← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 721 c.c. Vendita degli immobili

In vigore

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

In sintesi

  • L'art. 721 c.c. stabilisce che il valore degli immobili nell'ambito della divisione ereditaria e determinato dal loro valore venale al tempo della divisione
  • La regola fissa il momento di riferimento per la stima: non il valore al tempo dell'apertura della successione, ma quello attuale, in coerenza con il principio di parita tra i coeredi al momento dell'assegnazione
  • La determinazione del valore avviene di norma mediante consulenza tecnica d'ufficio nominata dal giudice in caso di divisione giudiziale
  • In caso di divisione contrattuale, i coeredi possono accordarsi su un valore differente, anche al di fuori del valore venale di mercato
  • Si applica anche nella valutazione dell'immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c. per la determinazione del conguaglio

Inquadramento sistematico dell'art. 721 c.c.

L'art. 721 c.c. detta una regola fondamentale per la concreta operativita della divisione ereditaria: il criterio temporale di stima degli immobili. La norma stabilisce che, ai fini della formazione delle porzioni e dell'attribuzione dei beni ai coeredi, il valore degli immobili e determinato secondo il loro valore venale al tempo della divisione, e non al tempo dell'apertura della successione. Si tratta di una scelta legislativa di notevole portata, che incide direttamente sui diritti patrimoniali dei coeredi e che si coordina sistematicamente con gli artt. 718, 720 e 722 c.c.

La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di garantire parita di trattamento tra i coeredi al momento dell'effettiva attribuzione dei beni. Se la stima fosse riferita al tempo dell'apertura della successione, gli incrementi (o le diminuzioni) di valore intervenuti nel periodo tra l'apertura della successione e la divisione produrrebbero squilibri tra i coeredi, premiando o penalizzando arbitrariamente chi riceve determinati beni. Il criterio del valore al tempo della divisione neutralizza tali asimmetrie, garantendo che ciascun coerede riceva una porzione di valore proporzionale alla propria quota secondo il mercato attuale.

Il momento della valutazione: il principio della divisione

Il tempo della divisione e il momento di riferimento per la stima. Per tempo della divisione si intende, nella divisione contrattuale, il momento di stipula dell'atto divisorio; nella divisione giudiziale, il momento della pronuncia della sentenza o, secondo orientamenti piu recenti, il momento piu prossimo possibile a tale pronuncia, in modo da riflettere il valore effettivo al momento dell'assegnazione. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che, nei procedimenti giudiziali di lunga durata, possono rendersi necessari aggiornamenti della stima per evitare scostamenti significativi rispetto ai valori di mercato.

La regola comporta che oscillazioni di mercato intervenute tra l'apertura della successione e la divisione siano sopportate da tutti i coeredi in proporzione alle loro quote, e non addebitate a chi riceve determinati beni. Cio realizza una soluzione equa e coerente con la natura della divisione come operazione di liquidazione della comunione, in cui i valori da considerare sono quelli attuali e non quelli storici. La dottrina maggioritaria ha sottolineato come tale impostazione sia in linea con il principio generale della stima dei beni nelle operazioni di liquidazione patrimoniale.

La nozione di valore venale

Il valore venale e il valore di mercato dell'immobile, ossia il prezzo che si potrebbe ragionevolmente ottenere dalla vendita del bene in condizioni normali di mercato, tra un venditore disposto a vendere e un acquirente disposto a comprare, senza pressioni o necessita particolari. Tale valore tiene conto delle caratteristiche fisiche dell'immobile (ubicazione, superficie, stato di conservazione, destinazione d'uso), delle condizioni di mercato (domanda e offerta nella zona, andamento dei prezzi, contesto economico generale), delle limitazioni giuridiche eventualmente gravanti sul bene (vincoli urbanistici, servitu, oneri reali).

La determinazione del valore venale richiede competenze tecniche specialistiche e, nella divisione giudiziale, e affidata di norma a un consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice. Il CTU procede mediante l'applicazione di metodologie estimative riconosciute (metodo del confronto con immobili comparabili, metodo del reddito, metodo del costo) e redige una perizia tecnica con la determinazione finale del valore. Le parti possono presentare osservazioni alla perizia e contestare le valutazioni mediante consulenti tecnici di parte.

La consulenza tecnica d'ufficio nella divisione giudiziale

La consulenza tecnica d'ufficio rappresenta lo strumento operativo principale per la determinazione del valore venale degli immobili nella divisione giudiziale. Il giudice della divisione, ai sensi degli artt. 61 e seguenti c.p.c., nomina un consulente tecnico (di norma un ingegnere, un architetto o un geometra iscritto agli albi professionali) incaricandolo di stimare i beni dell'asse ereditario e di formulare proposte per la formazione delle porzioni.

La perizia del CTU non vincola il giudice, che puo discostarsene con adeguata motivazione, ma costituisce un riferimento tecnico di fondamentale importanza per la decisione. Le parti possono nominare consulenti tecnici di parte che assistono alle operazioni peritali, formulano osservazioni, presentano relazioni alternative. In caso di significative divergenze tra le valutazioni, il giudice puo disporre integrazioni peritali, supplementi di indagine o, nei casi piu complessi, la nomina di un collegio peritale.

Caso pratico: Tizio, Caio, Sempronio e l'apprezzamento dell'immobile

Tizio muore nel 2018 lasciando come coeredi i tre figli Caio, Sempronio e Mevia, in quote eguali (1/3 ciascuno). L'asse ereditario comprende un appartamento a Milano, valutato 400.000 euro al momento dell'apertura della successione. La divisione viene avviata solo nel 2024, dopo controversie tra i coeredi, e nel frattempo l'immobile si e apprezzato a 600.000 euro per via dell'andamento del mercato immobiliare milanese. Ai sensi dell'art. 721 c.c., la stima per la divisione si basa sul valore venale al tempo della divisione, dunque 600.000 euro.

L'immobile non e comodamente divisibile e viene attribuito a Caio. Ai sensi dell'art. 720 c.c., Caio deve pagare un conguaglio a Sempronio e Mevia pari a 200.000 euro ciascuno (corrispondente a 1/3 di 600.000 euro). Se la stima fosse stata operata al tempo dell'apertura della successione, il conguaglio sarebbe stato di 133.333 euro per ciascuno, con un significativo squilibrio a favore di Caio, che si sarebbe appropriato gratuitamente dell'apprezzamento intervenuto. La regola dell'art. 721 c.c. neutralizza questa asimmetria.

Coordinamento con la divisione contrattuale e l'autonomia privata

L'art. 721 c.c. detta una regola legale che opera in particolare nella divisione giudiziale. Nella divisione contrattuale, i coeredi possono concordare valori differenti, anche divergenti dal valore venale di mercato. Tale possibilita si fonda sul principio di autonomia privata e di liberta contrattuale (art. 1322 c.c.), e consente ai coeredi di tenere conto di considerazioni soggettive o personali (legami affettivi con i beni, accordi compensativi tra fratelli, valutazioni di opportunita patrimoniale).

L'accordo dei coeredi su valori divergenti dal valore venale non e tuttavia esente da limiti. Se l'accordo comporta uno squilibrio significativo rispetto al valore di mercato, possono porsi questioni di lesione della quota ereditaria, in particolare quando uno dei coeredi sia un legittimario o quando l'accordo possa configurare una donazione indiretta o una rinuncia anticipata. La giurisprudenza ha sviluppato criteri di valutazione caso per caso, distinguendo le ipotesi di legittima autonomia patrimoniale da quelle che configurano elusioni della disciplina della legittima.

Applicazione nella valutazione di immobili non divisibili

L'art. 721 c.c. trova applicazione anche nella valutazione degli immobili non comodamente divisibili ex art. 720 c.c., per la determinazione del conguaglio dovuto al coerede attributario. Anche in questo caso, il valore di riferimento e quello venale al tempo della divisione, accertato di norma mediante consulenza tecnica d'ufficio. La stima incide direttamente sull'entita del conguaglio e dunque sui rapporti patrimoniali tra i coeredi.

In caso di immobili soggetti a particolari vincoli giuridici (vincoli storici-artistici, vincoli paesaggistici, oneri reali), la stima deve tenere conto di tali limitazioni, che possono significativamente ridurre il valore di mercato del bene. La consulenza tecnica d'ufficio deve verificare l'esistenza e la rilevanza di tali vincoli, valutandone l'impatto sul valore venale e formulando una stima adeguata. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata considerazione dei vincoli puo configurare un vizio della perizia, censurabile in sede di impugnazione.

Domande frequenti

Perche il valore degli immobili si calcola al tempo della divisione e non dell'apertura della successione?

L'art. 721 c.c. fissa il momento della divisione per garantire parita di trattamento tra i coeredi al momento dell'effettiva attribuzione. Se si usasse il valore al tempo dell'apertura della successione, le oscillazioni di mercato intervenute nel frattempo produrrebbero squilibri arbitrari tra i coeredi, premiando o penalizzando chi riceve determinati beni. La regola attuale neutralizza tali asimmetrie.

Cosa si intende per valore venale dell'immobile?

Il valore venale e il valore di mercato dell'immobile, ossia il prezzo ragionevolmente ottenibile dalla vendita in condizioni normali di mercato. Tiene conto di ubicazione, superficie, stato di conservazione, destinazione d'uso, andamento dei prezzi nella zona, vincoli giuridici eventualmente gravanti sul bene. La sua determinazione richiede competenze tecniche specialistiche, di norma affidate a un consulente tecnico d'ufficio.

Chi determina il valore dell'immobile nella divisione giudiziale?

Nella divisione giudiziale, il valore venale e determinato di norma mediante consulenza tecnica d'ufficio nominata dal giudice ai sensi degli artt. 61 e seguenti c.p.c. Il CTU applica metodologie estimative riconosciute (confronto, reddito, costo) e redige una perizia tecnica. Le parti possono nominare consulenti tecnici di parte e formulare osservazioni. La perizia non vincola il giudice, che puo discostarsene con motivazione.

I coeredi possono accordarsi su un valore diverso da quello di mercato?

Si, nella divisione contrattuale i coeredi possono concordare valori differenti dal valore venale di mercato, in virtu del principio di autonomia privata. Tale possibilita incontra limiti quando l'accordo comporti uno squilibrio significativo che leda la quota di un legittimario o configuri una donazione indiretta. In tali casi possono porsi questioni di validita dell'accordo o di tutela dei legittimari.

Cosa succede se l'immobile ha vincoli storici o paesaggistici?

I vincoli storici-artistici, paesaggistici o di altra natura giuridica devono essere considerati nella stima del valore venale, in quanto possono significativamente ridurre il valore di mercato del bene. La consulenza tecnica d'ufficio deve verificare l'esistenza e l'impatto di tali vincoli. La mancata considerazione puo configurare un vizio della perizia, censurabile in sede di impugnazione della sentenza divisoria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.