← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 c.c. Pubblicazione

In vigore

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. […] (1)

In sintesi

  • La celebrazione del matrimonio è condizionata alla previa pubblicazione, effettuata d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi.
  • La pubblicazione viene affissa all'albo dello stato civile per almeno otto giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza dei terzi il matrimonio programmato.
  • La funzione è di pubblicità notizia: mira a garantire la trasparenza e a consentire a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione ai sensi dell'art. 102 c.c.
  • In presenza di gravi motivi, il tribunale può dispensare dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 100 c.c., abbreviando o sopprimendo il termine.
  • L'omissione della pubblicazione non determina la nullità del matrimonio, ma può integrare un'irregolarità rilevante sul piano amministrativo.

La pubblicazione di matrimonio è l'atto con cui l'ufficiale dello stato civile rende pubblica la futura celebrazione, consentendo a chiunque di proporre opposizione.

Ratio

L'art. 93 c.c. risponde all'esigenza di assicurare la conoscibilità legale del futuro matrimonio da parte della collettività. La pubblicità preventiva tutela l'ordine pubblico familiare e gli interessi dei terzi, tra cui eventuali coniugi precedenti, parenti entro il grado vietato o soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante a opporsi alle nozze. La norma si inserisce nel più ampio sistema di controllo preventivo affidato all'ufficiale dello stato civile, il quale verifica d'ufficio l'assenza di impedimenti prima di procedere alla celebrazione.

Analisi

La pubblicazione è un atto amministrativo di competenza dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui gli sposi hanno la residenza; se residenti in comuni diversi, la pubblicazione è effettuata in entrambi i comuni. L'atto viene affisso all'albo per otto giorni interi e consecutivi (art. 95 c.c.): solo al termine di tale periodo, in assenza di opposizioni, il matrimonio può essere celebrato entro il termine di centottanta giorni, decorso il quale la pubblicazione perde efficacia e deve essere rinnovata. La funzione è qualificata dalla dottrina prevalente come pubblicità notizia, in quanto la mancata pubblicazione non incide sulla validità dell'atto matrimoniale, ma ne integra un vizio procedimentale di natura amministrativa.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i matrimoni celebrati secondo il rito civile davanti all'ufficiale dello stato civile. Per i matrimoni concordatari e per quelli celebrati con rito degli altri culti ammessi, la pubblicazione civile è comunque richiesta e si affianca alle eventuali formalità previste dall'ordinamento confessionale. La dispensa dalla pubblicazione ex art. 100 c.c. è ammessa esclusivamente su decreto del tribunale, ricorrendo gravi motivi, e non può essere concessa dall'ufficiale dello stato civile di propria iniziativa.

Connessioni

L'art. 93 c.c. si coordina con: art. 94 c.c. (modalità della pubblicazione); art. 95 c.c. (durata dell'affissione); art. 100 c.c. (dispensa per gravi motivi); art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio); art. 107 c.c. (celebrazione e controllo da parte dell'ufficiale dello stato civile); nonché con le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dello stato civile), che disciplinano le modalità operative della pubblicazione.

Domande frequenti

Cosa è la pubblicazione?

L'atto ufficiale che annuncia il futuro matrimonio.

Chi la richiede?

Gli sposi o persona autorizzata da loro.

Dove è pubblicato?

Presso i comuni di residenza degli sposi.

Quanto tempo prima della celebrazione?

La legge fissa un termine minimo tra pubblicazione e matrimonio.

Conseguenze senza pubblicazione?

Il matrimonio non può celebrarsi senza precedente pubblicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.