Ultimo aggiornamento:
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 747 c.c. Collazione per l’imputazione
In vigore
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il criterio di stima: valore al tempo dell'aperta successione
L'art. 747 c.c. fissa il criterio temporale per la stima dell'immobile soggetto a collazione per imputazione: il valore rilevante è quello al tempo dell'aperta successione, ossia al momento della morte del defunto (art. 456 c.c.), non al tempo in cui la donazione è stata effettuata. La scelta del legislatore privilegia un'attualizzazione del valore alle dinamiche di mercato, evitando che le fluttuazioni economiche (svalutazione monetaria, oscillazioni del mercato immobiliare, sviluppi urbanistici) intervenute tra donazione e successione alterino l'equilibrio tra coeredi a favore o a danno del donatario.
Ratio del criterio temporale
La ratio si comprende considerando lo scopo della collazione: ristabilire la parità tra coeredi discendenti al momento della divisione, come se le donazioni in vita del defunto non fossero state effettuate. Se il valore di stima fosse quello al tempo della donazione (anche rivalutato), il donatario di un immobile fortemente apprezzatosi nel tempo (per sviluppo urbanistico, miglioramenti del quartiere, dinamiche di mercato) godrebbe di un vantaggio rispetto agli altri coeredi: la differenza tra valore al tempo della donazione e valore attuale rimarrebbe in capo a lui, alterando l'equilibrio. Il criterio del valore al tempo dell'aperta successione neutralizza questa distorsione, garantendo un'autentica parità.
Coordinamento con l'art. 556 c.c. (riunione fittizia)
L'art. 747 c.c. va letto in connessione con l'art. 556 c.c., che disciplina la riunione fittizia per il calcolo della quota di riserva dei legittimari: il valore dei beni donati viene aggiunto contabilmente al valore dei beni esistenti al momento della morte, e su questa massa virtuale si calcolano le quote di riserva. Anche per la riunione fittizia, il valore di stima dei beni donati è quello al tempo dell'aperta successione: i due istituti, riunione fittizia (tutela dei legittimari) e collazione (parità tra coeredi discendenti), adottano il medesimo criterio temporale, garantendo coerenza sistematica nel diritto delle successioni.
Criteri di stima e profili tecnici
La determinazione del valore di mercato dell'immobile al tempo dell'aperta successione è una quaestio facti rimessa al giudice del merito, normalmente con ausilio di consulenza tecnica d'ufficio. I criteri di valutazione sono quelli ordinari dell'estimo immobiliare: metodo comparativo (confronto con vendite di beni similari nella stessa zona e periodo); metodo reddituale (capitalizzazione del reddito di mercato); metodo dei costi (per immobili di particolare specie). Il valore deve essere riferito alla data di apertura della successione: eventuali variazioni successive (apprezzamento o deprezzamento) non rilevano. La giurisprudenza richiede una stima analitica e motivata, non aprioristica.
Caso pratico
Tizio nel 2005 dona al figlio Caio un terreno agricolo del valore allora di 50.000 euro. Nel 2015 il terreno viene riclassificato come edificabile dal piano regolatore comunale, e il suo valore di mercato sale a 350.000 euro. Tizio muore nel 2024, quando il valore di mercato del terreno è di 400.000 euro. La sorella Sempronia chiede la collazione. Caio sceglie la collazione per imputazione ex art. 746 c.c. Effetti dell'art. 747 c.c.: il valore da imputare alla quota di Caio non è 50.000 euro (valore al tempo della donazione), ma 400.000 euro (valore al tempo dell'aperta successione). La differenza di 350.000 euro tra i due valori si redistribuisce a beneficio della massa e quindi anche di Sempronia, ristabilendo la parità tra i coeredi. Caio dovrà compensare la differenza ricevendo beni o denaro dalla massa in misura ridotta, oppure versando un conguaglio in denaro agli altri coeredi.
Coordinamento con i miglioramenti e gli interventi del donatario
L'art. 747 c.c. va coordinato con gli artt. 748 e 749 c.c. (rimborso delle spese e dei miglioramenti effettuati dal donatario). Quando il donatario abbia eseguito miglioramenti o spese sull'immobile, il valore al tempo dell'aperta successione include tali interventi, ma il donatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute (necessarie e utili). La stima opera in modo da non gravare il donatario di un valore eccedente quello che l'immobile avrebbe avuto senza i suoi interventi, ma di addossare alla massa il vantaggio derivante da fluttuazioni di mercato indipendenti dall'attività del donatario.
Profili processuali e probatori
La determinazione del valore al tempo dell'aperta successione avviene in sede di divisione (artt. 713 ss. c.c. e artt. 784 ss. c.p.c.), spesso con consulenza tecnica d'ufficio. L'onere di indicare un valore di partenza spetta al coerede che chiede la collazione; il giudice procede alla stima con metodi tecnici e contraddittorio tra le parti. La sentenza di divisione fissa il valore di imputazione e determina le compensazioni necessarie a ristabilire la parità tra coeredi.
Domande frequenti
A quale valore si imputa l'immobile donato nella collazione?
Al valore di mercato dell'immobile al tempo dell'apertura della successione, ossia al momento della morte del defunto, ai sensi dell'art. 747 c.c. Non rileva il valore al tempo della donazione, anche se rivalutato.
Perché si usa il valore al tempo della successione e non quello della donazione?
Per ristabilire la parità tra coeredi e neutralizzare le fluttuazioni economiche intervenute (apprezzamento o deprezzamento del bene, dinamiche di mercato, sviluppi urbanistici). Il criterio attuale evita distorsioni a favore o a danno del donatario.
Chi stabilisce il valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione?
Il giudice del merito, normalmente con consulenza tecnica d'ufficio. La stima utilizza i criteri ordinari dell'estimo immobiliare (metodo comparativo, reddituale, dei costi) riferendoli alla data di apertura della successione.
Lo stesso criterio si applica alla riunione fittizia per la tutela dei legittimari?
Sì. L'art. 556 c.c. utilizza il medesimo criterio temporale: i beni donati si valutano al tempo dell'aperta successione. La coerenza tra riunione fittizia e collazione tutela legittimari e coeredi con un'unica logica di stima.
I miglioramenti fatti dal donatario incidono sul valore di imputazione?
Il valore al tempo dell'aperta successione include anche i miglioramenti, ma il donatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi degli artt. 748 e 749 c.c., in modo che la stima non lo gravi di vantaggi derivanti da suoi propri investimenti.