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Art. 228 CCII – Scioglimento delle ammissioni con riserva
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Ratio della norma e collegamento sistematico
L’art. 228 CCII completa la disciplina delle ammissioni con riserva, costruita dagli artt. 201, 204 e 207 CCII, fornendo il meccanismo procedurale per la conversione del credito in posizione definitiva una volta venuta meno la causa di incertezza. La norma riproduce, con marginali aggiustamenti lessicali, l’art. 113-bis l.fall. introdotto dal D.Lgs. 169/2007. La ratio è duplice: assicurare snellezza istruttoria, evitando un nuovo procedimento di accertamento del passivo, e garantire al creditore l’accesso ai riparti senza dover attendere il riparto finale. La disposizione riguarda crediti condizionati, sottoposti a termine non ancora scaduto, contestati per la titolarità o privi di documentazione perfezionabile entro un termine fissato dal giudice delegato.
Presupposti dello scioglimento della riserva
Il presupposto sostanziale è il «verificarsi dell’evento» che ha determinato l’ammissione provvisoria. Si pensi alla curatela del fallimento Beta S.p.A. che ammette con riserva il credito di Caio per fideiussione bancaria sino al pagamento da parte del debitore principale: il pagamento (o il mancato pagamento entro un termine) costituisce l’evento. Analogamente, per crediti condizionati ex art. 1353 c.c., l’evento è l’avveramento o il mancato avveramento della condizione; per crediti ammessi in attesa di documentazione integrativa, l’evento è la produzione del titolo. L’orientamento prevalente richiede che l’evento sia oggettivamente verificabile e documentato, non rimesso a valutazioni discrezionali della parte istante.
Profili procedurali: istanza, decreto e contraddittorio
La legittimazione attiva spetta al curatore, in funzione officiosa, o alla «parte interessata», nozione che ricomprende il creditore beneficiario, il debitore (ove residui interesse) e gli altri creditori concorrenti che vantino interesse all’esclusione. L’istanza, depositata telematicamente nel fascicolo della procedura, deve documentare il verificarsi dell’evento. Il giudice delegato provvede con decreto, senza necessità di udienza, ma è opinione consolidata che debba essere assicurato un contraddittorio cartolare con le parti contrapposte (curatore se istante è il creditore, creditore se istante è il curatore), in attuazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 9 CCII. Il decreto è motivato e va comunicato alle parti.
Effetti sostanziali e procedurali
Il decreto di scioglimento della riserva produce effetti immediati: a) modifica lo stato passivo, ai sensi dell’art. 209 CCII, con annotazione dell’ammissione definitiva; b) determina la liberazione delle somme accantonate ex art. 227 CCII, che confluiscono nei successivi riparti parziali in favore del creditore; c) consente al creditore di partecipare alle votazioni in eventuali concordati per i creditori ex art. 264 CCII. In senso opposto, qualora l’evento si verifichi con esito sfavorevole al creditore (ad esempio, mancato avveramento della condizione sospensiva), il decreto dispone l’esclusione definitiva del credito e gli accantonamenti tornano nella massa attiva. Lo scioglimento può essere parziale, quando l’evento incide solo su una porzione del credito ammesso (ad esempio, fideiussione escussa per importo inferiore al massimale).
Mezzi di impugnazione e coordinamento
L’art. 228 non disciplina espressamente i mezzi di gravame avverso il decreto. L’orientamento prevalente, in continuità con la giurisprudenza maturata sull’art. 113-bis l.fall., riconosce l’esperibilità del reclamo al collegio ex art. 133 CCII entro dieci giorni dalla comunicazione, quale rimedio generale contro i provvedimenti del giudice delegato. È esclusa, invece, la riproposizione delle questioni di merito già definite con la sentenza di accertamento del passivo. Il decreto, una volta divenuto definitivo, fa stato nella procedura ma non spiega effetti extra-concorsuali: il creditore che intenda far valere il credito verso fideiussori o coobbligati dovrà munirsi di autonomo titolo. La norma si coordina infine con l’art. 232 CCII sul riparto finale, presupponendo che le riserve siano sciolte prima della chiusura della liquidazione.
Casistica applicativa: ammissioni con riserva tipiche
L’esperienza applicativa evidenzia alcune categorie ricorrenti di ammissioni con riserva su cui opera l’art. 228 CCII. La prima riguarda i crediti del fideiussore o coobbligato che ha pagato solo in parte: l’ammissione provvisoria è sciolta al perfezionamento del pagamento integrale. La seconda concerne i crediti tributari ammessi in attesa di definizione del contenzioso: l’evento dirimente è la sentenza tributaria passata in giudicato. La terza riguarda i crediti soggetti a clausola arbitrale, ammessi in attesa del lodo. La quarta concerne i crediti di società estere richiedenti documentazione consolare o traduzioni asseverate. Si pensi al caso della curatela del fallimento Sempronio S.p.A. che ammise con riserva il credito di Tizio fideiussore per 200.000 euro: solo al sopravvenuto pagamento integrale al creditore principale e con relativa quietanza il curatore potrà chiedere lo scioglimento e procedere all’ammissione definitiva. Il termine entro cui l’evento deve verificarsi non è espressamente fissato dall’art. 228; tuttavia, l’orientamento prevalente ritiene che, decorso un ragionevole lasso temporale e prossima la chiusura della liquidazione, il curatore possa richiedere la fissazione di un termine perentorio ex art. 152 c.p.c., scaduto inutilmente il quale il credito vada definitivamente escluso.
Domande frequenti
Chi può chiedere lo scioglimento dell’ammissione con riserva ex art. 228 CCII?
L’istanza spetta al curatore o alla «parte interessata», nozione che include il creditore beneficiario, il debitore con interesse residuo e gli altri creditori concorrenti. Il giudice delegato provvede con decreto modificativo dello stato passivo.
Quando si considera verificato l’evento che determina lo scioglimento della riserva?
Quando si avvera o manca la condizione, scade il termine, viene prodotta la documentazione richiesta o si verifica il fatto su cui si fondava l’ammissione provvisoria. L’orientamento prevalente richiede prova oggettiva e documentata.
Il decreto del giudice delegato che scioglie la riserva è impugnabile?
Sì: l’orientamento prevalente ammette il reclamo al collegio ex art. 133 CCII entro dieci giorni dalla comunicazione. Restano precluse le questioni di merito già definite nella sentenza di accertamento dello stato passivo.
Cosa succede alle somme accantonate ex art. 227 CCII una volta sciolta la riserva?
Se l’evento è favorevole al creditore, gli accantonamenti vengono liberati e confluiscono nei successivi riparti in suo favore. Se l’evento è sfavorevole, le somme tornano nella massa attiva e saranno distribuite agli altri creditori concorrenti.