Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 737 c.c. – Soggetti tenuti alla collazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Soggetti tenuti alla collazione.
I figli …
e i loro discendenti …
ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 736 - Articolo 736 Codice Civile: Consegna dei documenti→Cod. civ. art. 738 - Articolo 738 Codice Civile: Limiti della collazione per il coniug…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 735 c.c.: Preterizione di eredi e lesione di legittima→Art. 739 Codice Civile: Donazioni ai discendenti o al coniuge de→Articolo 734 Codice Civile: Divisione fatta dal testatore→Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede→Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione→Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie→Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La collazione: istituto cardine della divisione ereditaria
L'art. 737 del codice civile inaugura la sezione II del capo IV dedicato alla divisione, introducendo uno degli istituti più significativi e tecnicamente raffinati del diritto successorio italiano: la collazione. Si tratta di un meccanismo che opera al momento dell'apertura della successione e consiste nell'obbligo, posto in capo a determinati coeredi, di conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione, diretta o indiretta. L'obiettivo è ricostruire idealmente il patrimonio del de cuius come se le liberalità in vita non fossero mai avvenute, garantendo così la parità di trattamento tra i coeredi nella divisione finale.
La norma stabilisce che i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo che il defunto stesso non li abbia dispensati. Il principio si fonda sulla presunzione, di lunga tradizione storica, che le liberalità effettuate in vita dal genitore o dal coniuge a favore dei più stretti familiari rappresentino anticipazioni sulla futura quota ereditaria, e non attribuzioni autonome destinate a rimanere fuori dal computo divisorio.
Ratio e funzione: la parità tra coeredi
La ratio della collazione si coglie nella tutela della parità sostanziale tra i coeredi appartenenti al più stretto nucleo familiare. Il legislatore presume che il defunto, donando in vita a uno dei figli o al coniuge, abbia inteso favorire quel soggetto solo temporalmente, ma non escluderlo dalla logica complessiva di parità che governa la successione necessaria. Da qui l'obbligo di conferire il valore (o il bene stesso, secondo le regole degli articoli successivi) alla massa, così che la divisione si svolga su un patrimonio integrato e i conti si chiudano in modo equo.
L'istituto si distingue nettamente dalla più nota azione di riduzione disciplinata dagli artt. 553 ss. e 564 c.c.: mentre la riduzione è uno strumento di tutela dei legittimari contro le liberalità che ledono la quota di riserva (e opera anche contro terzi beneficiari), la collazione regola unicamente i rapporti interni tra coeredi appartenenti al ristretto novero dei discendenti e del coniuge. Le due figure possono concorrere ma rispondono a logiche differenti: la riduzione attinge all'ordine pubblico successorio, la collazione opera nell'ambito della divisione e ha natura dispositiva, potendo essere esclusa dal donante mediante apposita dispensa.
Soggetti tenuti: discendenti e coniuge
L'art. 737 c.c. individua con precisione i soggetti obbligati alla collazione: si tratta dei figli, dei loro discendenti (questi ultimi quando subentrano per rappresentazione o quando concorrono iure proprio nei limiti consentiti) e del coniuge superstite. L'inclusione del coniuge è il frutto della riforma del 1975, che ha equiparato la posizione del coniuge a quella dei figli ai fini della collazione. Restano invece esclusi dall'obbligo gli altri eredi: gli ascendenti, i collaterali (fratelli, sorelle, nipoti ex fratre), i terzi beneficiari di donazioni e gli eredi istituiti per testamento che non rientrino nelle categorie dei discendenti o del coniuge.
Un presupposto essenziale è che il soggetto accetti l'eredità e concorra effettivamente nella successione. Il rinunciante non è tenuto a collazione: la rinuncia comporta l'estraneità alla successione e, di conseguenza, l'esclusione dall'obbligo di conferimento. Tuttavia, l'art. 552 c.c. stabilisce che il rinunciante che sia anche legittimario può trattenere le donazioni ricevute solo nei limiti della quota disponibile, dovendo eventualmente subire la riduzione per la parte eccedente.
Oggetto della collazione: donazioni dirette e indirette
Oggetto dell'obbligo è tutto ciò che si è ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. La formula è deliberatamente ampia: vi rientrano non solo le donazioni tipiche disciplinate dagli artt. 769 ss. c.c., ma anche tutte le liberalità indirette, ossia le attribuzioni gratuite realizzate attraverso atti diversi dalla donazione tipica (ad esempio, l'acquisto di un immobile intestato direttamente al figlio ma pagato dal genitore, la rinuncia a un credito, l'estinzione di un debito altrui). La giurisprudenza, in particolare con le note pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, ha consolidato l'orientamento che estende la collazione anche a queste figure atipiche, in ossequio al principio di sostanza che ispira l'istituto.
Restano invece esclusi dalla collazione, ai sensi dell'art. 742 c.c., le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e quelle ordinarie fatte per l'abitazione e il vitto, in quanto considerate adempimento di obblighi familiari e non liberalità in senso tecnico. Similmente, le regalie d'uso non sono soggette a conferimento.
La dispensa da collazione
Il secondo comma dell'art. 737 c.c. introduce la dispensa da collazione, strumento attraverso il quale il donante può esonerare il donatario dall'obbligo di conferimento. La dispensa può risultare dall'atto di donazione o da successivo atto di volontà del donante (testamento, atto pubblico). Essa però non ha effetto se non nei limiti della quota disponibile: in altre parole, la dispensa non può mai eludere la tutela dei legittimari, perché per la parte eccedente la disponibile la donazione resta esposta all'azione di riduzione.
La dispensa, in concreto, consente al donante di privilegiare uno dei discendenti senza che il valore donato debba poi essere riequilibrato in sede divisoria. È uno strumento di pianificazione patrimoniale molto utilizzato nelle famiglie imprenditoriali, quando si vuole consolidare una posizione (ad esempio assegnare l'azienda a uno solo dei figli) senza obbligarlo a riversare il valore agli altri coeredi, salvo sempre il limite invalicabile della legittima.
Modalità di conferimento e coordinamento sistematico
Gli articoli successivi (artt. 746-750 c.c.) disciplinano le modalità tecniche di conferimento: per gli immobili la collazione si effettua in natura o per imputazione, a scelta del conferente; per i mobili e il denaro per imputazione del valore. Il coordinamento sistematico richiede inoltre attenzione: la collazione opera all'interno della massa ereditaria e influenza la riunione fittizia ex art. 556 c.c., benché quest'ultima sia istituto autonomo finalizzato al calcolo della legittima, non alla divisione tra coeredi.
Caso pratico
Tizio, vedovo, muore lasciando tre figli: Caio, Sempronio e Mevia. Il patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione è di 300.000 euro. Cinque anni prima della morte, Tizio aveva donato a Caio un appartamento del valore di 150.000 euro, senza alcuna dispensa da collazione. Sempronio e Mevia, all'apertura della successione, intendono procedere alla divisione.
In applicazione dell'art. 737 c.c., Caio è tenuto a conferire alla massa il valore dell'appartamento ricevuto in donazione. La massa ereditaria ai fini divisori sarà quindi pari a 300.000 (relitto) + 150.000 (donato e conferito) = 450.000 euro, da dividere in tre quote uguali di 150.000 euro ciascuna. Caio, avendo già ricevuto in vita 150.000 euro, riceve dalla massa relitta solo 0 euro; Sempronio e Mevia ricevono ciascuno 150.000 euro dal relitto. Se Tizio avesse dispensato Caio dalla collazione nell'atto di donazione, Caio avrebbe trattenuto i 150.000 euro donati e avrebbe partecipato in pari quota alla divisione del relitto (100.000 euro ciascuno dei tre figli), salvo il diritto di Sempronio e Mevia di agire in riduzione se la dispensa avesse leso la loro quota di legittima.
Domande frequenti
Cos'è la collazione ereditaria?
È l'obbligo, posto dall'art. 737 c.c. in capo ai figli, ai loro discendenti e al coniuge che accettano l'eredità, di conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta. L'istituto serve a garantire la parità tra coeredi presumendo che le liberalità in vita fossero anticipazioni sulla quota ereditaria.
Chi è tenuto alla collazione?
Sono obbligati alla collazione solo i figli e loro discendenti (quando subentrano) e il coniuge superstite che accettino l'eredità e concorrano effettivamente nella successione. Restano esclusi ascendenti, collaterali, terzi donatari e chi rinuncia all'eredità.
Qual è la differenza tra collazione e azione di riduzione?
La collazione opera nei rapporti interni tra coeredi (figli e coniuge) per riequilibrare le donazioni in vita ed è derogabile mediante dispensa. L'azione di riduzione (artt. 553, 564 c.c.) tutela invece i legittimari contro le liberalità lesive della quota di riserva, opera anche verso terzi donatari ed è inderogabile.
Cos'è la dispensa da collazione?
È la dichiarazione con cui il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferimento. Può risultare dall'atto di donazione o da testamento. Ha effetto solo nei limiti della quota disponibile: per la parte eccedente, la donazione resta esposta all'azione di riduzione dei legittimari.
Le donazioni indirette sono soggette a collazione?
Sì. L'art. 737 c.c. parla di donazioni direttamente o indirettamente ricevute. La giurisprudenza include quindi le liberalità atipiche (acquisti intestati a un figlio ma pagati dal genitore, rinunce a crediti, pagamenti di debiti altrui), che vanno conferite secondo il loro effettivo valore.