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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 726 c.c. Stima e formazione delle parti

In vigore

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

In sintesi

  • L'art. 726 c.c. impone la detrazione dei debiti del defunto e dei pesi ereditari dalla massa prima della formazione delle porzioni.
  • La detrazione preserva il principio di acquisizione di quote nette, depurate dalle passività ereditarie.
  • Sono detratti: debiti del defunto, legati a carico dell'eredità, spese funerarie, oneri tributari e successori, spese di apertura della successione.
  • La detrazione tutela il coerede acquirente, che riceve una quota già al netto delle passività, evitando responsabilità postume non quantificate.
  • La norma si coordina con la responsabilità dei coeredi verso i creditori (art. 752 c.c., in proporzione alle quote ereditarie).
  • La massa nettata è la base per i successivi prelevamenti (art. 725 c.c.) e la formazione delle porzioni (art. 727 c.c.).

La detrazione dei debiti come operazione preliminare

L'art. 726 c.c. stabilisce un principio fondamentale del processo divisionale: i debiti del defunto e i pesi ereditari devono essere detratti dalla massa prima della formazione delle porzioni. La norma è espressione del principio per cui la divisione deve riguardare l'attivo netto dell'eredità, non un patrimonio lordo gravato da passività non quantificate.

La ratio della disposizione è duplice. Da un lato, evita che i coeredi ricevano una porzione gravata da debiti che, una volta emersi, potrebbero ridurne drasticamente il valore. Dall'altro, garantisce ai creditori ereditari una pronta soddisfazione, evitando frammentazioni dei rapporti creditori tra molteplici coeredi. La norma incarna così un principio di contabilità ereditaria: la divisione deve operare su un patrimonio già regolarizzato sul piano delle passività, in modo da assicurare certezza nei rapporti interni ed esterni.

Va sottolineato che l'art. 726 c.c. non istituisce un'obbligazione di pagamento dei debiti gravante in via prioritaria sull'eredità a tutela dei creditori: il pagamento dei debiti del defunto è già obbligo dei coeredi ex art. 752 c.c., e i creditori sono protetti anche da strumenti separati (separazione dei beni del defunto ex artt. 512 ss. c.c.). La norma assume rilievo prevalentemente interno, regolando la sequenza divisionale per evitare squilibri tra gli eredi.

Cosa rientra tra i «debiti» e i «pesi ereditari»

I debiti del defunto sono le obbligazioni patrimoniali del de cuius alla data di apertura della successione: mutui non estinti, finanziamenti personali, debiti fiscali pregressi, fideiussioni rimaste pendenti, debiti contrattuali verso fornitori o professionisti, eventuali risarcimenti dovuti per fatti illeciti. Si tratta di passività preesistenti, trasmesse pro quota ai coeredi ex art. 752 c.c., salvo l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.), che limita la responsabilità del singolo erede al valore dei beni ereditari ricevuti.

I pesi ereditari, invece, sono gli oneri sorti per effetto o in occasione dell'apertura della successione: spese funerarie (entro limiti di proporzionalità rispetto alla condizione economica del defunto), spese di amministrazione e di liquidazione dell'eredità, oneri di pubblicazione del testamento, spese del notaio incaricato della divisione, imposta di successione (D.Lgs. 346/1990), legati posti a carico dell'intero asse, eventuali ratei di IMU, IRPEF e altre imposte locali maturati e non ancora versati.

I legati con onere, quelli posti a carico di uno o più coeredi specifici, non rientrano nella detrazione generale ma incidono sulla porzione dell'onerato. Diversamente, i legati a carico dell'intera eredità ne riducono la massa divisibile, e quindi devono essere detratti ex art. 726 c.c. Analoga distinzione vale per le modalità onerose apposte alle istituzioni di erede: se gravano sull'asse, si detraggono; se gravano sul singolo coerede, no.

Modalità della detrazione

La detrazione può avvenire in due modalità: (a) pagamento effettivo dei creditori con beni della massa prima della divisione, riducendo così materialmente l'attivo; (b) accantonamento di beni o valori sufficienti a coprire le passività, lasciati fuori dalla porzione divisibile in attesa del pagamento.

La scelta dipende dalla natura e dalla certezza delle passività. Per debiti liquidi, certi ed esigibili, è frequente il pagamento diretto: il notaio o il coerede incaricato della liquidazione utilizza i fondi della massa per estinguere i creditori, evitando così l'imputazione successiva ai singoli coeredi. Per debiti contestati o di importo incerto, è opportuno l'accantonamento, eventualmente sotto forma di deposito fiduciario presso un terzo o presso il notaio incaricato della divisione, da liberare al definitivo accertamento del debito.

Un caso particolare è quello dei debiti garantiti da ipoteca o pegno su beni dell'asse: la garanzia segue il bene, e il coerede che riceve il bene gravato di norma assume anche il debito relativo, con conguaglio compensativo a favore degli altri (ex art. 728 c.c.). Per i debiti pubblici (Erario, INPS) vigono regole speciali sulla responsabilità solidale degli eredi, che impongono cautele aggiuntive (vedi art. 65 D.P.R. 600/1973 per i debiti tributari).

Tutela del coerede acquirente quota netta

Il principale beneficiario dell'art. 726 c.c. è il coerede acquirente: la norma gli assicura una quota già depurata dalle passività ereditarie. Senza detrazione, ogni coerede sarebbe esposto al rischio di vedere ridotta a posteriori la propria porzione dal pagamento di debiti emersi dopo la divisione, con conseguente squilibrio rispetto agli altri coeredi che potrebbero aver liquidato la loro quota prima.

La tutela è particolarmente rilevante per il coerede che intende vendere o conferire la propria porzione subito dopo la divisione: ricevere una quota già nettata significa poterla disporre con chiarezza sul piano commerciale e contabile. Diversamente, l'esistenza di passività non quantificate creerebbe un'incertezza valutativa che potrebbe disincentivare i terzi acquirenti.

Va però chiarito che la detrazione opera nella divisione, ma non incide sui rapporti esterni con i creditori del defunto. Ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle proprie quote: i creditori conservano il diritto di agire contro ciascun coerede per la sua parte, salvo che il debito sia stato pagato dalla massa prima della divisione. Il fatto che la divisione abbia detratto un certo debito non è opponibile al creditore se questi non ne è stato soddisfatto.

Eccedenza delle passività e rimedi degli eredi

Se le passività del defunto eccedono l'attivo ereditario, la massa è in negativo e la divisione perde senso economico. In tale ipotesi, gli eredi possono ricorrere a strumenti di tutela: l'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.), che limita la responsabilità del singolo erede al valore dei beni ereditari ricevuti; la rinunzia all'eredità (artt. 519 ss. c.c.), che comporta la perdita dello status di erede; la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede richiesta dai creditori ereditari (artt. 512 ss. c.c.), che assicura ai creditori una pronta soddisfazione sui soli beni del defunto.

La scelta dello strumento dipende dall'equilibrio tra valore dei beni e ammontare delle passività, ed è decisione di particolare rilievo che richiede consulenza tecnica (notaio, commercialista, avvocato). I tempi per ciascuna decisione sono scanditi da norme specifiche: dieci anni per accettare o rinunziare in via ordinaria (art. 480 c.c.), tre mesi per l'inventario quando l'erede è nel possesso dei beni (art. 485 c.c.).

Coordinamento con le altre operazioni divisionali

La detrazione dei debiti si inserisce in un preciso ordine logico delle operazioni: (1) integrazione della massa con i conferimenti per collazione (art. 724 c.c.); (2) detrazione dei debiti e dei pesi (art. 726 c.c.); (3) prelevamenti dei coeredi per donazioni dispensate o crediti (art. 725 c.c.); (4) formazione delle porzioni (art. 727 c.c.); (5) attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). Il rispetto della sequenza assicura coerenza interna alla divisione e produce un risultato economicamente corretto.

Si noti la distinzione tra i debiti del defunto (art. 726 c.c., detratti dalla massa) e i debiti del coerede verso il defunto (art. 724, comma 2, c.c., imputati alla quota del coerede). Le due operazioni hanno segno opposto: la prima riduce la massa, la seconda incrementa la quota astratta e riduce quanto il coerede-debitore riceve concretamente.

Caso pratico

Tizio muore lasciando i figli Caio, Sempronio e Mevia. L'attivo ereditario è di 1.200.000 euro (immobili per 800.000 e liquidità per 400.000). Tizio aveva un mutuo residuo di 150.000 euro su uno degli immobili, debiti fiscali pregressi per 30.000 euro (cartella esattoriale notificata) e spese funerarie sostenute per 20.000 euro (regolarmente fatturate). Inoltre, nel testamento aveva disposto un legato a favore di un ente di beneficenza per 50.000 euro.

Operazioni di detrazione: dalla massa di 1.200.000 si detraggono 150.000 (mutuo) + 30.000 (fisco) + 20.000 (funerali) + 50.000 (legato a carico dell'asse) = 250.000 euro. La massa nettata è di 950.000 euro. Su questa massa si procede ai prelevamenti (se dovuti) e poi alla formazione delle porzioni: 316.666 euro per ciascun figlio. Ciascun coerede riceve quindi una quota netta, senza dover assumere a posteriori obbligazioni o pagamenti per debiti pregressi del padre.

In concreto, il mutuo può essere estinto utilizzando 150.000 euro della liquidità, lasciando la liquidità residua a 250.000 (oltre agli immobili). I debiti fiscali e le spese funerarie sono pagati con altri 50.000 di liquidità. Il legato all'ente di beneficenza è assolto con ulteriori 50.000. Resta una massa di 950.000 da dividere: immobili 800.000 + liquidità 150.000. Caio, Sempronio e Mevia si assegneranno porzioni omogenee ex art. 727 c.c., con eventuali conguagli ex art. 728 c.c. Se, ad esempio, Caio prendesse l'immobile dell'ex mutuo (libero), Sempronio l'altro immobile e Mevia la liquidità, occorrerebbero conguagli per pareggiare i valori.

Domande frequenti

Perché i debiti vanno detratti prima della divisione?

Per garantire che la divisione riguardi l'attivo netto e che ciascun coerede riceva una quota già depurata dalle passività. L'art. 726 c.c. tutela così il coerede acquirente quota netta ed evita responsabilità postume non quantificate.

Cosa si intende per «pesi ereditari»?

Sono gli oneri sorti per o in occasione dell'apertura della successione: spese funerarie, di amministrazione, di pubblicazione del testamento, imposta di successione, legati a carico dell'intero asse, ratei di tributi. Si distinguono dai debiti preesistenti del defunto.

I debiti devono essere pagati prima della divisione o si accantonano?

Entrambe le modalità sono ammesse. Per debiti liquidi e certi è frequente il pagamento diretto con beni della massa; per debiti contestati o di importo incerto si procede ad accantonamento di valori sufficienti, anche tramite deposito presso un terzo.

La detrazione dei debiti incide sui rapporti con i creditori?

No, opera solo internamente alla divisione. Verso i creditori del defunto, i coeredi rispondono pro quota ex art. 752 c.c. Il creditore può agire contro ciascun coerede per la sua parte, a meno che il debito sia stato pagato dalla massa prima della divisione.

Cosa succede se i debiti del defunto superano l'attivo?

Se le passività eccedono l'attivo, la massa è in negativo. Il coerede può tutelarsi accettando con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.), limitando così la propria responsabilità al valore dei beni ereditari ricevuti, oppure rinunciando all'eredità (art. 519 c.c.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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