Testo dell'articoloAbrogato
Art. 228 c.c. – Prelevamento di beni mobili
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d’inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.
Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.
In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 228 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 228 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, rientrava nella disciplina del regime dotale, istituto patrimoniale coniugale fondato su presupposti di diseguaglianza tra i coniugi. La ratio dell'istituto dotale era quella di assicurare al marito una dotazione patrimoniale a sostegno dei pesi matrimoniali, concezione radicalmente superata dalla Costituzione del 1948.
Analisi
Con la legge 19 maggio 1975, n. 151, il legislatore ha abrogato l'intera sezione del Codice Civile dedicata al regime dotale, ritenuto strutturalmente incompatibile con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost. Il nuovo assetto normativo ha introdotto la comunione legale dei beni come regime patrimoniale di diritto comune, fondato sulla parità tra i coniugi.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione ne ha eliminato ogni efficacia giuridica. Le situazioni pregresse sono state regolate dalle norme transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
Rilevanti: L. 151/1975; art. 159 c.c.; artt. 177-197 c.c. (comunione legale dei beni); artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni); art. 29 Cost.
Domande frequenti
L'art. 228 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.
Perché l'art. 228 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, istituto incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, introducendo la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 228 c.c.?
L'articolo era parte della normativa sul regime dotale del Codice Civile del 1942, un sistema patrimoniale coniugale oggi integralmente soppresso.
Il regime dotale può essere ricostituito convenzionalmente?
No. Il regime dotale è stato abolito dalla L. 151/1975 e non è più riproponibile come regime patrimoniale coniugale nell'ordinamento italiano.
Quali sono i regimi patrimoniali coniugali attualmente ammessi?
I coniugi possono optare per la comunione legale dei beni (regime legale), la separazione dei beni o il fondo patrimoniale, nei limiti e secondo le forme previste dal Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate