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Art. 724 c.c. Collazione e imputazione
In vigore
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La collazione: funzione e fondamento dell'art. 724 c.c.
L'art. 724 c.c. apre la disciplina delle operazioni divisionali, fissando il principio cardine in materia di collazione: i coeredi che sono tenuti a collazionare devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto a titolo di donazione, sia direttamente sia indirettamente. La norma rinvia agli artt. 737-751 c.c. per la disciplina sostanziale della collazione e si coordina con la tutela dei legittimari (artt. 536 ss. e 553 c.c.).
La ratio dell'istituto è ricostituire un equilibrio tra coeredi: chi ha ricevuto in vita dal de cuius una liberalità si presume averne goduto come anticipazione della futura quota ereditaria. Senza la collazione, il coerede donatario otterrebbe, oltre a quanto già ricevuto, anche l'intera quota astratta di legge, con effetto squilibrante rispetto agli altri coeredi. Il legislatore presume infatti che le donazioni fatte ai discendenti e al coniuge siano anticipazioni della futura successione, e non liberalità destinate a sovrapporsi alle quote ereditarie. Tale presunzione può essere superata solo dalla espressa dispensa testamentaria, nei limiti della disponibile.
La collazione è dunque un istituto di equità sostanziale che intercetta una funzione fondamentale: tradurre il principio costituzionale di parità tra figli (art. 30 Cost.) in regola tecnica di liquidazione del patrimonio ereditario. Senza di essa, il defunto potrebbe, con strumento atecnico, favorire un figlio a danno degli altri attraverso donazioni in vita, vanificando il principio di parità in sede successoria.
Soggetti tenuti alla collazione
Sono tenuti alla collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione legittima o necessaria. La collazione non opera quindi tra fratelli del defunto, né tra altri coeredi non legittimari, salvo che il testatore abbia espressamente disposto in tal senso. Il discendente che subentra per rappresentazione (art. 467 c.c.) è tenuto a collazionare le donazioni ricevute non solo direttamente, ma anche quelle ricevute dall'ascendente rappresentato (art. 740 c.c.).
L'obbligo presuppone che il coerede abbia accettato l'eredità: chi rinunzia non è tenuto a collazionare, perché esce dalla comunione ereditaria. Tuttavia, le donazioni ricevute possono comunque rilevare ai fini della riunione fittizia per il calcolo della quota di legittima (artt. 556 e 564 c.c.), che è operazione distinta dalla collazione divisionale e opera anche nei confronti del rinunziante legittimario al solo fine di accertare l'eventuale lesione.
Va sottolineata la differenza con i legati: questi non sono soggetti a collazione perché provengono dal testamento e ricevono nella stessa sede successoria una loro autonoma collocazione. La collazione riguarda solo le donazioni inter vivos, ossia gli atti di liberalità anteriori all'apertura della successione.
Oggetto della collazione: donazioni dirette e indirette
L'art. 724 c.c. precisa che vanno conferiti i beni ricevuti per donazione direttamente o indirettamente. Sono donazioni dirette quelle stipulate per atto pubblico ex art. 782 c.c. Sono donazioni indirette le liberalità che si realizzano con strumenti negoziali diversi dalla donazione tipica, ma con identica funzione di arricchire il beneficiario per spirito di liberalità: ad esempio, il pagamento di un debito altrui, la rinuncia a un credito, l'intestazione di un bene a terzi con denaro proprio (cosiddetto negotium mixtum cum donatione), il contratto a favore di terzo con causa di liberalità, l'adempimento di un'obbligazione naturale eccedente i limiti consueti, l'accollo di un debito altrui.
L'individuazione delle donazioni indirette presenta talora difficoltà probatorie: spetta a chi invoca la collazione dimostrare l'esistenza dell'animus donandi sotteso al negozio e il concreto arricchimento del beneficiario. Per le donazioni di modico valore (art. 783 c.c., riguardanti i beni mobili) la prova è generalmente desunta dalle circostanze del trasferimento.
Sono esclusi dalla collazione, ai sensi dell'art. 742 c.c., le spese di mantenimento, educazione, malattia, i regali d'uso e le spese ordinarie fatte per uso o per consuetudine. Tali esborsi non rappresentano anticipazioni della quota ereditaria ma adempimenti di doveri morali o sociali. Discusse sono invece le spese per istruzione superiore o per avviamento professionale: la giurisprudenza tende a considerarle non collazionabili se proporzionate alle condizioni economiche della famiglia, mentre potrebbero rientrare nella collazione quando assumono dimensioni straordinarie rispetto al patrimonio familiare.
Modalità della collazione: in natura o per imputazione
Per i beni immobili la collazione può avvenire in natura (con restituzione dell'immobile alla massa) o per imputazione (con accantonamento del valore alla quota del donatario): la scelta spetta al donatario (art. 746 c.c.). Per i beni mobili la collazione è soltanto per imputazione (art. 750 c.c.). Per il denaro donato si imputa il valore corrispondente, eventualmente rivalutato secondo i criteri giurisprudenziali correnti (artt. 750 e 751 c.c.).
Il valore da imputare è quello che il bene aveva al tempo dell'apertura della successione (per gli immobili) o del valore al momento della donazione (per i mobili e per il denaro). Tali criteri di valutazione sono ricavabili dalle norme degli artt. 747-750 c.c., che si applicano in via combinata con l'art. 724 c.c. La differenza temporale di stima riflette la diversa natura dei beni: per gli immobili si tiene conto delle oscillazioni di mercato, per i mobili e il denaro si congela il valore al momento della liberalità.
Dispensa dalla collazione e limite della disponibile
Il testatore può dispensare il donatario dalla collazione mediante apposita dichiarazione contenuta nell'atto di donazione o nel testamento (art. 737, comma 1, c.c.). La dispensa ha però un limite invalicabile: essa opera solo entro la quota disponibile. Se l'imputazione della donazione dispensata eccede la disponibile, il valore eccedente è soggetto a riduzione a tutela dei legittimari ex art. 553 c.c. La dispensa deve essere espressa: non si presume e non si desume dal mero silenzio del donante.
Il coordinamento tra collazione e riduzione delle donazioni lesive è centrale: la collazione opera tra coeredi che già concorrono alla successione, mentre la riduzione tutela il legittimario leso nella sua quota di riserva (anche contro estranei donatari). Le due azioni possono cumularsi quando il legittimario è anche soggetto a collazione: l'ordinamento prevede infatti che, di fronte a una donazione dispensata ma lesiva, il legittimario possa chiedere la riduzione mantenendo intatti i propri diritti di legittima.
Va inoltre considerato l'art. 737, comma 2, c.c., il quale precisa che la dispensa non produce effetto se non nei limiti della porzione disponibile. La norma rafforza il principio di intangibilità della legittima e impedisce al testatore di vanificare con la dispensa il sistema della successione necessaria.
Imputazione dei debiti del coerede verso il defunto
Il secondo comma dell'art. 724 c.c. prevede che il coerede debba imputare alla propria quota i debiti che aveva verso il defunto, salvo diversa disposizione testamentaria. L'imputazione è una forma di compensazione divisionale: il coerede-debitore vede il proprio credito ereditario diminuito dell'importo dovuto, evitando che debba materialmente pagare il debito alla massa per poi riceverne la propria parte. Si tratta di un meccanismo di semplificazione che evita doppi flussi finanziari.
Il debito imputato comprende non solo il capitale ma anche gli interessi maturati fino all'apertura della successione, e gli accessori. Se il debito è già prescritto al momento del decesso, non vi è imputazione: l'istituto opera infatti su debiti giuridicamente esigibili. Il testatore può escludere l'imputazione: in tal caso il coerede-debitore risponde verso la massa (e i coeredi) secondo le regole ordinarie del rapporto creditorio.
Caso pratico
Tizio muore lasciando tre figli, Caio, Sempronio e Mevia, e un patrimonio relitto di 600.000 euro. In vita aveva donato a Caio un immobile del valore di 300.000 euro (donazione diretta) e a Sempronio un appartamento intestato direttamente al figlio ma pagato con denaro proprio (donazione indiretta) per 200.000 euro. Sempronio era inoltre debitore del padre per 30.000 euro mai restituiti, derivanti da un prestito documentato per l'avvio di un'attività professionale. Mevia non ha mai ricevuto liberalità.
In sede di divisione, Caio conferisce 300.000 euro (per imputazione, mantenendo l'immobile), Sempronio conferisce 200.000 euro e imputa il debito di 30.000 euro. La massa fittizia di divisione diviene: relitto 600.000 + conferimenti 500.000 + debito imputato 30.000 = 1.130.000 euro. Quota astratta per ciascun figlio: 376.666 euro. Caio riceverà 376.666 - 300.000 = 76.666 euro dal relitto; Sempronio riceverà 376.666 - 200.000 - 30.000 = 146.666 euro; Mevia riceverà 376.666 euro pieni dal relitto. L'equilibrio tra coeredi è così ricostituito.
Si supponga ora che Tizio, nell'atto di donazione a Caio, avesse espressamente dispensato il figlio dalla collazione. In tal caso, l'immobile rimane fuori dalla massa di divisione, salvo verifica del rispetto della legittima: ai tre figli legittimari spetta complessivamente 3/4 dell'asse calcolato sulla riunione fittizia di 600.000 (relitto) + 300.000 (donazione) + 200.000 (donazione a Sempronio) = 1.100.000 euro. La legittima individuale di Caio e Mevia è 275.000 euro ciascuno; Sempronio ha già ricevuto 200.000 e dovrà concorrere alla divisione sul relitto per il residuo. Se la dispensa eccedesse la quota disponibile, scatterebbe la riduzione ex art. 553 c.c.
Domande frequenti
Chi è obbligato a collazionare ex art. 724 c.c.?
I figli e i loro discendenti e il coniuge del defunto che concorrono alla successione e accettano l'eredità (art. 737 c.c.). Altri coeredi non legittimari non vi sono tenuti, salvo diversa volontà del testatore.
Le donazioni indirette devono essere collazionate?
Sì. L'art. 724 c.c. precisa espressamente che vanno conferite tanto le donazioni dirette quanto quelle indirette: pagamenti di debiti altrui, intestazioni di beni a terzi con denaro proprio, rinunce a crediti per liberalità, ecc.
Il defunto può esonerare un coerede dalla collazione?
Sì, mediante espressa dispensa contenuta nell'atto di donazione o nel testamento (art. 737, comma 1, c.c.). La dispensa opera però solo entro la quota disponibile: se eccede, scatta la riduzione a tutela dei legittimari (art. 553 c.c.).
Cosa succede se un coerede era debitore del defunto?
Il debito è imputato alla quota del coerede ai sensi del secondo comma dell'art. 724 c.c. In pratica, la sua porzione ereditaria viene diminuita dell'importo dovuto, evitando il pagamento materiale.
Le spese di mantenimento o per studi vanno collazionate?
No. L'art. 742 c.c. esclude dalla collazione le spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia, oltre ai regali d'uso. Si tratta di esborsi che non rappresentano anticipazioni della quota ereditaria.