Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 230-bis c.c. – Impresa familiare

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Spiegazione

Il familiare che presta in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, in mancanza di un diverso rapporto (società o lavoro subordinato), ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Le decisioni di gestione straordinaria si prendono a maggioranza dei familiari che collaborano.

Come funziona e quando si applica

È una tutela residuale («salvo che sia configurabile un diverso rapporto») a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La giurisprudenza costituzionale ne ha esteso l’applicazione anche al convivente di fatto.

Esempio pratico

Il figlio che lavora stabilmente nel negozio del padre senza un contratto ha diritto a una quota degli utili e degli incrementi dell’azienda proporzionata al lavoro svolto.

Domande frequenti

Chi lavora nell’impresa di famiglia ha diritto a un compenso?

Sì: in assenza di altro rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento e a una quota di utili e incrementi proporzionata al lavoro prestato.

Vale anche per il convivente?

La tutela è stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale anche al convivente di fatto.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Il familiare collaboratore ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi aziendali in proporzione al lavoro prestato.
  • Le decisioni su gestione straordinaria, impiego degli utili, indirizzi produttivi e cessazione dell'impresa spettano ai familiari partecipanti a maggioranza.
  • Per «familiare» si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
  • Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo cessione consensuale ad altri familiari aventi diritto.
  • Alla cessazione del rapporto il diritto può essere liquidato in denaro; in caso di alienazione o divisione ereditaria dell'azienda spetta il diritto di prelazione.
  • Il lavoro della donna è espressamente equiparato a quello dell'uomo.
Indice dei contenuti

Disciplina i diritti patrimoniali e partecipativi del familiare che collabora continuativamente nell'impresa di un congiunto.

Ratio

L'art. 230-bis c.c., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), nasce dall'esigenza di tutelare i componenti del nucleo familiare che prestano lavoro all'interno di un'impresa gestita da un congiunto senza essere parti di un contratto di lavoro subordinato o di società. La disposizione introduce una forma di partecipazione sui generis, di natura né societaria né lavoristica in senso stretto, che garantisce diritti minimi inderogabili.

Analisi

La fattispecie richiede: (a) l'esistenza di un'impresa familiare; (b) la prestazione continuativa di attività lavorativa da parte del familiare; (c) l'assenza di un diverso rapporto giuridico che assorba e regoli la collaborazione. I diritti riconosciuti sono: mantenimento commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia; partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, incluso l'avviamento, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro. Il diritto di partecipazione è intrasferibile inter vivos salvo consenso unanime dei partecipanti, ed è liquidabile in denaro alla cessazione o in caso di alienazione aziendale, anche in più annualità. In caso di divisione ereditaria o trasferimento dell'azienda compete il diritto di prelazione, disciplinato in via analogica dall'art. 732 c.c.

Quando si applica

La norma opera in via residuale: si applica solo quando il rapporto di collaborazione familiare non sia già qualificabile come lavoro subordinato, rapporto societario o altro contratto tipico. La continuatività della prestazione è requisito essenziale. La qualifica di familiare è tassativa: coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.

Connessioni

Art. 732 c.c. (prelazione ereditaria); artt. 2082 e 2083 c.c. (imprenditore e piccolo imprenditore); art. 230-ter c.c. (diritti del convivente di fatto nell'impresa del partner, L. 76/2016); L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia); D.Lgs. 154/2013 (responsabilità genitoriale).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 148/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 230-bis, terzo comma, c.c. nella parte in cui non include tra i familiari e tra l'impresa familiare anche il convivente di fatto. In via consequenziale è stato dichiarato illegittimo anche l'art. 230-ter c.c., che riconosceva al convivente una tutela più ridotta. Per la Corte, ai fini della tutela del lavoro e della giusta retribuzione, l'esclusione del convivente di fatto violava gli artt. 3, 4, 35 e 36 Cost.

Casi pratici

Caso 1: Tizio lavora continuativamente nell'azienda agricola familiare di Caio

Tizio ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'azienda in proporzione al lavoro prestato.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, che lavora nella fabbrica di famiglia, partecipa alle decisioni sulla gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi insieme agli altri familiari imprenditori.

Caso 3: Caso 3

Mevio, minore che lavora in impresa familiare, è rappresentato nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale per le decisioni su utili, cessazione e gestione straordinaria.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra impresa familiare e società tra familiari?

L'impresa familiare non è una società: il titolare rimane un unico imprenditore. I familiari collaboratori non sono soci ma titolari di diritti di partecipazione agli utili e agli incrementi, senza responsabilità per le obbligazioni aziendali verso i terzi.

Il convivente di fatto rientra nell'impresa familiare ex art. 230-bis?

No. Il convivente di fatto non è compreso nell'elenco tassativo (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo). Può tuttavia beneficiare dei diritti previsti dall'art. 230-ter c.c., introdotto dalla L. 76/2016.

La partecipazione agli utili è cedibile?

Il diritto di partecipazione è in linea di principio intrasferibile. È consentita la cessione solo a favore degli altri familiari indicati dalla norma, con il consenso unanime di tutti i partecipanti all'impresa.

Come si calcola la quota spettante al familiare collaboratore?

La quota è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. In assenza di accordo tra le parti, la determinazione spetta al giudice.

Cosa accade se il familiare è minorenne o incapace?

I familiari partecipanti che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto dalle decisioni collettive da chi esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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