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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 750 c.c. Collazione di mobili

In vigore

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione. Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione. Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano. La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La collazione dei beni mobili si fa esclusivamente per imputazione, mai in natura.
  • Il valore è quello che i beni avevano al tempo dell'apertura della successione.
  • Per beni consumabili già consumati si applica il prezzo corrente all'apertura della successione.
  • Per beni deteriorabili con l'uso si valuta lo stato in cui si trovano al tempo della successione.
  • Titoli quotati e derrate/merci si valutano in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo della successione.

Il regime esclusivo della collazione per imputazione

L'art. 750 c.c. introduce per la collazione dei beni mobili un regime profondamente diverso da quello previsto per gli immobili. Mentre per gli immobili il donatario può scegliere tra collazione in natura e per imputazione ai sensi dell'art. 746 c.c., per i mobili è ammessa esclusivamente la collazione per imputazione: il donatario non restituisce il bene ricevuto, ma imputa alla propria quota il valore di esso. La scelta legislativa si giustifica con la natura stessa dei beni mobili: alta circolazione, deperibilità intrinseca, difficoltà di identificazione e tracciabilità a distanza di anni o decenni rendono impraticabile una restituzione in natura sistematica. Si pensi al gioiello donato vent'anni prima della successione: il bene potrebbe essere stato modificato, fuso, smarrito o ceduto senza tracciabilità.

Il regime esclusivo dell'imputazione realizza un equilibrio pratico: tutela la par condicio dei coeredi (che ricevono il loro equivalente attraverso la compensazione sul valore) senza imporre oneri irragionevoli di restituzione fisica del bene. Le difficoltà investigative e probatorie che si pongono nella collazione dei mobili sono comunque significative, ma la norma fornisce criteri tecnici per gestirle, distinguendo le diverse categorie di beni in base alle loro caratteristiche economiche.

Il momento di valutazione: apertura della successione

Una differenza tecnica rilevante riguarda il momento di valutazione del bene. L'art. 750 c.c. fissa con chiarezza il riferimento all'apertura della successione, non al tempo della donazione. Questo allinea la collazione mobiliare a quella immobiliare quanto al tempus rilevante (in materia di immobili la dottrina è dibattuta ma l'orientamento prevalente è coerente con il momento della successione), evitando che il donatario possa avvantaggiarsi della perdita di valore del bene mobile o, viceversa, subire un trattamento penalizzante per beni il cui valore di mercato sia cresciuto significativamente.

La scelta del tempus dell'apertura della successione è particolarmente importante per beni mobili dal valore volatile: opere d'arte, oggetti da collezione, gioielli di pregio, strumenti finanziari. Una donazione effettuata negli anni Settanta avrebbe un valore radicalmente diverso valutata al momento della donazione (lire dell'epoca) o al momento della successione (euro contemporanei con eventuale apprezzamento di mercato). In materia, è essenziale per il notaio o l'avvocato che cura la divisione ricostruire correttamente il valore di mercato del mobile alla data del decesso del de cuius, eventualmente attraverso consulenza tecnica specialistica per beni di particolare pregio.

Beni consumabili: la valutazione virtuale

La norma disciplina specificamente la categoria dei beni consumabili (alimenti, combustibili, beni il cui uso comporta consumo o trasformazione materiale, come ad esempio prodotti agricoli, vini, scorte di magazzino). Quando questi beni sono già stati consumati dal donatario al momento dell'apertura della successione - eventualità praticamente certa per beni di rapida consumazione - non è materialmente possibile valutarli nel loro stato attuale. La norma applica allora una valutazione virtuale: si determina il valore secondo il prezzo corrente al tempo della successione, ossia quanto sarebbe valso quel bene se fosse stato conservato.

La valutazione virtuale richiede l'individuazione di un prezzo di mercato medio per la categoria di beni alla data rilevante. Per beni standardizzati (carburanti, generi alimentari di consumo corrente) si fa riferimento a listini ufficiali, indici ISTAT, prezzi medi rilevati dalle camere di commercio. Per beni con valore più articolato (vini di pregio, prodotti gastronomici di nicchia), la valutazione può richiedere consulenza tecnica specialistica. Il criterio dell'art. 750 c.c. presuppone comunque l'identificabilità del bene donato e delle sue caratteristiche qualitative: senza questi elementi minimi, la valutazione virtuale non sarebbe praticabile.

Beni deteriorabili con l'uso: la valutazione attuale

Per i beni deteriorabili con l'uso (autovetture, elettrodomestici, arredi, gioielli soggetti a usura, strumenti professionali) il valore è quello dello stato attuale al tempo della successione: si tiene conto dell'effettivo deterioramento, riducendo proporzionalmente il valore imputato. Si tratta di beni che, pur durevoli, perdono valore con il decorso del tempo e con l'uso, sia per usura fisica sia per obsolescenza tecnologica. Un'automobile donata dieci anni prima della successione, ad esempio, sarà valutata al suo prezzo di mercato attuale (significativamente ridotto rispetto al valore di acquisto), tenendo conto delle condizioni in cui si trova.

La distinzione tra beni consumabili e beni deteriorabili ha rilievo pratico significativo, specie in eredità in cui figurino mobili di pregio o beni di consumo donati in vita. La distinzione richiama, sotto certi profili, la classificazione di cui all'art. 814 c.c. tra cose consumabili e non consumabili, ma con finalità diverse: nell'art. 750 c.c. il criterio serve a determinare il modulo di valutazione, non la possibilità di restituzione.

Titoli, derrate e merci con prezzo ufficiale

Il legislatore dedica un comma specifico ai beni il cui valore è determinato da listini ufficiali: titoli dello Stato, titoli di credito quotati in borsa e derrate o merci con prezzo corrente stabilito dalle mercuriali. Per questi beni la valutazione segue automaticamente i listini di borsa e le mercuriali del tempo dell'apertura della successione. La regola facilita enormemente le operazioni divisionali: non occorre perizia, basta acquisire il listino ufficiale del giorno rilevante.

Per i titoli quotati attualmente si fa riferimento ai prezzi ufficiali di Borsa Italiana (Listino Ufficiale) o, per titoli esteri, ai listini delle rispettive piazze finanziarie (NYSE, NASDAQ, Eurex, ecc.). Per i titoli di Stato si applicano i prezzi delle aste o del mercato secondario MTS. Per derrate agricole permangono le mercuriali, oggi spesso sostituite da indici Ismea o pubblicazioni delle camere di commercio territorialmente competenti. Per beni con quotazioni multiple in più mercati, prevale la quotazione del mercato principale di negoziazione del titolo.

Differenza con la collazione degli immobili e ratio sistematica

Vale la pena evidenziare la doppia natura del sistema collazionale italiano: per gli immobili si ammette la collazione in natura (con tutela del coerede non donatario rispetto agli interventi sul bene tramite gli artt. 748-749 c.c.), mentre per i mobili vige il regime esclusivo dell'imputazione. La ragione storica risale al carattere strutturale dei beni: gli immobili sono identificabili attraverso il catasto, hanno valore tendenzialmente stabile, sono perfettamente trasferibili tra coeredi. I mobili, al contrario, sono fungibili, deperibili e di difficile identificazione a distanza di tempo.

Il legislatore ha così bilanciato la tutela della par condicio dei coeredi con le esigenze pratiche della liquidazione successoria, scegliendo un regime semplificato per i mobili che evita le complicazioni della restituzione in natura. Il sistema funziona efficacemente quando le donazioni di mobili sono documentate (atti notarili, fatture, certificazioni); diventa molto più problematico per donazioni informali o di lunga data, dove l'identificazione del bene e la sua valutazione possono richiedere ricostruzioni complesse e onerose. Riferimenti normativi: artt. 737-751 c.c., con rimando ai criteri operativi degli artt. 1198 e 1277 c.c. per la valutazione di crediti e somme; art. 814 c.c. per la nozione di cose consumabili.

Domande frequenti

Si può conferire in natura un bene mobile ricevuto in donazione?

No. L'art. 750 c.c. prevede esclusivamente la collazione per imputazione per i beni mobili. Il donatario non restituisce il bene, ma imputa alla propria quota il valore corrispondente, secondo i criteri stabiliti dalla norma stessa.

A che data si valuta un bene mobile donato per la collazione?

Al tempo dell'apertura della successione, non al tempo della donazione. Questo allinea la valutazione mobiliare a quella immobiliare, evitando distorsioni legate alla variazione di valore del bene nel periodo intercorrente tra donazione e successione.

Come si valuta un bene consumabile già consumato dal donatario?

Si determina il valore che avrebbe avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'apertura della successione. È una valutazione virtuale: si calcola quanto varrebbe quel bene se fosse stato conservato, applicando i listini o i prezzi medi di mercato vigenti alla data del decesso del de cuius.

Come si valutano titoli di Stato e azioni quotate ricevuti in donazione?

L'art. 750, ultimo comma, c.c. prevede che si applichino i listini di borsa del tempo dell'apertura della successione. La regola facilita le operazioni divisionali: non occorre perizia tecnica, basta acquisire il listino ufficiale di Borsa Italiana o del mercato di negoziazione del titolo al giorno di apertura della successione.

Cosa cambia tra collazione di immobili e di mobili?

Per gli immobili il donatario può scegliere tra restituzione in natura e imputazione (art. 746 c.c.). Per i mobili è ammessa esclusivamente l'imputazione del valore. La differenza riflette la diversa natura economica e giuridica dei due tipi di beni: gli immobili sono identificabili e durevoli, i mobili sono spesso fungibili e deperibili.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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