← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 730 c.c. Deferimento delle operazioni a un notaio

In vigore

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le operazioni di divisione ereditaria (stima dei beni, formazione delle porzioni, estrazione a sorte) possono essere deferite a un notaio con il consenso di tutti i coeredi.
  • In mancanza di accordo unanime sulla persona del notaio, la nomina è fatta con decreto del tribunale del luogo di apertura della successione (art. 456 c.c.).
  • Le contestazioni che sorgono nel corso delle operazioni notarili sono riservate e rimesse cumulativamente al giudice, che provvede con unica sentenza.
  • L'art. 730 c.c. introduce la c.d. divisione contrattuale assistita dal notaio, alternativa alla divisione giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.) e a quella negoziale tra coeredi.
  • L'intervento notarile garantisce certezza giuridica, pubblicità immobiliare e snellezza procedimentale rispetto alla divisione giudiziale.

Commento all'art. 730 c.c. — Deferimento delle operazioni a un notaio

L'art. 730 c.c. chiude il capo dedicato alla divisione disciplinando uno strumento di grande utilità pratica: la possibilità per i coeredi di affidare al notaio l'esecuzione materiale delle operazioni divisionali (stima, formazione delle porzioni, sorteggio, conguagli) descritte negli articoli precedenti (artt. 726-729 c.c.). Si tratta di una soluzione intermedia tra la divisione amichevole stipulata direttamente tra i coeredi e la divisione giudiziale, che combina i vantaggi della consensualità con il rigore tecnico e la fede pubblica del professionista notarile. La norma si inserisce in un sistema in cui la divisione può assumere tre vesti: contrattuale pura (accordo diretto tra coeredi, art. 1350 c.c. per la forma scritta ove vi siano immobili), notarile assistita (oggetto dell'art. 730 c.c.) e giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.), con possibilità di delega al notaio anche in sede contenziosa ex art. 791-bis c.p.c.

Presupposto: il consenso unanime dei coeredi

Il deferimento al notaio richiede il consenso di tutti i coeredi. Anche un solo dissenso impedisce di attivare questo percorso e costringe alla divisione giudiziale (artt. 713 ss. c.c., 784 ss. c.p.c.). Il consenso può riguardare tanto l'an (affidare le operazioni al notaio) quanto il quomodo (criteri di stima, modalità di formazione delle porzioni, scelta della persona del notaio). Devono prestare consenso anche gli eventuali aventi causa dai coeredi (cessionari di quote ex art. 732 c.c.), i creditori che si siano sostituiti al coerede inerte ai sensi dell'art. 2900 c.c., nonché i tutori e curatori per i coeredi minori o incapaci, previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). Se i coeredi sono d'accordo sul ricorrere al notaio ma non sulla sua persona, la nomina è fatta con decreto del tribunale del luogo dell'apertura della successione, in volontaria giurisdizione e senza necessità di contraddittorio formale tra le parti.

La competenza territoriale

La norma richiama il tribunale del luogo dell'aperta successione, criterio coincidente con quello generale dell'art. 22 c.p.c. per le cause ereditarie. L'aperta successione si individua nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), regola di particolare importanza per gli italiani residenti all'estero (per i quali si applica il Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere) e per i casi di doppio domicilio. La scelta del tribunale di apertura della successione garantisce concentrazione e coerenza giurisdizionale rispetto alle altre controversie ereditarie.

Le operazioni delegate al notaio

Il notaio nominato esegue le operazioni indicate negli articoli precedenti: stima dei beni (art. 726 c.c.), formazione delle masse da dividere distinguendo mobili, immobili e crediti (art. 727 c.c.), redazione del progetto divisionale con porzioni di valore equivalente (art. 728 c.c.), estrazione a sorte delle porzioni quando le quote sono uguali (art. 729 c.c.). Il notaio opera come ausiliario delle parti e redige un verbale che sfocia in un atto pubblico di divisione, immediatamente trascrivibile nei registri immobiliari (art. 2646 c.c.) e nei registri delle imprese ove vi siano quote societarie. Il notaio può avvalersi di periti estimatori, commercialisti per la valutazione di aziende e partecipazioni, geometri per il rilievo tecnico, restando però responsabile della legalità e della completezza dell'atto finale ex art. 28 L. 89/1913 (Legge notarile).

Le contestazioni e il riparto di competenza

Il secondo comma risolve un problema di coordinamento processuale: se nel corso delle operazioni notarili sorgono contestazioni — sulla stima, sull'inclusione di determinati beni, sulla qualificazione di liberalità soggette a collazione (art. 737 c.c.), sulla sussistenza di passività ereditarie, sulla legittima e su eventuali azioni di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) — queste sono riservate. Ciò significa che il notaio non le decide ma le riporta nel verbale, e tutte insieme vengono rimesse alla cognizione del tribunale competente. Il giudice provvede con unica sentenza, evitando la frammentazione del contenzioso e garantendo economia processuale. La regola della concentrazione decisoria è particolarmente apprezzata dalla prassi: evita che il singolo coerede possa rallentare l'intera divisione sollevando contestazioni successive su singoli punti, costringendo all'apertura di plurimi giudizi.

Forma dell'atto e tutele pubblicitarie

L'atto di divisione redatto dal notaio è atto pubblico (art. 2699 c.c.) con efficacia probatoria privilegiata e immediata esecutività ex art. 474 c.p.c. per le obbligazioni di pagamento di conguagli ivi assunte. Se la divisione include immobili, è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi (art. 2646 c.c.); per le quote sociali è prevista la formalità della comunicazione al registro delle imprese (art. 2470 c.c. per s.r.l., art. 2355 c.c. per s.p.a.). Sul piano fiscale, la divisione sconta l'imposta di registro proporzionale (1% sul valore della massa) ex art. 3 della Tariffa parte I D.P.R. 131/1986, salvo conguagli eccedenti il 5% del valore della quota che sono tassati come trasferimenti.

Vantaggi pratici e coordinamento con la riforma Cartabia

Il deferimento al notaio è oggi particolarmente attrattivo: la riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, riforma Cartabia) ha valorizzato gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, e l'art. 791-bis c.p.c. consente al tribunale di delegare al notaio le operazioni divisionali anche quando la divisione è contenziosa. La divisione notarile pura ex art. 730 c.c. resta però lo strumento più rapido, riservato ai casi in cui i coeredi sono d'accordo sulla procedura ma necessitano del supporto tecnico per i calcoli e la formalizzazione. Il vantaggio in termini di tempi è notevole: un procedimento divisorio giudiziale può richiedere anni, mentre una divisione notarile può concludersi in poche settimane una volta acquisite le perizie tecniche.

Coordinamento con la mediazione obbligatoria

L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità, per le controversie in materia di divisione e successioni ereditarie. Ciò significa che, se la divisione si profila contenziosa, prima di adire il giudice occorre esperire la procedura di mediazione presso un organismo abilitato. La divisione notarile ex art. 730 c.c. si pone come alternativa virtuosa: l'accordo unanime dei coeredi sul deferimento al notaio rende superflua sia la mediazione che il giudizio, perché elimina alla radice il contenzioso. La riforma Cartabia ha rafforzato il ruolo della mediazione, prevedendo che il giudice possa disporre il rinvio in mediazione anche in corso di causa.

Compensi notarili e riparto dei costi

I compensi del notaio per le operazioni divisionali sono regolati dalla tariffa professionale e si calcolano sul valore della massa da dividere. I costi (compensi notarili, spese di perizia, imposte di registro) sono ordinariamente a carico della massa ereditaria e detratti dai conguagli o ripartiti tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote, salvo diverso accordo. È prassi inserire nel verbale di apertura delle operazioni una clausola che specifichi il riparto dei costi per evitare contestazioni successive.

Caso pratico: la successione di Tizio

Alla morte di Tizio si apre la successione legittima a favore dei tre figli Caio, Sempronio e Mevia. L'asse comprende l'abitazione familiare di Milano (stima 400.000 euro), un terreno agricolo in Toscana (stima 150.000 euro), un conto corrente con 80.000 euro e una quota di partecipazione del 30% in una S.r.l. (stima 270.000 euro). I tre coeredi sono d'accordo a dividere ma non sanno come ripartire i beni in tre porzioni di pari valore. Decidono unanimemente di rivolgersi al notaio del luogo dell'apertura della successione (Milano, ultimo domicilio di Tizio). Il notaio nomina un estimatore immobiliare e un commercialista per la valutazione della partecipazione societaria, redige tre porzioni equivalenti (300.000 euro ciascuna) e procede al sorteggio: a Caio l'abitazione familiare meno 100.000 euro di conguaglio (300.000); a Sempronio terreno + 150.000 euro di conto e quota S.r.l. per 0 euro pro-quota residuo (300.000); a Mevia 270.000 della partecipazione + 30.000 conto (300.000). Durante le operazioni, Caio contesta la stima del terreno agricolo (sostiene che il valore catastale e di mercato siano superiori). La contestazione viene riservata e il notaio prosegue con le altre operazioni; al termine, la questione è rimessa al tribunale di Milano che provvede con unica sentenza, eventualmente rideterminando i conguagli. Se invece Caio si fosse opposto fin dall'inizio al deferimento al notaio, la divisione avrebbe dovuto essere richiesta in via giudiziale ai sensi dell'art. 784 c.p.c., con tempi notevolmente più lunghi e costi processuali a carico della massa.

Domande frequenti

Quando si può deferire la divisione ereditaria al notaio ai sensi dell'art. 730 c.c.?

Quando tutti i coeredi sono d'accordo. Il consenso unanime è il presupposto indefettibile: se anche un solo coerede si oppone, non è possibile attivare la procedura notarile pura e occorre rivolgersi al tribunale ex art. 784 c.p.c.

Chi nomina il notaio se i coeredi non concordano sulla persona?

Il tribunale del luogo dell'apertura della successione, con decreto in volontaria giurisdizione. I coeredi devono però essere d'accordo sul fatto di deferire le operazioni a un notaio, mentre il disaccordo riguarda solo l'identità del professionista.

Cosa accade se durante le operazioni divisionali emergono contestazioni?

Le contestazioni sono riservate: il notaio le annota e prosegue con le altre operazioni. Tutte le questioni controverse sono poi rimesse al tribunale competente, che le decide cumulativamente con un'unica sentenza, evitando la frammentazione del giudizio.

Quale differenza c'è tra divisione notarile ex art. 730 c.c. e divisione giudiziale con delega al notaio ex art. 791-bis c.p.c.?

La divisione ex art. 730 c.c. presuppone l'accordo dei coeredi e si svolge interamente in sede stragiudiziale; la delega ex art. 791-bis c.p.c. interviene nell'ambito di un giudizio divisorio già pendente e affida al notaio solo l'esecuzione materiale delle operazioni, sotto il controllo del giudice.

L'atto notarile di divisione deve essere trascritto?

Sì, se la divisione comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, l'atto pubblico notarile è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari (art. 2646 c.c.), con efficacia dichiarativa retroattiva alla data di apertura della successione (art. 757 c.c.).

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.