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Art. 93 c.c. Pubblicazione
In vigore
La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. […] (1)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La pubblicazione di matrimonio è l'atto con cui l'ufficiale dello stato civile rende pubblica la futura celebrazione, consentendo a chiunque di proporre opposizione.
Ratio
L'art. 93 c.c. risponde all'esigenza di assicurare la conoscibilità legale del futuro matrimonio da parte della collettività. La pubblicità preventiva tutela l'ordine pubblico familiare e gli interessi dei terzi, tra cui eventuali coniugi precedenti, parenti entro il grado vietato o soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante a opporsi alle nozze. La norma si inserisce nel più ampio sistema di controllo preventivo affidato all'ufficiale dello stato civile, il quale verifica d'ufficio l'assenza di impedimenti prima di procedere alla celebrazione.
Analisi
La pubblicazione è un atto amministrativo di competenza dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui gli sposi hanno la residenza; se residenti in comuni diversi, la pubblicazione è effettuata in entrambi i comuni. L'atto viene affisso all'albo per otto giorni interi e consecutivi (art. 95 c.c.): solo al termine di tale periodo, in assenza di opposizioni, il matrimonio può essere celebrato entro il termine di centottanta giorni, decorso il quale la pubblicazione perde efficacia e deve essere rinnovata. La funzione è qualificata dalla dottrina prevalente come pubblicità notizia, in quanto la mancata pubblicazione non incide sulla validità dell'atto matrimoniale, ma ne integra un vizio procedimentale di natura amministrativa.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i matrimoni celebrati secondo il rito civile davanti all'ufficiale dello stato civile. Per i matrimoni concordatari e per quelli celebrati con rito degli altri culti ammessi, la pubblicazione civile è comunque richiesta e si affianca alle eventuali formalità previste dall'ordinamento confessionale. La dispensa dalla pubblicazione ex art. 100 c.c. è ammessa esclusivamente su decreto del tribunale, ricorrendo gravi motivi, e non può essere concessa dall'ufficiale dello stato civile di propria iniziativa.
Connessioni
L'art. 93 c.c. si coordina con: art. 94 c.c. (modalità della pubblicazione); art. 95 c.c. (durata dell'affissione); art. 100 c.c. (dispensa per gravi motivi); art. 102 c.c. (opposizione al matrimonio); art. 107 c.c. (celebrazione e controllo da parte dell'ufficiale dello stato civile); nonché con le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dello stato civile), che disciplinano le modalità operative della pubblicazione.
Domande frequenti
Cosa è la pubblicazione?
L'atto ufficiale che annuncia il futuro matrimonio.
Chi la richiede?
Gli sposi o persona autorizzata da loro.
Dove è pubblicato?
Presso i comuni di residenza degli sposi.
Quanto tempo prima della celebrazione?
La legge fissa un termine minimo tra pubblicazione e matrimonio.
Conseguenze senza pubblicazione?
Il matrimonio non può celebrarsi senza precedente pubblicazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate