Art. 89 c.c. Divieto temporaneo di nuove nozze
In vigore
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
In sintesi
La donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione del precedente matrimonio.
Ratio
Il divieto temporaneo di nuove nozze è dettato dall'esigenza di evitare la cosiddetta turbatio sanguinis: se la donna si risposasse immediatamente dopo la fine del matrimonio precedente, in caso di gravidanza sarebbe incerto a quale dei due matrimoni appartenga il figlio. Il termine di 300 giorni corrisponde alla durata massima della gravidanza secondo la presunzione legale di concepimento fissata dall'art. 232 c.c.
Analisi
Il divieto è posto in capo soltanto alla donna, coerentemente con la sua funzione biologica. Il dies a quo del termine di 300 giorni decorre dallo scioglimento (divorzio), dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le eccezioni previste dal secondo comma operano automaticamente, senza necessità di ricorrere al giudice: riguardano i casi in cui la convivenza coniugale è presunta assente (separazione protratta per tre anni o più, o per separazione di fatto ininterrotta da almeno due anni nei casi di cui alla lett. f). In presenza di impotenza a generare di uno dei coniugi, accertata in sede di nullità matrimoniale, il rischio di gravidanza è escluso in radice. Quando invece l'esclusione della gravidanza non è automatica, occorre l'autorizzazione del Tribunale. Il divieto cessa comunque dal giorno in cui la gravidanza si conclude.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che una donna intenda contrarre un nuovo matrimonio civile (o concordatario con effetti civili) prima del decorso dei 300 giorni dalla fine del vincolo precedente. L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare il rispetto del termine prima di procedere alle pubblicazioni e, successivamente, alla celebrazione.
Connessioni
L'art. 89 c.c. si collega strettamente all'art. 232 c.c. (presunzione di paternità), all'art. 84 c.c. (disciplina delle autorizzazioni al matrimonio e delle relative sanzioni), all'art. 87 c.c. (impedimenti dirimenti e loro dispensa), nonché alla L. 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), in particolare all'art. 3 che definisce i casi di scioglimento del matrimonio.
Domande frequenti
Qual è il termine di divieto?
300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio.
Vale per il nuovo divorziato?
No, il divieto si applica esclusivamente alla donna.
Quando è escluso il divieto?
Se il matrimonio è dichiarato nullo per impotenza, o se certificato no convivenza nei 300 giorni.
Può il tribunale autorizzare?
Sì, se inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza.
Il matrimonio è nullo?
No, ma la celebrazione prima dei 300 giorni è vietata e il matrimonio può essere impugnato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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