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Art. 88 c.c. Delitto
In vigore
Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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In sintesi
Non possono sposarsi chi è condannato per omicidio del coniuge dell'altra persona o se vi è solo rinvio a giudizio.
Ratio
L'articolo 88 esprime una scelta di civiltà giuridica: il matrimonio non può diventare il fine ultimo di un atto delittuoso. La norma mira a prevenire situazioni in cui l'eliminazione del coniuge di terzi costituisca il presupposto per unirsi in matrimonio con la persona rimasta vedova, evitando così che l'istituto matrimoniale sia strumentalizzato a scopi illeciti. L'impedimento ha natura pubblicistica, poiché l'interesse protetto trascende quello dei singoli e investe la dignità stessa dell'istituto.
Analisi
La disposizione distingue due ipotesi. La prima, definitiva, riguarda la condanna per omicidio consumato (art. 575 c.p.) o tentato (artt. 575 e 56 c.p.) sul coniuge dell'altra parte: in tal caso l'impedimento è assoluto e permanente, rendendo il matrimonio invalido se celebrato nonostante il divieto. La seconda, cautelare e temporanea, riguarda il rinvio a giudizio o l'ordine di cattura: in questo caso la celebrazione è sospesa, non vietata in via definitiva, e può riprendere se l'imputato viene prosciolto. La norma si riferisce al coniuge dell'altra parte, ossia al precedente coniuge del nubendo che intende sposarsi.
Quando si applica
L'impedimento opera ogni volta che uno dei nubendi abbia riportato condanna — anche non definitiva ai fini della sospensione — per omicidio commesso o tentato nei confronti del coniuge dell'altro nubendo. L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare l'assenza di questo impedimento nel corso delle pubblicazioni matrimoniali (art. 93 ss. c.c.) e, in caso di ostacolo, a non procedere alla celebrazione.
Connessioni
L'art. 88 va letto in coordinamento con gli artt. 84–87 c.c., che disciplinano gli altri impedimenti matrimoniali (età, interdizione, parentela, affinità), e con l'art. 117 c.c., che sancisce l'annullabilità del matrimonio contratto in violazione degli impedimenti. Sul piano penale, il riferimento è agli artt. 575 e 56 c.p. (omicidio e tentativo). L'art. 93 c.c. impone all'ufficiale di stato civile di raccogliere le dichiarazioni dei nubendi e di accertare l'assenza di cause ostative prima della pubblicazione.
Domande frequenti
Quando vige il divieto?
Se uno dei due è condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.
E se è solo rinvio a giudizio?
Si sospende la celebrazione fino alla sentenza di proscioglimento.
Se la sentenza è di proscioglimento?
Cessa il divieto e il matrimonio può celebrarsi.
Il matrimonio è nullo?
Sì, se celebrato in violazione del divieto.
Vale per tutte le condanne?
Solo per omicidio consumato o tentato, non per altri reati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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