Testo dell'articoloAbrogato
Art. 230 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 229 - Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanz…→Cod. civ. art. 230-bis - Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente→Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito→Art. 228 c.c. – Prelevamento di beni mobili (abrogato)→Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio→Art. 227 c.c. – Divisione dei beni della comunione (abrogato)→Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta (abrogato)→Art. 226 c.c. – Separazione giudiziale dei beni (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 230 c.c. (regime dotale: limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi) è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 230 c.c., rubricato «Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi», si inseriva nella disciplina della fase liquidatoria del regime dotale e regolava i conflitti tra il diritto del coniuge al prelevamento dei beni dotali e le ragioni dei creditori terzi.
Analisi
La norma poneva limiti al diritto di prelevamento quando vi fossero diritti dei terzi da tutelare. Una funzione analoga è oggi svolta dall'art. 197 c.c., che nella disciplina della comunione legale regola i rimborsi dovuti alla comunione nei confronti dei terzi alla cessazione del regime. È essenziale non confondere l'art. 230 c.c. (abrogato) con l'art. 230-bis c.c. (impresa familiare) e con l'art. 230-ter c.c. (diritti del convivente di fatto nell'impresa), disposizioni distinte, introdotte successivamente e pienamente vigenti.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione operata dalla L. 151/1975 ne ha eliminato ogni efficacia normativa. Le situazioni dotali anteriori alla riforma sono state regolate dalle disposizioni transitorie della medesima legge.
Connessioni
Norma di riferimento per il parallelismo funzionale: art. 197 c.c. Norme vigenti da non confondere: art. 230-bis c.c. (impresa familiare); art. 230-ter c.c. (diritti del convivente di fatto). Quadro abrogativo: L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 230 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha soppresso integralmente il regime dotale dall'ordinamento italiano.
Cosa disciplinava l'art. 230 c.c.?
Disciplinava i limiti al prelevamento dei beni dotali opponibili ai terzi creditori, bilanciando il diritto alla restituzione della dote con le ragioni di chi aveva contrattato con il marito amministratore.
L'art. 230 c.c. ha qualcosa a che fare con l'art. 230-bis c.c. sull'impresa familiare?
No, sono norme completamente distinte. L'art. 230 c.c. era relativo al regime dotale ed è abrogato. L'art. 230-bis c.c. disciplina l'impresa familiare ed è tuttora pienamente in vigore.
Esiste una norma attuale con funzione analoga a quella dell'art. 230 c.c.?
In parte sì: l'art. 197 c.c. regola, nell'ambito della comunione legale, i rimborsi dovuti alla comunione e le modalità di liquidazione dei rapporti con i terzi alla cessazione del regime.
Cosa si intende per «prelevamento» nel contesto del regime dotale?
Il prelevamento era il diritto del coniuge (o dei suoi eredi) a ottenere la restituzione dei beni conferiti in dote alla cessazione del matrimonio o del regime dotale. L'istituto non ha più riscontro nel diritto vigente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate