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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 227 CCII – Ripartizioni parziali

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: a) ai creditori ammessi con riserva; b) […] c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato; d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

In sintesi

In sintesi

  • Le ripartizioni parziali dell’attivo non possono mai eccedere l'80% delle somme disponibili al riparto.
  • Il restante 20% costituisce un fondo prudenziale per fronteggiare oneri ed esiti contenziosi non ancora definitivi.
  • Vanno trattenute e depositate le quote spettanti a creditori ammessi con riserva, opponenti vittoriosi non passati in giudicato e parti di impugnazioni o revocazioni pendenti.
  • Devono essere accantonate le somme per spese future, compenso del curatore e altri debiti prededucibili.
  • Se l'80% non basta a coprire prededuzioni e accantonamenti, la quota da ripartire va proporzionalmente ridotta.
  • Le somme incassate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non definitivi restano vincolate sino al giudicato.
Funzione cautelativa del riparto parziale

L’art. 227 CCII disciplina le ripartizioni parziali dell’attivo nella liquidazione giudiziale, riproducendo nella sostanza il previgente art. 113 l.fall. con adattamenti terminologici. La norma persegue una finalità eminentemente cautelativa: consentire la distribuzione anticipata di liquidità ai creditori senza compromettere la possibilità di soddisfare crediti ancora controversi o sopravvenuti. La regola cardine è il limite dell’ottanta per cento delle somme distribuibili, soglia che il legislatore ritiene equilibrata fra esigenza di celerità satisfattiva e tutela delle posizioni contestate.

Categorie di accantonamento obbligatorio

Il comma 1 individua quattro categorie di crediti per i quali la quota di riparto deve essere trattenuta e depositata secondo le modalità fissate dal giudice delegato (di norma su libretto vincolato o conto corrente intestato alla procedura): a) creditori ammessi con riserva ex art. 204 CCII, in attesa che si verifichi la condizione o si sciolga l’incertezza; c) creditori opponenti il cui ricorso ex art. 206 CCII sia stato accolto con sentenza non ancora passata in giudicato; d) creditori coinvolti in giudizi di impugnazione (art. 207) e di revocazione (art. 208) ancora pendenti. La lett. b) risulta espunta dal testo vigente, in coerenza con il superamento di alcune categorie del vecchio impianto fallimentare. L’omessa effettuazione dell’accantonamento espone il curatore a responsabilità ex art. 136 CCII e il decreto di riparto a reclamo ex art. 133 CCII.

Riserva per prededuzioni e spese future

Il comma 2 impone l’ulteriore accantonamento delle somme stimate necessarie per le spese future della procedura, per il compenso del curatore (liquidato ex art. 137 CCII secondo il D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 in via di rinnovo) e per ogni altro debito prededucibile ex art. 6 CCII (finanziamenti autorizzati, compensi dei professionisti del concordato, oneri tributari di periodo). Qualora l’ottanta per cento non risulti capiente per coprire prededuzioni ed accantonamenti, la quota distribuibile va ridotta in misura proporzionale: il limite massimo opera dunque come tetto, non come dotazione minima garantita ai chirografari. L’orientamento prevalente ritiene che la stima delle spese future debba essere puntualmente motivata nel piano di riparto e supportata da preventivi o cronoprogrammi, in modo da consentire il sindacato dei creditori in sede di reclamo.

Provvedimenti provvisoriamente esecutivi

Il comma 3 estende il regime di trattenimento alle somme incassate dalla procedura in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato, quali sentenze di revocatoria fallimentare ex artt. 165-166 CCII o decisioni su azioni risarcitorie verso amministratori. Si pensi alla curatela del fallimento Alfa S.r.l. che incassa 500.000 euro da Tizio in forza di sentenza di primo grado di revocatoria: tali somme, pur fluite nell’attivo, restano vincolate fino all’esito dell’appello e non possono concorrere al riparto definitivo, ma solo a quello parziale entro il limite cautelativo. La ratio è evitare azioni di ripetizione difficilmente recuperabili in caso di riforma in sede di gravame.

Profili procedurali e coordinamento

Il piano di riparto parziale, redatto dal curatore ai sensi dell’art. 226 CCII, è trasmesso al giudice delegato e comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo ex art. 133 CCII entro dieci giorni dalla comunicazione. Le somme accantonate restano depositate fino al venir meno della causa di accantonamento (passaggio in giudicato, scioglimento della riserva ex art. 228 CCII, definizione del giudizio di revocazione) e confluiranno in successivi riparti parziali o nel riparto finale ex art. 232 CCII. Il coordinamento con l’art. 230 CCII garantisce che il pagamento al cessionario o surrogato del credito ammesso avvenga con la medesima cautela. La violazione delle prescrizioni dell’art. 227 può determinare la nullità del riparto e l’azione di responsabilità verso il curatore inadempiente.

Cadenza dei riparti e gestione della liquidità

Il riparto parziale non è atto eccezionale ma fisiologicamente periodico: l’art. 226 CCII richiede al curatore di proporne uno almeno ogni quattro mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo, salvo dispensa del giudice delegato. La regola dell’ottanta per cento si applica a ciascun riparto autonomamente, tenuto conto delle somme già distribuite e degli accantonamenti pregressi: in altri termini, il curatore deve effettuare un’analisi dinamica della liquidità, considerando flussi attesi e oneri di periodo. Si pensi alla curatela del fallimento Beta S.r.l. che, incassati 1.000.000 di euro, debba accantonare 150.000 euro per prededuzioni stimate e 100.000 euro per quote di creditori opponenti: la quota distribuibile sarà di 750.000 euro, inferiore al limite teorico di 800.000 euro proprio per effetto del comma 2. L’orientamento prevalente ammette che i creditori privilegiati con crediti integralmente coperti dal valore del bene oggetto di garanzia siano soddisfatti anche oltre la soglia dell’ottanta per cento, in quanto la cautela attiene ai chirografari concorrenti.

Domande frequenti

Perché le ripartizioni parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme disponibili?

Il limite tutela i creditori ammessi con riserva, opponenti, soggetti a impugnazione o revocazione e copre spese future e prededuzioni. Garantisce capienza per esiti contenziosi e oneri sopravvenuti, evitando ripetizioni difficili dopo il riparto.

Cosa accade se l’ottanta per cento non basta a coprire prededuzioni e accantonamenti?

Il comma 2 impone di ridurre proporzionalmente la quota distribuibile. Il tetto dell’ottanta per cento è massimo, non minimo: prevalgono prededuzioni, compenso del curatore ex art. 137 CCII e accantonamenti per crediti contestati.

Come vanno gestite le somme incassate da revocatorie con sentenza non definitiva?

Il comma 3 impone di trattenerle e depositarle nelle forme indicate dal giudice delegato. Restano vincolate sino al giudicato per evitare distribuzioni irreversibili in caso di riforma in appello del provvedimento esecutivo.

Quale rimedio hanno i creditori contro un piano di riparto parziale che viola l’art. 227 CCII?

I creditori possono proporre reclamo al tribunale ex art. 133 CCII contro il decreto del giudice delegato che approva il riparto. Il curatore può inoltre rispondere ex art. 136 CCII per gli accantonamenti omessi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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