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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 727 c.c. Norme per la formazione delle porzioni

In vigore

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 727 c.c. impone che le porzioni siano formate omogenee per quantità e qualità di mobili, immobili e crediti.
  • Ogni coerede deve ricevere una porzione composta in proporzione delle diverse categorie di beni rispetto alla propria quota astratta.
  • Lo scopo è evitare che a un coerede tocchino solo immobili e a un altro solo liquidità, snaturando il contenuto economico delle quote.
  • L'omogeneità non è rigida: se i beni non si prestano a divisione comoda, si applica il criterio della maggiore convenienza economica.
  • Il giudice o il notaio incaricato della divisione possono adottare accorgimenti compensativi quando l'omogeneità è impossibile (art. 728 c.c. sui conguagli).
  • La norma si applica sia alla divisione amichevole sia a quella giudiziale (art. 784 c.p.c.).

Il principio di omogeneità delle porzioni

L'art. 727 c.c. esprime uno dei principi cardine della divisione: ogni porzione deve essere composta proporzionalmente di beni mobili, immobili e crediti rispetto alla quota astratta di ciascun coerede. Ciò significa che, se la massa è composta — ad esempio — al 60% da immobili, al 30% da mobili e al 10% da crediti, ciascuna porzione dovrà rispecchiare per quanto possibile la stessa composizione, in proporzione alla quota. Il principio si esprime nella formula: eadem quantitas, eadem qualitas.

La ratio è duplice. Da un lato, si tutela l'uguaglianza qualitativa tra coeredi: nessuno deve ricevere solo categorie di beni con caratteristiche economiche, fiscali o liquidatorie nettamente diverse. Dall'altro, si evita il contenzioso post-divisionale, fondato sulla pretesa che una certa categoria di bene fosse «migliore» di un'altra. La norma assume rilievo soprattutto quando il patrimonio è composito, eterogeneo per natura dei beni e per loro caratteristiche di liquidabilità, fiscalità, gestione.

L'omogeneità della porzione persegue inoltre una funzione di equa distribuzione del rischio: ciascun coerede assume in proporzione i rischi connessi alle diverse categorie di beni (volatilità dei titoli, rischio di insolvenza dei debitori, oneri di manutenzione e fiscalità degli immobili), senza che nessuno sia esposto in modo sproporzionato a una singola tipologia.

Le tre categorie di beni rilevanti

L'art. 727 c.c. menziona tre categorie: mobili, immobili e crediti. La distinzione è ampia e va intesa in senso funzionale.

I beni immobili includono terreni, fabbricati, diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie, enfiteusi), quote indivise di immobili. Hanno caratteristiche peculiari: minore liquidità (richiedono tempi di vendita più lunghi), costi di trasferimento (notaio, imposte di registro, ipotecarie e catastali, plusvalenze), rendite potenzialmente stabili da locazione, soggezione a IMU e altre imposte ricorrenti, oneri di manutenzione. Possono inoltre essere gravati da ipoteche, servitù, diritti di terzi.

I beni mobili ricomprendono mobili materiali (arredi, opere d'arte, gioielli, autoveicoli, beni di lusso), titoli di credito al portatore, partecipazioni societarie, quote di fondi comuni, denaro contante e depositi bancari, polizze assicurative, criptoasset. Sono in genere più liquidi rispetto agli immobili ma di valutazione più volatile (specie azioni e oggetti d'arte). Alcuni sono soggetti a registri pubblici (autoveicoli, navi, aeromobili, marchi e brevetti).

I crediti sono le posizioni attive del defunto verso terzi: crediti commerciali, finanziari, locatizi, da rapporti professionali, polizze a scadenza, crediti tributari (rimborsi pendenti), crediti retributivi non riscossi. La loro valutazione richiede prudenza, in considerazione del rischio di insolvenza del debitore, della prescrizione, della possibile contestazione, e dei tempi e costi di esazione (specie se serve un'azione giudiziale).

La categorizzazione tripartita non esaurisce tutte le possibili attività ereditarie: vi sono anche i beni immateriali (marchi, brevetti, software, diritti d'autore) e i diritti complessi (quote di società di persone). Per tali beni si applica per analogia il principio della massima omogeneità praticabile, valutando di volta in volta a quale categoria sono più affini.

Quando l'omogeneità non è praticabile

Il principio di omogeneità non è assoluto. L'art. 727 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 728 c.c., che ammette conguagli in denaro quando l'eguaglianza in valore non può essere raggiunta diversamente. Se un immobile non è comodamente divisibile e ha valore superiore alla quota del singolo coerede, esso è attribuito interamente a uno solo con conguaglio a favore degli altri.

Allo stesso modo, se il patrimonio è composto in larga parte da un'azienda o da partecipazioni societarie indivisibili, può essere conveniente attribuirne il controllo a un unico coerede, compensando gli altri con liquidità o altri beni. La convenienza economica prevale, in tali casi, sulla rigida omogeneità. La giurisprudenza ha riconosciuto che spezzettare un'attività imprenditoriale tra più coeredi può comportare distruzione di valore (frammentazione del controllo, conflitti gestionali, perdita di avviamento), e ha quindi avallato attribuzioni concentrate con conguagli compensativi.

Il concetto di comoda divisibilità è centrale: un bene è comodamente divisibile quando può essere frazionato in più parti senza pregiudizio della sua destinazione economica e senza eccessivi costi tecnici. Un appartamento non è normalmente divisibile in due unità abitative se non con onerosi lavori; un terreno agricolo di piccole dimensioni può perdere viabilità o conformità urbanistica se frazionato; un'opera d'arte è per natura indivisibile.

Indivisibilità e attribuzione preferenziale

L'art. 720 c.c. prevede che, se nella massa esistono immobili non comodamente divisibili, essi siano attribuiti per intero a uno dei coeredi che ne facciano richiesta, con conguaglio a favore degli altri. Quando più coeredi facciano richiesta, l'attribuzione spetta a quello con la quota maggiore o, in subordine, secondo i criteri stabiliti dal giudice (necessità abitative, attività esercitate, ecc.). Analoga regola opera per l'azienda agricola (art. 49 L. 203/1982) e per l'azienda commerciale (art. 768-quater c.c. sui patti di famiglia, in ottica di continuità imprenditoriale).

Per la casa coniugale, l'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione, che è prioritario nella formazione delle porzioni e ridotta soltanto al valore residuo. Per il legittimario coniuge, dunque, la formazione della porzione tiene conto di questo diritto reale di godimento.

In sede di formazione delle porzioni, queste regole speciali si coordinano con l'art. 727 c.c.: la formazione omogenea cede di fronte all'attribuzione integrale di beni indivisibili, ma la compensazione monetaria deve essere accuratamente quantificata, anche con perizia tecnica.

Stima dei beni e perizia divisionale

L'applicazione dell'art. 727 c.c. presuppone una stima accurata dei beni componenti la massa. Nella divisione amichevole, le parti possono concordare i valori; nella divisione giudiziale, il giudice può nominare un consulente tecnico d'ufficio (CTU) per determinare il valore corrente di ciascun bene. La stima è effettuata, salvo diversa convenzione, al momento della divisione (Cass. orient. consolidato), e tiene conto delle quotazioni di mercato, delle condizioni dei beni, delle eventuali servitù, vincoli o altre limitazioni.

Per immobili e aziende è frequente il ricorso a perizia giurata; per titoli e partecipazioni si fa riferimento alle quotazioni di mercato o, per società chiuse, a valutazioni con metodi finanziari (DCF, multipli di mercato, patrimoniale). Per i crediti, occorre valutare il rischio di insolvenza e applicare eventuali decurtazioni, con clausole di garanzia tra coeredi per il caso di mancata esazione.

Coordinamento con la divisione giudiziale

Nella divisione giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.), il giudice procede secondo le regole degli artt. 727-729 c.c.: formazione delle porzioni con perizia, eventuali conguagli, attribuzione mediante sorteggio per quote uguali o discrezione per quote disuguali. Il giudice può approvare il progetto di divisione predisposto dal notaio delegato (art. 786 c.p.c.) o, in caso di contestazioni, decidere con sentenza. Le parti possono opporsi al progetto entro i termini di legge, indicando puntualmente i motivi.

Caso pratico

Tizio muore lasciando i figli Caio, Sempronio e Mevia. Massa nettata: 900.000 euro, composta da un appartamento (300.000), un negozio (300.000), un portafoglio titoli (200.000) e crediti commerciali (100.000). Ciascun figlio ha quota di 300.000 euro.

Applicando l'art. 727 c.c., la formazione ideale sarebbe: ogni porzione contiene proporzionalmente un terzo di immobili (200.000), un terzo di mobili (66.666) e un terzo di crediti (33.333). Tuttavia, gli immobili non sono divisibili: si attribuisce l'appartamento (300.000) a Caio, il negozio (300.000) a Sempronio. A Mevia spetta il portafoglio titoli (200.000) più i crediti (100.000), per un totale di 300.000. L'omogeneità rigorosa è impossibile, ma il valore economico complessivo è uguale per tutti.

Se Mevia preferisce liquidità a crediti potenzialmente incerti, può richiedere un conguaglio compensativo ai sensi dell'art. 728 c.c., ad esempio chiedendo che Caio e Sempronio versino una somma per «riprendere» i crediti più rischiosi. In alternativa, i coeredi possono concordare una clausola di garanzia: Mevia riceve i crediti, ma in caso di mancata esazione (totale o parziale) Caio e Sempronio si obbligano a pagarle pro quota la differenza. Si tratta di una pattuizione che bilancia il rischio del credito tra tutti i coeredi e riflette il principio di omogeneità sostanziale che l'art. 727 c.c. esprime.

Domande frequenti

Cosa significa che le porzioni devono essere «omogenee»?

Significa che ciascun coerede deve ricevere una porzione composta proporzionalmente di mobili, immobili e crediti, in misura corrispondente alla propria quota astratta. Lo scopo è evitare quote qualitativamente diseguali.

Il principio di omogeneità è inderogabile?

No. Quando i beni non sono comodamente divisibili o l'omogeneità è impraticabile, si applicano i conguagli in denaro ex art. 728 c.c. La convenienza economica prevale sulla rigida proporzionalità.

Come si trattano gli immobili indivisibili?

Ex art. 720 c.c., se un immobile non è comodamente divisibile e ha valore superiore alla quota di un coerede, è attribuito interamente a uno solo dei coeredi richiedenti, con conguaglio a favore degli altri.

L'art. 727 c.c. vale anche per la divisione amichevole?

Sì, è criterio direttivo sia per la divisione contrattuale (art. 762 c.c.) sia per quella giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.). Nella divisione amichevole le parti possono derogarvi consensualmente, ma il principio resta riferimento.

I crediti vanno valutati al nominale o al netto del rischio?

Vanno valutati al loro valore di mercato, considerando il rischio di insolvenza del debitore. In caso di crediti incerti o di difficile esazione, è prassi prevedere clausole di garanzia o accantonamenti compensativi.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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