Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 232 c.c. – Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In sintesi

  • Il figlio nato entro trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio si presume concepito durante il matrimonio.
  • La presunzione non opera se sono trascorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dall'omologazione della separazione consensuale o dalla comparizione dei coniugi autorizzati a vivere separatamente.
  • La norma si coordina con la presunzione di paternità dell'art. 231 c.c., delimitandone i confini temporali.
  • Le presunzioni di entrambi i commi sono relative e vincibili con prova contraria nelle forme di legge.
Indice dei contenuti

Presume concepito durante il matrimonio il figlio nato entro trecento giorni dal suo scioglimento, salvo separazione dei coniugi.

Ratio

L'art. 232 c.c. ha la funzione di estendere temporalmente la presunzione di paternità oltre la formale vigenza del matrimonio, tenendo conto dei tempi fisiologici della gestazione. Il secondo comma introduce un'eccezione razionale: quando i coniugi vivono separati da oltre trecento giorni, viene meno il presupposto fattuale della convivenza che giustifica la presunzione.

Analisi

Il primo comma stabilisce la presunzione positiva: il figlio nato entro trecento giorni dalla fine del matrimonio si presume concepito durante il matrimonio. Il secondo comma introduce una deroga: la presunzione non opera se, al momento della nascita, sono già trascorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dall'omologazione della separazione consensuale o dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice. In tal caso la coabitazione coniugale è venuta meno da un lasso di tempo superiore alla durata massima della gestazione.

Quando si applica

La presunzione del primo comma si applica ogni volta che il figlio nasce entro trecento giorni dalla fine del matrimonio. La deroga del secondo comma opera quando la separazione precede di oltre trecento giorni la nascita del figlio, recidendo il collegamento temporale con il matrimonio.

Connessioni

Art. 231 c.c. (presunzione di paternità del marito); art. 234 c.c. (prova del concepimento per figli nati oltre i trecento giorni); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento); D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 266/2006

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Nel dichiarare incostituzionale l'art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche all'adulterio della moglie, la Corte ha inciso anche sull'efficacia pratica della presunzione di concepimento durante il matrimonio ex art. 232 c.c., rendendo più agevole la prova della non paternità mediante accertamenti genetici.

Casi pratici

Caso 1: Tizio nasce 250 giorni dopo l'annullamento del matrimonio tra Caio e Sempronio

Si presume concepito durante il matrimonio per l'effetto della presunzione legale dell'articolo 232.

Caso 2: Caso 2

Mevio nasce 280 giorni dopo la pronuncia di separazione giudiziale tra Filano e Lavinia. La presunzione non opera perché sono passati 280 giorni, limite ordinario della presunzione.

Caso 3: Nino nasce 350 giorni dopo lo scioglimento del matrimonio

Nino non è presunto figlio legittimo perché superato il termine massimo di trecento giorni dalla cessazione del matrimonio.

Domande frequenti

Cosa si intende per «cessazione degli effetti civili del matrimonio»?

Si riferisce al matrimonio concordatario: la cessazione degli effetti civili corrisponde alla pronuncia del divorzio o all'annullamento da parte del tribunale civile.

Se i coniugi si riconciliano dopo la separazione, la presunzione torna a operare?

La riconciliazione interrompe gli effetti della separazione. Se il figlio nasce dopo la riconciliazione e la successiva definitiva fine del matrimonio, occorre valutare i termini decorrenti da quest'ultimo evento.

La presunzione del primo comma è assoluta?

No. È relativa: il marito o gli altri legittimati possono superarla proponendo azione di disconoscimento ex art. 243-bis c.c.

I trecento giorni decorrono dalla sentenza definitiva o da quella di primo grado?

Per la separazione giudiziale rileva la pronuncia che autorizza i coniugi a vivere separatamente; per il divorzio e l'annullamento rileva la sentenza passata in giudicato.

Cosa accade se il figlio nasce esattamente al trecentesimo giorno?

Il termine di trecento giorni è computato secondo le regole ordinarie del calendario: il giorno iniziale non si conta e il termine scade allo spirare del trecentesimo giorno. Un figlio nato al trecentesimo giorno rientra ancora nella presunzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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