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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 732 c.c. Diritto di prelazione

In vigore

Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il coerede che intende alienare a un estraneo la propria quota ereditaria deve notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione con prezzo e condizioni (c.d. denuntiatio).
  • Gli altri coeredi hanno diritto di prelazione esercitabile entro due mesi dall'ultima notificazione.
  • In mancanza della notificazione (o se questa è viziata), i coeredi pretermessi hanno diritto al retratto successorio: possono riscattare la quota dall'acquirente e da ogni suo avente causa fintanto che dura lo stato di comunione ereditaria.
  • Se più coeredi esercitano congiuntamente il riscatto, la quota viene assegnata a tutti in parti uguali, indipendentemente dalle quote ereditarie individuali.
  • L'istituto tutela la coesione del gruppo dei coeredi e ostacola l'ingresso di estranei nella comunione ereditaria, con coordinamento con la prelazione agraria (L. 590/1965) e con la prelazione urbana (L. 392/1978).

Commento all'art. 732 c.c. — Diritto di prelazione e retratto successorio

L'art. 732 c.c. è una delle norme più importanti e ricorrenti della pratica notarile e giudiziaria in materia successoria. Disciplina la prelazione legale a favore dei coeredi quando uno di essi intende alienare a un estraneo la propria quota ereditaria (o una parte di essa), e la sanziona, in caso di violazione, con il c.d. retratto successorio. La ratio è duplice: da un lato preservare la coesione del gruppo familiare e dei coeredi originari, dall'altro evitare che soggetti estranei si inseriscano nella comunione ereditaria, complicandone la gestione e l'eventuale scioglimento. La norma è espressione di un favor codicistico per la concentrazione dei beni ereditari nelle mani dei familiari, idea che si ritrova in molteplici disposizioni successorie (art. 467 c.c. sulla rappresentazione, art. 553 c.c. sulla legittima, artt. 720-722 c.c. sull'attribuzione preferenziale).

L'ambito di applicazione: cosa si può alienare

Il diritto di prelazione opera sulla quota ereditaria, intesa come quota astratta dell'intera massa, non sui singoli beni che la compongono. La giurisprudenza consolidata della Cassazione (orientamento costante) chiarisce che la prelazione non si applica alla vendita di singoli cespiti caduti in successione, ma solo alla cessione della posizione di coerede o di una sua frazione. Se Caio vende a un terzo la sua quota del 25% dell'eredità, scatta la prelazione; se vende uno specifico immobile incluso nella massa, non scatta (salvo si tratti di vendita simulata di quota mascherata da vendita di bene singolo). La distinzione tra alienazione di quota e alienazione di singoli beni è spesso sottile in pratica: la giurisprudenza guarda alla sostanza dell'operazione, ravvisando elusione del diritto di prelazione quando la vendita di uno specifico cespite esaurisce in concreto la posizione del coerede.

Soggetti legittimati attivi e passivi

Legittimati attivi all'esercizio della prelazione sono tutti i coeredi, indipendentemente dalla dimensione della loro quota. Sono esclusi i meri legatari (artt. 649 ss. c.c.), perché succedono a titolo particolare e non partecipano alla comunione ereditaria. Sono esclusi anche gli aventi causa per atto inter vivos del coerede e i creditori personali del coerede. Sul versante passivo, l'obbligo di denuntiatio grava sul coerede alienante; se la vendita avviene mediante intermediari o tramite atti diversi dalla vendita pura (permuta, conferimento in società, datio in solutum), la giurisprudenza tende ad applicare la prelazione per analogia ogniqualvolta l'operazione realizzi in sostanza il trasferimento della quota a un estraneo a fronte di un corrispettivo determinabile in denaro.

La denuntiatio: forma e contenuto

La notificazione della proposta di alienazione, comunemente detta denuntiatio, è l'atto con cui il coerede alienante comunica agli altri coeredi l'intenzione di vendere, il prezzo e le condizioni dell'operazione. Deve indicare in modo completo tutti gli elementi essenziali del contratto progettato: prezzo determinato (non determinabile per relationem), modalità di pagamento, tempi del rogito, eventuali patti accessori, nome dell'aspirante acquirente. La completezza è essenziale perché il prelazionante esercita il diritto accettando in blocco le medesime condizioni, senza possibilità di rinegoziarle. La forma non è espressamente prescritta dalla norma, ma la prassi e la giurisprudenza richiedono mezzi idonei a fornire prova certa (raccomandata A/R, PEC, atto di ufficiale giudiziario). Una denuntiatio generica, priva del prezzo o con condizioni indeterminate, non è idonea a far decorrere il termine, e l'eventuale vendita conclusa dopo una denuntiatio viziata espone l'alienante al retratto successorio.

Il termine di due mesi

I coeredi hanno due mesi dall'ultima delle notificazioni per esercitare la prelazione. Il termine è di decadenza: l'inerzia entro questo termine fa perdere il diritto di acquisto al prezzo proposto. Se i coeredi sono più, il dies a quo decorre dall'ultima notificazione utile, non dalla prima. L'esercizio della prelazione si attua mediante dichiarazione ricettizia rivolta all'alienante, accompagnata dalla disponibilità a pagare il prezzo nei termini previsti. La dichiarazione deve essere a forma scritta e contenere l'accettazione integrale delle condizioni indicate nella denuntiatio. Una dichiarazione condizionata o parziale non vale come esercizio della prelazione e può configurare nuova proposta che l'alienante è libero di accettare o respingere.

Il retratto successorio: la sanzione per mancata denuntiatio

Se l'alienazione avviene senza la notificazione, o se questa è viziata in modo da impedire l'esercizio della prelazione, i coeredi possono esercitare il retratto successorio: riscattano la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, pagando il prezzo originario. Il retratto opera come diritto potestativo: la sola dichiarazione del retraente, manifestata in forma idonea (atto di citazione introduttivo di giudizio, dichiarazione scritta seguita da deposito del prezzo) produce automaticamente il subentro nella posizione contrattuale dell'acquirente. Il diritto sussiste finché dura lo stato di comunione ereditaria: una volta sciolta la comunione mediante divisione (anche parziale, limitatamente ai beni divisi), il retratto non è più esercitabile sui beni divisi. Il codice civile non fissa un termine specifico oltre a questo limite; la dottrina ha discusso se applicare in via analogica i termini di prescrizione ordinaria (dieci anni ex art. 2946 c.c.) o quelli del riscatto convenzionale (art. 1500 c.c., due mesi nei beni immobili), ma l'orientamento prevalente lega l'esercizio al permanere della comunione, senza ulteriori termini interni se non quello generale di prescrizione decennale.

Pluralità di retraenti

Se più coeredi esercitano congiuntamente il riscatto, la quota retratta è ripartita in parti uguali tra essi, indipendentemente dalle rispettive quote ereditarie originarie. È una regola peculiare: nella comunione ordinaria il riscatto seguirebbe la proporzione delle quote, qui invece prevale il criterio paritario. La regola si spiega con la natura del diritto di retratto come strumento di tutela paritaria dei coeredi nei confronti dell'estraneo, non come incremento proporzionale della partecipazione esistente. Se due dei tre coeredi esercitano il retratto su una quota del 33,33%, ciascuno acquisterà il 16,66% ulteriore, indipendentemente dal fatto che le loro quote originarie fossero uguali o differenti.

Coordinamento con altre prelazioni

L'art. 732 c.c. va coordinato con altre prelazioni legali: la prelazione agraria (L. 590/1965 e art. 8 L. 817/1971) a favore del coltivatore diretto confinante o insediato sul fondo, e la prelazione urbana (L. 392/1978) sui locali commerciali. La Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che la prelazione successoria prevale su quella agraria quando coesistano i presupposti di entrambe, perché tutela un interesse di ordine pubblico familiare considerato preminente. Pari coordinamento si pone con il riscatto convenzionale (artt. 1500-1509 c.c., vendita con patto di riscatto): se la quota era stata oggetto di vendita con patto di riscatto da parte del de cuius, il riscatto convenzionale si trasmette agli eredi e si combina con la disciplina dell'art. 732 c.c.

Effetti fiscali del retratto

L'esercizio del retratto comporta un nuovo trasferimento della quota dall'acquirente al retraente. Sul piano fiscale, la giurisprudenza tributaria considera il retratto come fenomeno traslativo autonomo, soggetto all'imposta di registro proporzionale come trasferimento; resta dovuta anche l'eventuale imposta ipotecaria e catastale se vi sono immobili. Va però considerato che il prezzo del retratto è quello originario indicato nella vendita, e su quel valore si applicano le imposte. Per la cessione di quote ereditarie all'estero o coinvolgenti soggetti non residenti, occorre coordinarsi con il Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere.

Caso pratico: la successione di Tizio

Alla morte di Tizio si apre la successione legittima a favore dei tre figli Caio, Sempronio e Mevia, ciascuno titolare di un terzo dell'eredità (asse di 600.000 euro, quote di 200.000 euro ciascuna). Caio, che vive all'estero e non ha interesse alla comunione, decide di vendere la sua quota a un investitore estraneo (Filippo) per 200.000 euro. Il suo notaio gli ricorda l'obbligo di denuntiatio. Caio invia raccomandata A/R a Sempronio e Mevia comunicando prezzo (200.000 euro), modalità di pagamento (bonifico contestuale al rogito), tempi (entro 60 giorni dal rogito previsto), nome dell'acquirente (Filippo) e tutte le condizioni accessorie. Sempronio riceve la raccomandata il 1° marzo, Mevia il 5 marzo. Il termine di due mesi decorre dal 5 marzo (ultima notificazione) e scade il 5 maggio. Entro tale data, Mevia esercita la prelazione mediante PEC a Caio, dichiarando di accettare integralmente le condizioni. Mevia acquista la quota di Caio per 200.000 euro e diventa titolare dei due terzi dell'eredità complessiva. Variante 1 — retratto: se Caio avesse venduto a Filippo (estraneo) senza notificare nulla, Sempronio e Mevia potrebbero esercitare il retratto successorio finché dura la comunione, riscattando la quota da Filippo al prezzo di 200.000 euro. Se entrambi esercitano il retratto, la quota di un terzo viene loro assegnata in parti uguali (un sesto ciascuno), pur essendo le quote ereditarie originarie identiche (un terzo ciascuno). Variante 2 — denuntiatio viziata: se Caio avesse notificato una denuntiatio indicando solo «prezzo di mercato» senza determinare cifra, la notificazione sarebbe inefficace; Sempronio e Mevia potrebbero, anche dopo la vendita a Filippo, esercitare il retratto perché il termine non è mai decorso utilmente.

Domande frequenti

Quando scatta il diritto di prelazione ex art. 732 c.c.?

Quando un coerede intende alienare a un estraneo (non altro coerede) la propria quota ereditaria, in tutto o in parte. La prelazione non si applica alla vendita di singoli beni caduti in successione, ma solo alla cessione della quota astratta.

Entro quanto tempo va esercitata la prelazione successoria?

Entro due mesi dall'ultima delle notificazioni ricevute dagli altri coeredi. È un termine di decadenza: scaduto senza esercizio, il coerede perde il diritto di acquistare al prezzo proposto.

Cosa accade se il coerede vende senza notificare la proposta agli altri?

Gli altri coeredi possono esercitare il retratto successorio: riscattano la quota dall'acquirente (e da ogni avente causa) pagando il prezzo originario, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Sciolta la comunione, il retratto non è più esercitabile.

Se più coeredi esercitano il retratto, come si ripartisce la quota?

La quota retratta viene assegnata in parti uguali tra i coeredi che esercitano il riscatto, indipendentemente dalle quote ereditarie originarie di ciascuno. È una deroga al criterio proporzionale che vale nella comunione ordinaria.

La prelazione successoria prevale sulla prelazione agraria del coltivatore?

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, la prelazione ereditaria ex art. 732 c.c. prevale su quella agraria (L. 590/1965) quando coesistano i presupposti, perché tutela la coesione familiare in misura considerata preminente rispetto alla continuità dell'impresa agricola.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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