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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 753 c.c. Immobili gravati da rendita redimibile

In vigore

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione. Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

In sintesi

  • Quando gli immobili ereditari sono gravati da rendita redimibile con ipoteca, ogni coerede può chiedere l'affrancazione prima della formazione delle quote.
  • In caso di opposizione di un coerede, la decisione spetta all'autorità giudiziaria.
  • Se l'eredità viene divisa nello stato in cui si trova, l'immobile gravato si stima detraendo il capitale di affrancazione.
  • Il capitale di affrancazione si determina secondo le norme sul riscatto della rendita, salvo patto speciale.
  • Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede assegnatario dell'immobile, con obbligo di garantire i coeredi.

L'oggetto della norma: rendite redimibili gravanti su immobili

L'art. 753 c.c. disciplina una situazione tecnica oggi non frequentissima ma giuridicamente rilevante: la divisione di un'eredità che comprende immobili gravati da rendita redimibile. La rendita è una prestazione periodica (in danaro o derrate) dovuta in perpetuo o per la durata della vita del beneficiario, generalmente costituita come corrispettivo della cessione di un capitale, di un bene immobile, o per altre cause meritevoli di tutela. La disciplina generale della rendita è contenuta negli artt. 1861-1881 c.c., che distinguono tra rendita perpetua (artt. 1861-1871 c.c.) e rendita vitalizia (artt. 1872-1881 c.c.), ciascuna con caratteristiche e regimi propri.

Una rendita è redimibile quando il debitore della rendita ha il diritto di estinguerla pagando una somma capitalizzata, secondo i criteri previsti dagli artt. 1865 e 1866 c.c. La redimibilità è caratteristica essenziale della rendita perpetua: l'ordinamento, ispirato al principio di disfavore verso vincoli perpetui sui beni, garantisce sempre al debitore la possibilità di liberarsi del peso pagando il capitale corrispondente. Quando una simile rendita grava su un immobile dell'eredità, sorgono problemi specifici nella formazione delle quote e nell'assegnazione dei beni: l'art. 753 c.c. fornisce gli strumenti tecnici per risolverli, bilanciando le esigenze di liquidazione dell'eredità con quelle di equa distribuzione tra coeredi.

Il diritto di chiedere l'affrancazione preventiva

Il primo comma attribuisce a ogni coerede il diritto di chiedere l'affrancazione dell'immobile prima che si proceda alla formazione delle quote. L'affrancazione consiste nell'estinzione della rendita mediante pagamento del capitale corrispondente: l'immobile viene così liberato dal peso e può essere assegnato a una quota senza che il coerede assegnatario debba sopportare un onere periodico futuro. Il diritto è esercitabile da ciascun coerede individualmente, anche se si è in pluralità di coeredi: basta la volontà di uno per innescare il procedimento.

L'esercizio del diritto è espressione del principio di par condicio: nessun erede dovrebbe trovarsi assegnato un bene gravato senza che gli altri coeredi contribuiscano al peso, salvo specifica volontà delle parti. L'affrancazione preventiva semplifica la divisione: trasformando il bene gravato in bene libero, elimina la complicazione tecnica della rendita futura e consente formazioni di quote omogenee. Il capitale di affrancazione viene prelevato dalla massa ereditaria liquida, oppure costituito attraverso vendita di altri beni se l'eredità è priva di sufficiente liquidità, secondo le ordinarie modalità di gestione della comunione ereditaria.

Il ruolo dell'autorità giudiziaria in caso di opposizione

Il secondo periodo del primo comma prevede che, in caso di opposizione di uno dei coeredi alla richiesta di affrancazione, decida l'autorità giudiziaria. Si tratta di un intervento del giudice nella divisione (di solito nel quadro del giudizio di divisione ai sensi degli artt. 784 e seguenti c.p.c., o in sede di volontaria giurisdizione) per valutare la fondatezza della richiesta. Il giudice considererà il valore complessivo dell'eredità, la disponibilità di liquidità per il pagamento del capitale di affrancazione, l'interesse complessivo della comunione ereditaria, l'incidenza dell'affrancazione sulle quote di ciascun coerede.

La pronuncia del giudice ha contenuto costitutivo: dispone (o nega) l'affrancazione, determinando le modalità di pagamento del capitale, l'imputazione del costo sulla massa ereditaria, le eventuali conseguenze sulla formazione delle quote. La pronuncia è impugnabile con i mezzi ordinari previsti per il giudizio di divisione (appello, ricorso per cassazione nei limiti consentiti). Nella prassi giudiziaria la decisione è spesso preceduta da consulenza tecnica d'ufficio per stimare il capitale di affrancazione e valutare l'impatto sull'asse ereditario.

La divisione nello stato in cui si trova l'eredità

Se invece i coeredi decidono di dividere l'eredità nello stato in cui si trova, senza procedere all'affrancazione, l'immobile gravato deve essere stimato con un criterio specifico delineato dalla norma. Il valore di stima si determina con gli stessi criteri usati per gli altri immobili (valore di mercato), detratto il capitale corrispondente alla prestazione, calcolato secondo le norme sul riscatto della rendita (artt. 1865-1866 c.c.).

Il criterio realizza una valutazione netta: il bene vale, ai fini della divisione, quanto varrebbe libero da pesi, meno il valore capitalizzato dell'onere che continuerà a gravarlo. In altri termini, l'immobile entra nella massa divisionale al suo valore depurato dal peso futuro, riconoscendo che chi lo riceverà sopporterà l'onere economico della rendita. Il calcolo del capitale è una valutazione attuariale che tiene conto della natura della rendita (perpetua o vitalizia), del suo valore periodico, del tasso di capitalizzazione applicabile, dell'aspettativa di vita del beneficiario in caso di rendita vitalizia. È una valutazione tecnica che richiede solitamente consulenza specialistica.

È fatta salva l'esistenza di un patto speciale tra i coeredi che stabilisca diversamente il capitale di affrancazione: questo riconosce l'autonomia negoziale all'interno della comunione ereditaria. I coeredi possono accordarsi su un valore di affrancazione diverso da quello legale, ad esempio in considerazione di particolarità del rapporto di rendita o di equilibri complessivi della divisione che richiedono adeguamenti specifici.

Obbligo della rendita a carico dell'erede assegnatario

L'ultimo comma chiude il sistema con un'altra regola tecnica: alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede nella cui quota cade l'immobile gravato. Si tratta di una conseguenza logica della stima netta: chi riceve il bene gravato, già scontato del valore del peso, deve poi sopportare il peso stesso. L'erede assegnatario assume così la posizione di debitore della rendita verso il beneficiario originario, subentrando nel rapporto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano (compresa la facoltà di affrancare in futuro la rendita, se redimibile).

La norma aggiunge un'importante garanzia: l'erede assegnatario ha l'obbligo di garantire i coeredi rispetto alla rendita, ossia di tenerli indenni da eventuali pretese del creditore della rendita che, nei rapporti esterni, potrebbe ancora rivolgersi a tutti gli eredi pro quota. La garanzia opera come strumento di tutela interna, assicurando che l'assegnatario sostenga effettivamente il peso che si è economicamente assunto attraverso la stima netta del bene.

Operativamente, se il creditore della rendita agisce contro un coerede diverso dall'assegnatario, quest'ultimo ha diritto di regresso integrale verso l'erede assegnatario, in virtù della garanzia. Il sistema realizza così una doppia protezione: dei coeredi non assegnatari (che non devono sopportare un onere economico per un bene non ricevuto) e del creditore della rendita (che mantiene tutti gli strumenti di tutela del suo credito senza vedersi opposta una ripartizione interna alla quale è estraneo).

Coordinamento sistematico e profili applicativi

L'art. 753 c.c. va letto in coordinamento con il quadro complessivo del Capo III sui debiti e pesi ereditari (artt. 752-756 c.c.) e con la disciplina generale della rendita (artt. 1861-1881 c.c.). Nella prassi divisionale contemporanea le rendite redimibili gravanti su immobili sono fattispecie poco frequenti: le moderne forme di finanziamento immobiliare hanno largamente sostituito le costituzioni di rendita con mutui ipotecari, leasing immobiliari e altre forme di finanziamento. Permangono però casi residuali (rendite vitalizie pattuite come corrispettivo di trasferimenti immobiliari, rendite perpetue antiche ancora gravanti su immobili rurali, livelli e canoni enfiteutici redimibili) che possono presentarsi nelle successioni e per i quali la norma resta pienamente operativa.

L'art. 753 c.c. ha anche rilevanza per situazioni assimilabili: ad esempio, immobili gravati da censi o altre prestazioni periodiche redimibili, dove l'applicazione analogica della disciplina può essere giustificata dalla sostanziale identità di problemi tecnici. Riferimenti normativi: artt. 752-756 c.c., artt. 1861-1881 c.c. (rendita perpetua e vitalizia), artt. 1865-1866 c.c. (riscatto), artt. 784 ss. c.p.c. (giudizio di divisione).

Domande frequenti

Cos'è una rendita redimibile e perché rileva nella divisione ereditaria?

È una prestazione periodica dovuta in perpetuo o vita natural durante, che il debitore ha diritto di estinguere pagando un capitale corrispondente (artt. 1865-1866 c.c.). Quando grava su un immobile ereditario, l'art. 753 c.c. detta regole specifiche per la formazione delle quote, evitando che un coerede si trovi assegnato un bene oneroso senza adeguato bilanciamento.

Un coerede può chiedere di liberare l'immobile dalla rendita prima della divisione?

Sì. L'art. 753, primo comma, c.c. attribuisce a ogni coerede il diritto di chiedere l'affrancazione dell'immobile prima della formazione delle quote. Se gli altri coeredi si oppongono, decide l'autorità giudiziaria valutando l'interesse complessivo della comunione ereditaria.

Se l'immobile resta gravato, come si calcola il suo valore in divisione?

Si applica una stima netta: si determina il valore di mercato come per gli altri immobili e si detrae il capitale corrispondente alla prestazione, secondo i criteri sul riscatto della rendita. Salvo che esista un patto speciale tra i coeredi che stabilisca diversamente il capitale di affrancazione.

Chi deve pagare la rendita dopo la divisione?

Solo l'erede al quale è assegnato l'immobile gravato. L'art. 753, ultimo comma, c.c. prevede inoltre l'obbligo dell'assegnatario di garantire i coeredi rispetto alla rendita, tenendoli indenni da eventuali pretese del creditore originario.

Il giudice può decidere autonomamente l'affrancazione contro la volontà dei coeredi?

Sì, in caso di opposizione di uno o più coeredi alla richiesta di affrancazione, l'art. 753, primo comma, c.c. devolve la decisione all'autorità giudiziaria. Il giudice valuta la fondatezza della richiesta considerando il valore complessivo dell'eredità, la liquidità disponibile e l'interesse della comunione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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