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Art. 232 c.c. Presunzione di concepimento durante il
In vigore
matrimonio Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (1) La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
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In sintesi
Presume concepito durante il matrimonio il figlio nato entro trecento giorni dal suo scioglimento, salvo separazione dei coniugi.
Ratio
L'art. 232 c.c. ha la funzione di estendere temporalmente la presunzione di paternità oltre la formale vigenza del matrimonio, tenendo conto dei tempi fisiologici della gestazione. Il secondo comma introduce un'eccezione razionale: quando i coniugi vivono separati da oltre trecento giorni, viene meno il presupposto fattuale della convivenza che giustifica la presunzione.
Analisi
Il primo comma stabilisce la presunzione positiva: il figlio nato entro trecento giorni dalla fine del matrimonio si presume concepito durante il matrimonio. Il secondo comma introduce una deroga: la presunzione non opera se, al momento della nascita, sono già trascorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dall'omologazione della separazione consensuale o dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice. In tal caso la coabitazione coniugale è venuta meno da un lasso di tempo superiore alla durata massima della gestazione.
Quando si applica
La presunzione del primo comma si applica ogni volta che il figlio nasce entro trecento giorni dalla fine del matrimonio. La deroga del secondo comma opera quando la separazione precede di oltre trecento giorni la nascita del figlio, recidendo il collegamento temporale con il matrimonio.
Connessioni
Art. 231 c.c. (presunzione di paternità del marito); art. 234 c.c. (prova del concepimento per figli nati oltre i trecento giorni); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento); D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).
Domande frequenti
Cosa si intende per «cessazione degli effetti civili del matrimonio»?
Si riferisce al matrimonio concordatario: la cessazione degli effetti civili corrisponde alla pronuncia del divorzio o all'annullamento da parte del tribunale civile.
Se i coniugi si riconciliano dopo la separazione, la presunzione torna a operare?
La riconciliazione interrompe gli effetti della separazione. Se il figlio nasce dopo la riconciliazione e la successiva definitiva fine del matrimonio, occorre valutare i termini decorrenti da quest'ultimo evento.
La presunzione del primo comma è assoluta?
No. È relativa: il marito o gli altri legittimati possono superarla proponendo azione di disconoscimento ex art. 243-bis c.c.
I trecento giorni decorrono dalla sentenza definitiva o da quella di primo grado?
Per la separazione giudiziale rileva la pronuncia che autorizza i coniugi a vivere separatamente; per il divorzio e l'annullamento rileva la sentenza passata in giudicato.
Cosa accade se il figlio nasce esattamente al trecentesimo giorno?
Il termine di trecento giorni è computato secondo le regole ordinarie del calendario: il giorno iniziale non si conta e il termine scade allo spirare del trecentesimo giorno. Un figlio nato al trecentesimo giorno rientra ancora nella presunzione.
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