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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 96 c.c. Richiesta della pubblicazione

In vigore

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

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In sintesi

  • La richiesta di pubblicazione può essere presentata personalmente da entrambi gli sposi, che devono agire congiuntamente.
  • In alternativa, la richiesta può essere fatta da un procuratore speciale, ossia una persona appositamente incaricata da ciascuno dei futuri sposi.
  • La procura deve essere speciale: non è sufficiente una procura generale, occorre un mandato specifico per questo atto.
  • La richiesta si presenta all'ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha la residenza.
  • La norma tutela la volontà bilaterale dei nubendi, garantendo che la pubblicazione non avvenga senza il consenso di entrambi.

L'art. 96 c.c. stabilisce che la richiesta di pubblicazione del matrimonio deve essere presentata da entrambi gli sposi congiuntamente o tramite un procuratore munito di procura speciale.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di assicurare che la pubblicazione del matrimonio — atto prodromico alla celebrazione e destinato a rendere pubblica l'intenzione matrimoniale — sia frutto della volontà personale e consapevole di entrambi i futuri sposi. Il requisito della partecipazione di ambedue i nubendi, o di loro procuratori muniti di incarico specifico, presidia l'autonomia individuale e impedisce che l'atto venga compiuto unilateralmente o da soggetti privi di una legittimazione puntuale.

Analisi

Il testo dell'art. 96 c.c. individua due modalità alternative di presentazione della richiesta. La prima è la comparizione personale di entrambi gli sposi: entrambi devono manifestare direttamente la propria volontà davanti all'ufficiale di stato civile. La seconda è la rappresentanza mediante procura speciale: ciascuno sposo (o entrambi) può farsi rappresentare da un soggetto appositamente incaricato. Il termine «speciale incarico» esclude che una procura generale ad negotia sia sufficiente; occorre un atto di conferimento del mandato riferito specificamente alla richiesta di pubblicazione. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) disciplina le modalità procedurali della richiesta e la documentazione da allegare.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che due persone intendono contrarre matrimonio civile in Italia e devono avviare il procedimento di pubblicazione presso l'ufficiale di stato civile competente. Trova applicazione sia nel caso in cui entrambi gli sposi risiedano in Italia, sia nelle ipotesi con elementi di internazionalità, ferme restando le disposizioni speciali applicabili agli stranieri o ai cittadini italiani residenti all'estero. Non si applica al matrimonio concordatario nella fase canonica, sebbene anche in quel contesto esistano adempimenti analoghi disciplinati da norme proprie.

Connessioni

L'art. 96 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 93–100 c.c., dedicati alle pubblicazioni. Si collega in particolare all'art. 93 c.c. (obbligo di pubblicazione), all'art. 97 c.c. (luogo della pubblicazione), all'art. 98 c.c. (opposizione alla pubblicazione) e all'art. 100 c.c. (dispensa dalla pubblicazione). Sul piano procedurale, il riferimento normativo è il d.P.R. n. 396/2000, in particolare gli artt. 50 e seguenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio.

Domande frequenti

Chi può fare la richiesta?

Entrambi gli sposi o persona da loro autorizzata per iscritto.

La richiesta è personale?

Deve farsi da uno o entrambi gli sposi, o per loro speciale incarico.

Chi è l'autorizzato?

Persona specificamente incaricata dagli sposi con procura scritta.

L'ufficiale può rifiutare?

Se manca l'autorizzazione, la richiesta non è valida.

Effetti della richiesta?

Avvia il procedimento di pubblicazione presso i comuni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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