Testo dell'articoloVigente
Art. 234 c.c. – Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
In sintesi
Indice dei contenuti
Consente ai coniugi e al figlio di provare il concepimento in costanza di matrimonio per i figli nati dopo i trecento giorni dalla sua fine.
Ratio
L'art. 234 c.c. è il contraltare dell'art. 232 c.c.: mentre quest'ultimo stabilisce una presunzione di concepimento matrimoniale entro i trecento giorni, l'art. 234 c.c. apre la strada alla prova positiva del concepimento matrimoniale per i figli nati oltre tale termine. La ratio è quella di non precludere il riconoscimento dello stato di figlio nato nel matrimonio per ragioni meramente temporali.
Analisi
A differenza dell'art. 232 c.c., l'art. 234 c.c. richiede una prova positiva da parte degli interessati. La legittimazione attiva spetta a ciascun coniuge, ai loro eredi e, autonomamente, al figlio stesso. La prova è libera quanto ai mezzi (testimonianze, documentazione medica, indagini genetiche). Il secondo comma estende la facoltà ai casi di separazione. Il terzo comma riserva al figlio un'autonoma e incondizionata legittimazione a provare il proprio concepimento in costanza di matrimonio.
Quando si applica
La norma si applica quando un figlio nasce oltre i trecento giorni dalla fine del matrimonio o dalla separazione e le presunzioni degli artt. 231 e 232 c.c. non operano. È tipicamente rilevante in casi di gestazione prolungata documentata clinicamente o in controversie successorie.
Connessioni
Art. 231 c.c. (presunzione di paternità); art. 232 c.c. (presunzione di concepimento entro trecento giorni); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento); D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione); artt. 269 e ss. c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità).
Casi pratici
Caso 1: Tizio nasce 350 giorni dopo l'annullamento del matrimonio tra Caio e Sempronio
I coniugi e gli eredi possono provare che Tizio fu concepito durante il matrimonio, superando così il termine ordinario della presunzione.
Caso 2: Mevio nasce 350 giorni dopo la separazione giudiziale tra Filano e Lavinia
Filano può provare il concepimento durante la convivenza coniugale, ottenendo il riconoscimento della paternità legittima.
Caso 3: Caso 3
Nino, figlio nato dopo i trecento giorni, può provare personalmente il concepimento durante il matrimonio utilizzando qualunque mezzo di prova idoneo, inclusi test genetici moderni.
Domande frequenti
Quale differenza c'è tra l'art. 232 e l'art. 234 c.c.?
L'art. 232 c.c. contiene una presunzione automatica di concepimento matrimoniale (entro trecento giorni), mentre l'art. 234 c.c. prevede una prova positiva da fornire in giudizio per i figli nati oltre quel termine.
Con quali mezzi di prova si può dimostrare il concepimento durante il matrimonio?
Sono ammessi esami genetici (test del DNA), documentazione medica sulla durata della gestazione, testimonianze sulla convivenza dei coniugi e qualsiasi altro mezzo idoneo.
Chi può agire in giudizio in base all'art. 234 c.c.?
Ciascuno dei coniugi, i loro eredi e il figlio stesso. La legittimazione del figlio è autonoma e non dipende dall'iniziativa dei coniugi o dei loro eredi.
L'azione del figlio ex art. 234, terzo comma, c.c. è soggetta a termini di prescrizione?
L'azione volta ad accertare lo stato di figlio nato nel matrimonio è imprescrittibile per il figlio stesso, secondo i principi generali in materia di stato delle persone.
L'art. 234 c.c. si applica anche dopo la riforma del 2013?
Sì. Il D.Lgs. 154/2013 non ha abrogato l'art. 234 c.c., che rimane in vigore.
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