Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 c.c. [Documenti per la pubblicazione] (1)
Articolo abrogato.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 97 c.c., già dedicato alle formalità della pubblicazione matrimoniale, è stato abrogato a seguito del processo di delegificazione che ha trasferito la disciplina dello stato civile al d.P.R. 396/2000.
Ratio
L'art. 97 c.c., nella sua formulazione originaria, assolveva una funzione di pubblicità-notizia: stabilire con precisione le modalità con cui l'atto di pubblicazione matrimoniale doveva essere portato a conoscenza dei terzi, attraverso l'affissione all'albo del comune e, nei casi di sposa o sposo residenti in comuni diversi, la trasmissione dell'atto tra gli uffici di stato civile competenti. La ratio risiedeva nell'esigenza di garantire l'opponibilità erga omnes della notizia del futuro matrimonio, consentendo a chiunque di proporre opposizione entro il termine di legge.
Analisi
Il processo di delegificazione avviato con la l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha condotto al riordino organico dell'ordinamento dello stato civile. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, entrato in vigore il 30 marzo 2001, ha abrogato gli artt. 84-158 c.c. nella parte relativa agli adempimenti procedurali, riportando in un unico testo regolamentare tutte le formalità già sparse nel codice. Le disposizioni sulle modalità di affissione e trasmissione degli atti di pubblicazione sono ora disciplinate dagli artt. 50-57 del d.P.R. 396/2000, che ne riprendono la sostanza adattandola alle esigenze dell'amministrazione moderna, inclusa la dematerializzazione progressiva dei registri.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le formalità della pubblicazione matrimoniale vigente occorre fare esclusivo riferimento al d.P.R. 396/2000 e alle circolari del Ministero dell'Interno in materia di stato civile. Eventuali questioni relative a pubblicazioni effettuate prima del 30 marzo 2001 possono richiedere un raffronto con la disciplina previgente del codice civile a fini interpretativi o probatori.
Connessioni
La norma si collocava nel sistema degli artt. 93-100 c.c. (anch'essi abrogati), dedicati alla pubblicazione matrimoniale. Il riferimento normativo attuale è il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in particolare gli artt. 50-57. Rilevano altresì l'art. 102 c.c. (celebrazione del matrimonio), rimasto in vigore, e gli artt. 116 ss. c.c. per il matrimonio con cittadini stranieri.
Domande frequenti
Art. 97 è ancora in vigore?
No, è stato abrogato.
Cosa disciplinava?
I documenti necessari per la richiesta di pubblicazione.
Quali documenti servono oggi?
La disciplina è ora contenuta in norme speciali e prassi amministrativa.
Quando è stato abrogato?
Con le riforme successive al codice civile del 1942.
Dove trovo la disciplina attuale?
Nel regolamento di stato civile e nei decreti attuativi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.