Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 c.c. – Delitto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

In sintesi

  • Impedimento assoluto: chi ha riportato condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro nubendo non può contrarre matrimonio con quest'ultimo.
  • Impedimento relativo e temporaneo: se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio o la cattura, la celebrazione viene sospesa fino alla sentenza di proscioglimento.
  • La norma tutela l'ordine pubblico e la moralità del vincolo matrimoniale, impedendo che il matrimonio possa costituire un incentivo o una ricompensa per il delitto commesso contro il coniuge della futura sposa o del futuro sposo.
Indice dei contenuti

Non possono sposarsi chi è condannato per omicidio del coniuge dell'altra persona o se vi è solo rinvio a giudizio.

Ratio

L'articolo 88 esprime una scelta di civiltà giuridica: il matrimonio non può diventare il fine ultimo di un atto delittuoso. La norma mira a prevenire situazioni in cui l'eliminazione del coniuge di terzi costituisca il presupposto per unirsi in matrimonio con la persona rimasta vedova, evitando così che l'istituto matrimoniale sia strumentalizzato a scopi illeciti. L'impedimento ha natura pubblicistica, poiché l'interesse protetto trascende quello dei singoli e investe la dignità stessa dell'istituto.

Analisi

La disposizione distingue due ipotesi. La prima, definitiva, riguarda la condanna per omicidio consumato (art. 575 c.p.) o tentato (artt. 575 e 56 c.p.) sul coniuge dell'altra parte: in tal caso l'impedimento è assoluto e permanente, rendendo il matrimonio invalido se celebrato nonostante il divieto. La seconda, cautelare e temporanea, riguarda il rinvio a giudizio o l'ordine di cattura: in questo caso la celebrazione è sospesa, non vietata in via definitiva, e può riprendere se l'imputato viene prosciolto. La norma si riferisce al coniuge dell'altra parte, ossia al precedente coniuge del nubendo che intende sposarsi.

Quando si applica

L'impedimento opera ogni volta che uno dei nubendi abbia riportato condanna, anche non definitiva ai fini della sospensione, per omicidio commesso o tentato nei confronti del coniuge dell'altro nubendo. L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare l'assenza di questo impedimento nel corso delle pubblicazioni matrimoniali (art. 93 ss. c.c.) e, in caso di ostacolo, a non procedere alla celebrazione.

Connessioni

L'art. 88 va letto in coordinamento con gli artt. 84-87 c.c., che disciplinano gli altri impedimenti matrimoniali (età, interdizione, parentela, affinità), e con l'art. 117 c.c., che sancisce l'annullabilità del matrimonio contratto in violazione degli impedimenti. Sul piano penale, il riferimento è agli artt. 575 e 56 c.p. (omicidio e tentativo). L'art. 93 c.c. impone all'ufficiale di stato civile di raccogliere le dichiarazioni dei nubendi e di accertare l'assenza di cause ostative prima della pubblicazione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso: Tizio è stato condannato in via definitiva per omicidio tentato ai danni di Caia, coniuge di Sempronio. Conseguenza: Tizio e Sempronio non possono contrarre matrimonio tra loro: l'impedimento è assoluto e permanente.
  • Caso: Tizia è imputata per omicidio del marito di Caio e nei suoi confronti è stato emesso un decreto che dispone il giudizio. Conseguenza: L'ufficiale di stato civile dovrà sospendere la celebrazione fino alla sentenza definitiva di proscioglimento.
  • Caso: Mevio è stato assolto con formula piena dall'accusa di omicidio tentato sul coniuge di Mevia. Conseguenza: Una volta depositata la sentenza di proscioglimento, l'impedimento temporaneo cessa e le pubblicazioni possono procedere regolarmente.
  • Caso: Due persone si sposano celando la condanna di uno di loro per omicidio sul coniuge dell'altro. Conseguenza: Il matrimonio è annullabile su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 117 c.c.

I casi pratici hanno finalità puramente esemplificativa e non costituiscono parere legale. Per situazioni concrete è necessario rivolgersi a un avvocato.

Domande frequenti

Quando vige il divieto?

Se uno dei due è condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.

E se è solo rinvio a giudizio?

Si sospende la celebrazione fino alla sentenza di proscioglimento.

Se la sentenza è di proscioglimento?

Cessa il divieto e il matrimonio può celebrarsi.

Il matrimonio è nullo?

Sì, se celebrato in violazione del divieto.

Vale per tutte le condanne?

Solo per omicidio consumato o tentato, non per altri reati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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