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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 c.c. [Documenti per la pubblicazione] (1)
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 96 - Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione→Cod. civ. art. 98 - Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione→Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio→Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione→Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della→Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione→Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita→Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 97 c.c., già dedicato alle formalità della pubblicazione matrimoniale, è stato abrogato a seguito del processo di delegificazione che ha trasferito la disciplina dello stato civile al d.P.R. 396/2000.
Ratio
L'art. 97 c.c., nella sua formulazione originaria, assolveva una funzione di pubblicità-notizia: stabilire con precisione le modalità con cui l'atto di pubblicazione matrimoniale doveva essere portato a conoscenza dei terzi, attraverso l'affissione all'albo del comune e, nei casi di sposa o sposo residenti in comuni diversi, la trasmissione dell'atto tra gli uffici di stato civile competenti. La ratio risiedeva nell'esigenza di garantire l'opponibilità erga omnes della notizia del futuro matrimonio, consentendo a chiunque di proporre opposizione entro il termine di legge.
Analisi
Il processo di delegificazione avviato con la l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha condotto al riordino organico dell'ordinamento dello stato civile. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore il 30 marzo 2001, ha abrogato gli artt. 84-158 c.c. nella parte relativa agli adempimenti procedurali, riportando in un unico testo regolamentare tutte le formalità già sparse nel codice. Le disposizioni sulle modalità di affissione e trasmissione degli atti di pubblicazione sono ora disciplinate dagli artt. 50-57 del d.P.R. 396/2000, che ne riprendono la sostanza adattandola alle esigenze dell'amministrazione moderna, inclusa la dematerializzazione progressiva dei registri.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le formalità della pubblicazione matrimoniale vigente occorre fare esclusivo riferimento al d.P.R. 396/2000 e alle circolari del Ministero dell'Interno in materia di stato civile. Eventuali questioni relative a pubblicazioni effettuate prima del 30 marzo 2001 possono richiedere un raffronto con la disciplina previgente del codice civile a fini interpretativi o probatori.
Connessioni
La norma si collocava nel sistema degli artt. 93-100 c.c. (anch'essi abrogati), dedicati alla pubblicazione matrimoniale. Il riferimento normativo attuale è il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in particolare gli artt. 50-57. Rilevano altresì l'art. 102 c.c. (celebrazione del matrimonio), rimasto in vigore, e gli artt. 116 ss. c.c. per il matrimonio con cittadini stranieri.
Domande frequenti
Art. 97 è ancora in vigore?
No, è stato abrogato.
Cosa disciplinava?
I documenti necessari per la richiesta di pubblicazione.
Quali documenti servono oggi?
La disciplina è ora contenuta in norme speciali e prassi amministrativa.
Quando è stato abrogato?
Con le riforme successive al codice civile del 1942.
Dove trovo la disciplina attuale?
Nel regolamento di stato civile e nei decreti attuativi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate