Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 97 c.c. – Documenti per la pubblicazione

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Documenti per la pubblicazione] Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci .

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all’ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.

Si applicano le disposizioni degli articoli 20 , 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l’ufficiale di stato civile accerta d’ufficio, esclusivamente mediante esame dell’atto integrale di nascita, l’assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all’articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • L'art. 97 c.c. regolava le modalità operative della pubblicazione matrimoniale: affissione all'albo comunale, contenuto dell'atto e trasmissione tra comuni diversi.
  • La norma è stata abrogata nell'ambito della riforma dello stato civile attuata con il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha raccolto in sede regolamentare la disciplina procedurale già frammentata nel codice civile.
  • Il d.P.R. 396/2000 costituisce oggi la fonte primaria di riferimento per le formalità della pubblicazione matrimoniale.
Indice dei contenuti

L'art. 97 c.c., già dedicato alle formalità della pubblicazione matrimoniale, è stato abrogato a seguito del processo di delegificazione che ha trasferito la disciplina dello stato civile al d.P.R. 396/2000.

Ratio

L'art. 97 c.c., nella sua formulazione originaria, assolveva una funzione di pubblicità-notizia: stabilire con precisione le modalità con cui l'atto di pubblicazione matrimoniale doveva essere portato a conoscenza dei terzi, attraverso l'affissione all'albo del comune e, nei casi di sposa o sposo residenti in comuni diversi, la trasmissione dell'atto tra gli uffici di stato civile competenti. La ratio risiedeva nell'esigenza di garantire l'opponibilità erga omnes della notizia del futuro matrimonio, consentendo a chiunque di proporre opposizione entro il termine di legge.

Analisi

Il processo di delegificazione avviato con la l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha condotto al riordino organico dell'ordinamento dello stato civile. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore il 30 marzo 2001, ha abrogato gli artt. 84-158 c.c. nella parte relativa agli adempimenti procedurali, riportando in un unico testo regolamentare tutte le formalità già sparse nel codice. Le disposizioni sulle modalità di affissione e trasmissione degli atti di pubblicazione sono ora disciplinate dagli artt. 50-57 del d.P.R. 396/2000, che ne riprendono la sostanza adattandola alle esigenze dell'amministrazione moderna, inclusa la dematerializzazione progressiva dei registri.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile. Per le formalità della pubblicazione matrimoniale vigente occorre fare esclusivo riferimento al d.P.R. 396/2000 e alle circolari del Ministero dell'Interno in materia di stato civile. Eventuali questioni relative a pubblicazioni effettuate prima del 30 marzo 2001 possono richiedere un raffronto con la disciplina previgente del codice civile a fini interpretativi o probatori.

Connessioni

La norma si collocava nel sistema degli artt. 93-100 c.c. (anch'essi abrogati), dedicati alla pubblicazione matrimoniale. Il riferimento normativo attuale è il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in particolare gli artt. 50-57. Rilevano altresì l'art. 102 c.c. (celebrazione del matrimonio), rimasto in vigore, e gli artt. 116 ss. c.c. per il matrimonio con cittadini stranieri.

Domande frequenti

Art. 97 è ancora in vigore?

No, è stato abrogato.

Cosa disciplinava?

I documenti necessari per la richiesta di pubblicazione.

Quali documenti servono oggi?

La disciplina è ora contenuta in norme speciali e prassi amministrativa.

Quando è stato abrogato?

Con le riforme successive al codice civile del 1942.

Dove trovo la disciplina attuale?

Nel regolamento di stato civile e nei decreti attuativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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