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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 739 c.c. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

In vigore

dell'erede. Donazioni a coniugi L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

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In sintesi

  • L'art. 739 c.c. disciplina la collazione delle donazioni fatte al coniuge che concorre nella successione del donante con figli, discendenti o ascendenti.
  • Il coniuge superstite donatario è tenuto a conferire alla massa il valore delle liberalità ricevute in vita dal coniuge defunto, secondo la regola generale dell'art. 737 c.c.
  • La reciprocità dell'obbligo è oggi piena, dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 1990 e la riforma del diritto di famiglia del 1975.
  • Restano esclusi dall'obbligo i regali di nozze, le donazioni di modico valore tra coniugi e le attribuzioni non aventi natura di liberalità.
  • La dispensa è ammessa nei limiti della quota disponibile, con l'avvertenza che il coniuge è legittimario e gode di tutela rafforzata in caso di lesione della legittima.

Le donazioni al coniuge e la disciplina della collazione

L'art. 739 del codice civile disciplina, all'interno della sezione dedicata alla collazione, la specifica ipotesi delle donazioni fatte al coniuge che, alla morte del donante, concorra alla successione insieme ad altri eredi obbligati a collazione (figli, loro discendenti e, secondo l'attuale assetto sistematico, l'altro coniuge nelle successioni complesse). La disposizione, nella sua formulazione originaria del 1942, prevedeva un trattamento differenziato in base al sesso del coniuge donatario e introduceva regole peculiari oggi profondamente trasformate dall'evoluzione legislativa e dagli interventi della Corte costituzionale.

Nell'assetto attuale, la regola fondamentale è che il coniuge superstite che abbia ricevuto in vita donazioni dal coniuge defunto è tenuto, se concorre con i figli o i loro discendenti, a conferire alla massa ereditaria il valore delle liberalità ricevute, salvo dispensa rilasciata dal donante nei limiti della quota disponibile. La regola si inserisce coerentemente nel sistema della collazione delineato dall'art. 737 c.c., che già include il coniuge tra i soggetti obbligati al conferimento.

L'evoluzione storica: dalla discriminazione alla reciprocità

La formulazione originaria dell'art. 739 c.c. risentiva profondamente del contesto sociale e giuridico dell'epoca. La disposizione del 1942 distingueva la posizione del marito da quella della moglie, prevedendo regimi diversi per le donazioni effettuate dall'uno all'altra. La riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) ha eliminato gran parte di queste asimmetrie, attribuendo ai coniugi pari posizione giuridica all'interno del matrimonio e nella successione.

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 19 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni residue ancora discriminatorie, in nome del principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sancito dall'art. 29, comma 2 della Costituzione. Da allora, l'obbligo di collazione opera secondo il principio di piena reciprocità: ciascuno dei coniugi, in caso di sopravvivenza all'altro, è tenuto a conferire le donazioni ricevute secondo le medesime regole, senza alcuna distinzione di sesso.

Oggetto del conferimento

Oggetto della collazione è tutto ciò che il coniuge superstite ha ricevuto in vita dal coniuge defunto per donazione, diretta o indiretta. Vi rientrano dunque le donazioni tipiche stipulate per atto pubblico ex art. 782 c.c., ma anche le liberalità indirette: l'acquisto di un immobile intestato al coniuge donatario ma pagato dal coniuge donante, l'estinzione di debiti, la rinuncia a crediti, le costituzioni di rendite vitalizie a titolo gratuito. La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento che estende la collazione a tutte le attribuzioni gratuite dotate di animus donandi, indipendentemente dalla forma adottata.

Restano esclusi dall'obbligo di conferimento alcune categorie di attribuzioni. Innanzitutto, le donazioni di modico valore previste dall'art. 783 c.c. (ad esempio piccoli regali di compleanno), che per loro natura sfuggono alla disciplina rigorosa della donazione tipica. In secondo luogo, le regalie d'uso, riconducibili a doveri di cortesia o costume. In terzo luogo, le spese sostenute per il mantenimento reciproco, l'abitazione familiare, l'educazione dei figli, in quanto adempimento di obblighi familiari ex artt. 143 e 147 c.c. e non liberalità.

I regali di nozze

Una specifica problematica concerne i regali di nozze effettuati dai coniugi reciprocamente al momento del matrimonio. La dottrina prevalente li riconduce alle donazioni obnuziali ex art. 785 c.c. e li esclude generalmente dalla collazione, in quanto attribuzioni intimamente connesse alla celebrazione del matrimonio e non liberalità ordinarie. Tuttavia, quando i regali superano per valore quanto compatibile con l'occasione e si configurano come vere e proprie donazioni dissimulate, possono rientrare nell'obbligo di conferimento secondo i principi generali.

Dispensa da collazione e tutela del coniuge legittimario

Anche per le donazioni al coniuge opera il regime della dispensa previsto dall'art. 737, comma 2 c.c.: il donante può esonerare il coniuge donatario dall'obbligo di conferimento, ma solo nei limiti della quota disponibile. Il punto richiede particolare attenzione: il coniuge superstite è legittimario ai sensi degli artt. 536 e 540 c.c. e gode di una quota di riserva variabile in base alla composizione del nucleo familiare (1/2 in concorso con un figlio, 1/3 in concorso con più figli, 2/3 in concorso con ascendenti, 1/2 in assenza di altri legittimari, oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare).

In presenza di una dispensa che ecceda la quota disponibile, gli altri legittimari (figli, discendenti) potranno agire in riduzione per la parte eccedente. Reciprocamente, il coniuge donatario dispensato può trovarsi a dover restituire parte del valore se la dispensa lede la legittima altrui.

Profili pratici e di pianificazione successoria

Sul piano pratico, l'art. 739 c.c. assume rilievo soprattutto nelle famiglie ricomposte e nelle successioni complesse in cui il coniuge superstite concorre con figli del defunto nati da precedente unione. In tali ipotesi, le liberalità in vita effettuate a favore del coniuge possono essere oggetto di contestazione da parte dei figli del precedente matrimonio, che vedranno ridotta la propria quota se la collazione viene effettivamente operata. La pianificazione successoria avveduta richiede pertanto un'attenta valutazione delle dispense, della loro coerenza con la legittima e della loro idoneità a prevenire contenziosi futuri.

Caso pratico

Tizio, sposato in seconde nozze con Mevia, lascia alla propria morte due figli del primo matrimonio (Caio e Sempronio) e la moglie Mevia. Cinque anni prima della morte, Tizio aveva donato a Mevia un appartamento al mare del valore di 250.000 euro, senza dispensa da collazione. Il patrimonio relitto è pari a 500.000 euro.

In applicazione dell'art. 739 c.c., Mevia è tenuta a conferire alla massa il valore dell'appartamento ricevuto in donazione. La massa ereditaria ai fini divisori sarà 500.000 + 250.000 = 750.000 euro. Le quote spettanti sono: Mevia 1/3 = 250.000 euro; Caio 1/3 = 250.000 euro; Sempronio 1/3 = 250.000 euro (in applicazione dell'art. 581 c.c. che disciplina la concorrenza coniuge-figli, riportata schematicamente). Avendo già ricevuto in vita 250.000 euro, Mevia riceverà dalla massa relitta 0 euro; Caio e Sempronio riceveranno ciascuno 250.000 euro. Se Tizio avesse dispensato Mevia dalla collazione, la divisione si sarebbe svolta sul solo relitto (500.000 / 3 = 166.666 ciascuno), ma Caio e Sempronio avrebbero potuto agire in riduzione qualora la legittima loro spettante (oggi 1/3 ciascuno in concorso con il coniuge superstite, fatte salve le quote specifiche) fosse stata lesa.

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