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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 738 c.c. Limiti della collazione per il coniuge

In vigore

Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 738 c.c. disciplina la collazione da parte dei nipoti che subentrano per rappresentazione al figlio premorto, rinunciante o indegno.
  • I nipoti devono conferire le donazioni fatte dal de cuius al loro ascendente (il figlio rappresentato), anche se hanno rinunciato all'eredità di quest'ultimo.
  • La ratio si fonda sul principio per cui chi subentra iure repraesentationis assume la posizione successoria del rappresentato, comprensiva degli oneri di conferimento.
  • Resta fermo che i nipoti devono conferire anche le donazioni a loro direttamente fatte dal de cuius, secondo la regola generale dell'art. 737 c.c.
  • L'istituto evita che il decesso del rappresentato consenta ai nipoti di sottrarsi alla collazione, alterando la parità tra stirpi nella divisione.

La collazione nelle successioni per rappresentazione

L'art. 738 del codice civile estende il meccanismo della collazione, già delineato nei suoi tratti generali dall'art. 737 c.c., alla peculiare ipotesi in cui i nipoti del de cuius subentrino nella successione per rappresentazione al loro ascendente premorto, rinunciante o incapace di succedere. La disposizione stabilisce che i nipoti, in tale situazione, sono tenuti a conferire alla massa ereditaria le donazioni fatte in vita dal defunto al loro ascendente (cioè al figlio del de cuius che essi rappresentano), anche quando abbiano rinunciato all'eredità di quest'ultimo.

L'istituto della rappresentazione, disciplinato dagli artt. 467 ss. c.c., consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente che non può o non vuole accettare l'eredità. Nella successione per stirpi, ciascun ramo familiare riceve la quota che sarebbe spettata al capostipite. Coerentemente, l'art. 738 c.c. impone che chi subentra in luogo del rappresentato assuma anche gli oneri di conferimento che gravavano sul rappresentato, in modo da preservare la parità sostanziale tra le stirpi partecipanti alla divisione.

Ratio e principio sistematico

La ratio della norma è lineare: se Tizio in vita ha donato 100.000 euro al figlio Caio e Caio premuore al padre lasciando due figli (Sempronio e Mevia), i nipoti, subentrando per rappresentazione al ramo di Caio nella successione di Tizio, devono conferire i 100.000 euro che il nonno aveva donato al padre. Diversamente, si verificherebbe una palese disparità tra le stirpi: il ramo di Caio avrebbe già goduto della liberalità senza doverla riequilibrare, mentre gli altri rami familiari (figli viventi di Tizio o nipoti di altri figli premorti) parteciperebbero alla divisione sul solo patrimonio relitto.

Il principio si fonda sulla logica della continuità soggettiva nella rappresentazione: il rappresentante non è un nuovo erede istituito ex novo, ma occupa il posto del rappresentato, ereditandone non solo i diritti ma anche gli obblighi accessori. La collazione, in questa prospettiva, è un onere inerente alla quota ereditaria assegnata al ramo familiare, e si trasmette automaticamente a chi subentra in tale quota.

L'irrilevanza della rinuncia all'eredità del rappresentato

Un profilo di grande interesse pratico riguarda la previsione secondo cui l'obbligo di conferimento sussiste anche quando i nipoti abbiano rinunciato all'eredità del rappresentato. La regola appare a prima vista controintuitiva: come può il nipote essere tenuto a conferire una donazione fatta a un soggetto (il padre rappresentato) della cui eredità ha rinunciato? La spiegazione risiede nella natura della rappresentazione: il nipote subentra direttamente nella successione del nonno (de cuius), non per il tramite del padre. Il fatto che abbia rinunciato all'eredità paterna è circostanza estranea al rapporto successorio con il nonno, nel quale subentra iure proprio.

Tuttavia, l'oggetto della collazione è pur sempre la donazione fatta al rappresentato, non al rappresentante. Il legislatore ha ritenuto che, dovendo il nipote partecipare alla quota del ramo familiare, debba anche sopportare l'onere di riequilibrare ciò che il capostipite del ramo (il padre premorto) aveva già ricevuto, evitando un ingiustificato arricchimento del ramo a danno degli altri coeredi.

Collazione delle donazioni direttamente ricevute dal nipote

L'art. 738 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 737 c.c.: i nipoti, oltre a conferire le donazioni fatte al loro ascendente premorto, devono ovviamente conferire anche le donazioni a loro direttamente fatte dal de cuius. Questo perché il nipote, in quanto discendente del nonno, rientra nella categoria dei soggetti obbligati alla collazione per le donazioni proprie ai sensi della regola generale.

Può pertanto accadere che il nipote sia gravato da una doppia collazione: per le donazioni ricevute personalmente dal nonno e per quelle fatte al padre premorto. La quantificazione del valore complessivamente conferibile richiede in questi casi un'attenta ricostruzione storica delle liberalità, che dovrà essere documentata in sede di divisione.

Limiti applicativi e profili problematici

La norma trova applicazione solo nelle ipotesi di vera e propria rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c., ossia quando i discendenti subentrano in luogo dell'ascendente premorto, rinunciante o indegno. Non opera invece nelle ipotesi di successione iure proprio dei nipoti (ad esempio quando tutti i figli siano premorti e i nipoti succedano in proprio): in tal caso, i nipoti sono direttamente discendenti chiamati alla successione e l'obbligo di collazione si determina sulle loro proprie posizioni.

Profili problematici emergono inoltre quando la donazione fatta all'ascendente fosse stata accompagnata da dispensa da collazione: la dispensa rilasciata al rappresentato continua a operare a favore dei rappresentanti, nei limiti generali della disponibile. Analogamente, se la donazione era stata oggetto di restituzione o di revoca, l'obbligo di conferimento si estingue.

Caso pratico

Tizio è vedovo e ha avuto due figli, Caio e Sempronio. Caio è premorto a Tizio lasciando due figlie, Mevia e una sorella. In vita, Tizio aveva donato a Caio un appartamento del valore di 200.000 euro, senza dispensa da collazione. Alla morte di Tizio, il relitto è pari a 400.000 euro. Subentrano nella successione: Sempronio (figlio vivente) e, per rappresentazione del padre Caio, Mevia e la sorella.

In applicazione dell'art. 738 c.c., Mevia e la sorella devono conferire alla massa il valore dell'appartamento donato in vita al padre (200.000 euro complessivi, 100.000 ciascuna). La massa ereditaria ai fini divisori sarà quindi 400.000 (relitto) + 200.000 (conferito per rappresentazione) = 600.000 euro. La quota spettante a Sempronio è 1/2 = 300.000 euro; la quota del ramo Caio è 1/2 = 300.000 euro, divisa tra Mevia e la sorella in parti uguali (150.000 ciascuna). Avendo già ricevuto il padre 200.000 euro (poi conferiti per loro), Mevia e la sorella ricevono dalla massa relitta solo 100.000 euro complessivi (50.000 ciascuna); Sempronio ne riceve 300.000. Il risultato è equilibrato: il ramo Caio ha avuto 200.000 in vita + 100.000 dal relitto = 300.000, esattamente la quota spettantegli. Se Mevia e la sorella avessero rinunciato all'eredità del padre Caio, l'obbligo di conferimento sarebbe rimasto fermo, perché esse subentrano direttamente alla successione del nonno per rappresentazione.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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