Art. 230 BIS c.c. Impresa familiare (3)
In vigore
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale (1) su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (2) Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
In sintesi
Disciplina i diritti patrimoniali e partecipativi del familiare che collabora continuativamente nell'impresa di un congiunto.
Ratio
L'art. 230-bis c.c., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), nasce dall'esigenza di tutelare i componenti del nucleo familiare che prestano lavoro all'interno di un'impresa gestita da un congiunto senza essere parti di un contratto di lavoro subordinato o di società. La disposizione introduce una forma di partecipazione sui generis, di natura né societaria né lavoristica in senso stretto, che garantisce diritti minimi inderogabili.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) l'esistenza di un'impresa familiare; (b) la prestazione continuativa di attività lavorativa da parte del familiare; (c) l'assenza di un diverso rapporto giuridico che assorba e regoli la collaborazione. I diritti riconosciuti sono: mantenimento commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia; partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda — incluso l'avviamento — in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro. Il diritto di partecipazione è intrasferibile inter vivos salvo consenso unanime dei partecipanti, ed è liquidabile in denaro alla cessazione o in caso di alienazione aziendale, anche in più annualità. In caso di divisione ereditaria o trasferimento dell'azienda compete il diritto di prelazione, disciplinato in via analogica dall'art. 732 c.c.
Quando si applica
La norma opera in via residuale: si applica solo quando il rapporto di collaborazione familiare non sia già qualificabile come lavoro subordinato, rapporto societario o altro contratto tipico. La continuatività della prestazione è requisito essenziale. La qualifica di familiare è tassativa: coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.
Connessioni
Art. 732 c.c. (prelazione ereditaria); artt. 2082 e 2083 c.c. (imprenditore e piccolo imprenditore); art. 230-ter c.c. (diritti del convivente di fatto nell'impresa del partner, L. 76/2016); L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia); D.Lgs. 154/2013 (responsabilità genitoriale).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra impresa familiare e società tra familiari?
L'impresa familiare non è una società: il titolare rimane un unico imprenditore. I familiari collaboratori non sono soci ma titolari di diritti di partecipazione agli utili e agli incrementi, senza responsabilità per le obbligazioni aziendali verso i terzi.
Il convivente di fatto rientra nell'impresa familiare ex art. 230-bis?
No. Il convivente di fatto non è compreso nell'elenco tassativo (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo). Può tuttavia beneficiare dei diritti previsti dall'art. 230-ter c.c., introdotto dalla L. 76/2016.
La partecipazione agli utili è cedibile?
Il diritto di partecipazione è in linea di principio intrasferibile. È consentita la cessione solo a favore degli altri familiari indicati dalla norma, con il consenso unanime di tutti i partecipanti all'impresa.
Come si calcola la quota spettante al familiare collaboratore?
La quota è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. In assenza di accordo tra le parti, la determinazione spetta al giudice.
Cosa accade se il familiare è minorenne o incapace?
I familiari partecipanti che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto dalle decisioni collettive da chi esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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