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Art. 740 c.c. Donazioni fatte all’ascendente dell’erede
In vigore
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.
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In sintesi
Il computo del valore conferibile in presenza di pesi
L'art. 740 del codice civile disciplina una problematica tecnica di rilevante interesse pratico nella materia della collazione: il computo del valore conferibile quando il bene donato era gravato, al momento della donazione, da pesi, oneri o debiti che il donatario aveva assunto a proprio carico. La norma stabilisce, in sintesi, che tali pesi devono essere detratti dal valore del bene donato ai fini della collazione, in modo che ciò che viene conferito alla massa ereditaria corrisponda al reale vantaggio economico netto ottenuto dal donatario in conseguenza della liberalità.
La disposizione si colloca all'interno della sezione dedicata alla collazione (artt. 737 ss. c.c.) e ne integra la disciplina sotto il profilo della quantificazione del valore. Mentre l'art. 737 c.c. individua i soggetti obbligati e l'art. 747 c.c. stabilisce il momento di riferimento per la stima dei beni (valore al tempo dell'apertura della successione per gli immobili, valore al tempo della donazione per i mobili), l'art. 740 c.c. interviene per neutralizzare l'effetto di eventuali pesi che riducono il vantaggio effettivo della donazione.
Tipologie di pesi rilevanti
I pesi a cui si riferisce l'art. 740 c.c. possono assumere diverse configurazioni giuridiche:
In primo luogo, si tratta degli oneri modali apposti alla donazione ex art. 793 c.c. La donazione modale è quella in cui il donante impone al donatario uno specifico onere (ad esempio, l'obbligo di erogare una somma di denaro a un terzo, di costruire un'opera, di destinare il bene a un determinato uso). Il valore economico dell'onere, se quantificabile, riduce il vantaggio della liberalità e va quindi detratto in sede di collazione.
In secondo luogo, possono rilevare i debiti gravanti sul bene donato che il donatario ha assunto di pagare. È il caso classico dell'immobile donato gravato da ipoteca, con accordo espresso o tacito che il donatario subentri nel pagamento del mutuo residuo. Il debito accollato, per la parte effettivamente pagata dal donatario, va detratto dal valore del bene.
In terzo luogo, possono rilevare i debiti del donante che il donatario abbia assunto di soddisfare come corrispettivo dell'attribuzione (ipotesi in cui la struttura si avvicina alla donazione mista o all'animus donandi parziale, con profili di donazione indiretta).
Ratio: la stima del vantaggio economico netto
La ratio dell'art. 740 c.c. risponde a una logica di equità sostanziale: la collazione è finalizzata a riequilibrare i rapporti tra coeredi, riportando alla massa il valore delle liberalità ricevute in vita. Se il donatario non si è arricchito per l'intero valore del bene ma solo per la differenza tra valore del bene e peso sopportato, non sarebbe equo imporgli di conferire l'intero valore lordo: si determinerebbe un sacrificio sproporzionato a suo carico, falsando la divisione.
La disposizione, in questo senso, assicura la corrispondenza tra valore conferito e arricchimento effettivo, in linea con il principio generale che la collazione riequilibra le posizioni economiche tra coeredi e non è uno strumento sanzionatorio o di arricchimento ingiustificato della massa.
Profili applicativi: l'effettivo adempimento del peso
Un'avvertenza importante: la detrazione opera solo per i pesi effettivamente sopportati dal donatario. Se l'onere modale era stato apposto ma non è mai stato adempiuto, o se il debito accollato non è stato pagato, non vi è titolo per ridurre il valore conferibile. La giurisprudenza, in coerenza con la ratio della norma, richiede che il donatario fornisca prova rigorosa dell'effettivo adempimento e della relativa entità economica.
Allo stesso modo, se l'onere è stato adempiuto solo parzialmente, la detrazione si commisura alla parte effettivamente eseguita. Per i debiti pagati in più tratte (ad esempio rate di mutuo), occorre quantificare il complesso degli importi corrisposti, eventualmente attualizzati al momento della collazione.
Coordinamento con le regole di stima
L'applicazione dell'art. 740 c.c. richiede attenzione al momento di riferimento della stima. Per gli immobili, ex art. 747 c.c., la stima si effettua al momento dell'apertura della successione: ne consegue che anche i pesi rilevanti vanno valorizzati a tale data, considerando l'effettivo importo corrisposto dal donatario nel tempo intercorso tra donazione e apertura della successione. Per i mobili, la stima è al tempo della donazione e i pesi vanno valutati corrispondentemente.
In presenza di donazioni risalenti, con pesi sopportati nell'arco di molti anni, il calcolo può risultare complesso e richiedere una perizia contabile in sede di divisione. La giurisprudenza ha tendenzialmente accolto criteri di rivalutazione monetaria per i pesi sopportati in epoche lontane, in modo da garantire un confronto omogeneo tra valori.
Caso pratico
Tizio, vedovo con tre figli (Caio, Sempronio, Mevia), in vita aveva donato a Caio un appartamento del valore di 300.000 euro, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo residuo di 100.000 euro, con espresso accordo nell'atto di donazione che Caio si accollasse il mutuo. Nel corso dei dieci anni successivi, Caio ha regolarmente pagato le rate, estinguendo l'intero mutuo per un importo complessivo (capitale e interessi) di 110.000 euro. Alla morte di Tizio, il relitto è pari a 400.000 euro e si procede alla divisione tra i tre figli.
In applicazione dell'art. 740 c.c., il valore conferibile da Caio non è pari ai 300.000 euro del valore lordo dell'appartamento (valutati al momento dell'apertura della successione), ma alla differenza tra tale valore e il peso sopportato. Ipotizzando che il valore dell'appartamento al momento dell'apertura della successione sia rimasto 300.000 e che il debito pagato sia da rivalutare a 110.000 euro circa, il valore conferibile è pari a 300.000 - 110.000 = 190.000 euro. La massa ereditaria ai fini divisori sarà quindi 400.000 (relitto) + 190.000 (conferito da Caio) = 590.000 euro, da dividere in tre quote di 196.666 euro circa. Avendo già ricevuto un vantaggio netto di 190.000 euro, Caio riceverà dalla massa relitta circa 6.666 euro; Sempronio e Mevia riceveranno ciascuno circa 196.666 euro. Se Caio non avesse pagato il mutuo (rimasto, ad esempio, a carico di un terzo o estinto da altri), non vi sarebbe titolo per la detrazione e il valore conferibile sarebbe l'intero importo di 300.000 euro.
Domande frequenti