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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 94 c.c. Luogo della pubblicazione

In vigore

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. […] (1) […] (2)

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In sintesi

  • La pubblicazione di matrimonio va richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove almeno uno degli sposi ha la residenza.
  • La pubblicazione viene affissa nei comuni di residenza di ciascuno degli sposi: se risiedono in comuni diversi, si effettua in entrambi.
  • Se entrambi gli sposi risiedono nello stesso comune, è sufficiente un'unica pubblicazione.
  • Il comma 3, che disciplinava la posizione degli stranieri, è stato abrogato dalla riforma del diritto internazionale privato (L. 218/1995).
  • La norma garantisce la pubblicità dell'atto matrimoniale presso le comunità di riferimento di entrambi i futuri coniugi.

La pubblicazione matrimoniale è richiesta al comune dove uno sposo ha residenza e fatta nei comuni di residenza di entrambi.

Ratio

La pubblicazione di matrimonio assolve una funzione di pubblicità-notizia: portare a conoscenza della comunità locale l'imminente celebrazione del matrimonio, consentendo a chiunque ne abbia interesse di proporre opposizione (artt. 102-116 c.c.). Radicando la pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi, il legislatore ha individuato i luoghi dove è più probabile che soggetti legittimati — come il precedente coniuge in caso di bigamia, o il tutore di un interdetto — vengano a conoscenza dell'atto.

Analisi

La competenza a ricevere la richiesta spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di almeno uno degli sposi: non è quindi necessario presentare due domande separate nei rispettivi comuni. L'ufficiale rogante provvede a trasmettere gli atti all'ufficiale dell'altro comune affinché la pubblicazione avvenga anche lì. La pubblicazione consiste nell'affissione all'albo pretorio comunale per otto giorni consecutivi (art. 96 c.c.). Il comma 3 dell'art. 94, che prevedeva regole specifiche per i cittadini stranieri, è stato abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la cui disciplina ha sostituito integralmente le disposizioni codicistiche in materia.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che due persone intendano contrarre matrimonio civile in Italia e abbiano la residenza in uno o più comuni italiani. Opera anche nel caso di matrimonio concordatario o celebrato davanti a ministri di culto ammessi, atteso che la pubblicazione civile è comunque necessaria. Non si applica — o si applica con adattamenti — nei casi di dispensa dalla pubblicazione concessa dal tribunale per gravi motivi (art. 100 c.c.).

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 93 c.c. (obbligo di pubblicazione), l'art. 96 c.c. (durata e modalità dell'affissione), l'art. 100 c.c. (dispensa dalla pubblicazione), gli artt. 102-116 c.c. (opposizione al matrimonio) e con il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile), che disciplina nel dettaglio il procedimento amministrativo di richiesta e affissione.

Domande frequenti

Dove si richiede la pubblicazione?

All'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha residenza.

Dove è pubblicata?

Nei comuni di residenza di entrambi gli sposi.

Se gli sposi hanno stessa residenza?

La richiesta e la pubblicazione si fanno presso quel comune.

Se uno sposo è straniero?

La pubblicazione segue le norme per la residenza effettiva in Italia.

Vale per mutamento di residenza?

Sì, la pubblicazione segue la residenza al momento della richiesta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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