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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 228 c.c. [Prelevamento di beni mobili] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 227 - Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione→Cod. civ. art. 229 - Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanz…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi→Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare→Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente→Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito→Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 228 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 228 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, rientrava nella disciplina del regime dotale, istituto patrimoniale coniugale fondato su presupposti di diseguaglianza tra i coniugi. La ratio dell'istituto dotale era quella di assicurare al marito una dotazione patrimoniale a sostegno dei pesi matrimoniali, concezione radicalmente superata dalla Costituzione del 1948.
Analisi
Con la legge 19 maggio 1975, n. 151, il legislatore ha abrogato l'intera sezione del Codice Civile dedicata al regime dotale, ritenuto strutturalmente incompatibile con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost. Il nuovo assetto normativo ha introdotto la comunione legale dei beni come regime patrimoniale di diritto comune, fondato sulla parità tra i coniugi.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione ne ha eliminato ogni efficacia giuridica. Le situazioni pregresse sono state regolate dalle norme transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
Rilevanti: L. 151/1975; art. 159 c.c.; artt. 177-197 c.c. (comunione legale dei beni); artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni); art. 29 Cost.
Domande frequenti
L'art. 228 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.
Perché l'art. 228 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, istituto incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, introducendo la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 228 c.c.?
L'articolo era parte della normativa sul regime dotale del Codice Civile del 1942, un sistema patrimoniale coniugale oggi integralmente soppresso.
Il regime dotale può essere ricostituito convenzionalmente?
No. Il regime dotale è stato abolito dalla L. 151/1975 e non è più riproponibile come regime patrimoniale coniugale nell'ordinamento italiano.
Quali sono i regimi patrimoniali coniugali attualmente ammessi?
I coniugi possono optare per la comunione legale dei beni (regime legale), la separazione dei beni o il fondo patrimoniale, nei limiti e secondo le forme previste dal Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate