Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 741 c.c. – Collazione di assegnazioni varie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 740 - Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede→Cod. civ. art. 742 - Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 739 Codice Civile: Donazioni ai discendenti o al coniuge de→Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede→Articolo 738 Codice Civile: Limiti della collazione per il coniuge→Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata→Articolo 737 Codice Civile: Soggetti tenuti alla collazione→Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi→Articolo 736 Codice Civile: Consegna dei documenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le assegnazioni equiparate a donazioni
L'art. 741 del codice civile completa il quadro normativo della collazione individuando una serie di attribuzioni a titolo gratuito che, pur non assumendo la forma tipica della donazione ex artt. 769 ss. c.c., vengono equiparate alle donazioni ai fini dell'obbligo di conferimento previsto dall'art. 737 c.c. La disposizione opera in chiave antielusiva: il legislatore ha voluto evitare che, attraverso forme alternative di attribuzione gratuita, si potesse aggirare il sistema della collazione e creare disparità tra coeredi.
Le categorie di attribuzioni equiparate a donazioni dall'art. 741 c.c. comprendono, secondo la formulazione classica:
1) le spese di mantenimento e di istruzione straordinarie, ossia quelle eccedenti gli obblighi familiari ordinari;
2) le spese sostenute per il corredo nuziale del discendente;
3) le spese per l'avviamento a un'arte o a una professione (acquisto di studio professionale, dotazione iniziale per un'attività imprenditoriale);
4) il pagamento di debiti propri del coerede effettuato dal de cuius in vita.
A ciascuna di queste figure si applicano gli ordinari meccanismi della collazione: chi ne è stato beneficiario deve conferire il relativo valore alla massa ereditaria, salvo dispensa nei limiti della quota disponibile.
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie
Il punto più delicato concerne la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Le prime, in quanto adempimento degli obblighi di mantenimento ex artt. 143 e 147 c.c., sono escluse dalla collazione ai sensi dell'art. 742 c.c. Le seconde, eccedendo tali obblighi e configurandosi come liberalità, sono incluse.
La distinzione non è sempre netta e richiede valutazione caso per caso, alla luce di diversi parametri:
- l'entità economica della spesa, in rapporto al patrimonio del de cuius e al tenore di vita familiare;
- la finalità dell'attribuzione (mantenimento corrente vs. arricchimento patrimoniale);
- la natura ricorrente o straordinaria della spesa (rate scolastiche normali vs. master internazionale a costi elevati);
- l'età del beneficiario e la fase della sua vita (figlio minore vs. figlio maggiorenne già autonomo).
Tipici esempi della casistica giurisprudenziale: il pagamento delle rette di un'università di livello ordinario rientra di norma negli obblighi di istruzione e non è collazionabile; l'iscrizione a un master MBA in una business school estera di costo elevatissimo può configurare spesa straordinaria; l'acquisto di un'autovettura per il figlio maggiorenne autonomo è tendenzialmente liberalità; le visite mediche di routine non sono collazionabili, mentre la copertura di un intervento chirurgico privato di rilevante costo a favore di un figlio già autonomo può esserlo.
Le spese per il corredo nuziale
Le spese per il corredo nuziale sono espressamente menzionate dall'art. 741 c.c. tra le attribuzioni equiparate a donazioni. La disposizione risente del contesto storico-sociale dell'epoca, in cui il corredo nuziale (mobilio, biancheria, abbigliamento per l'inizio della vita coniugale) costituiva una significativa attribuzione patrimoniale dai genitori ai figli che si sposavano. Oggi la prassi del corredo è molto attenuata, ma la norma resta applicabile a tutte le attribuzioni a sostegno dell'avviamento della vita matrimoniale del discendente che assumano consistenza economica rilevante (ad esempio, l'arredo completo della casa coniugale a carico del genitore).
L'avviamento a un'arte o professione
L'avviamento a un'arte o professione è un'altra figura tipica di attribuzione collazionabile. Vi rientrano le spese sostenute dal de cuius per dotare il discendente degli strumenti, dei mezzi o dei capitali necessari ad avviare un'attività lavorativa autonoma: l'acquisto di uno studio professionale, l'apporto del capitale iniziale per costituire una società, l'acquisto di un'azienda artigianale, la dotazione di attrezzature di rilevante valore. Si tratta di forme di sostegno che eccedono i normali doveri di mantenimento e configurano vere e proprie anticipazioni patrimoniali.
Il pagamento di debiti del coerede
Il pagamento di debiti propri del coerede effettuato dal de cuius in vita rappresenta una forma di liberalità indiretta soggetta a collazione. L'arricchimento del beneficiario consiste nella liberazione da un'obbligazione che avrebbe dovuto sopportare con proprio patrimonio. Tipicamente: il genitore che paga il mutuo del figlio, l'estinzione di debiti tributari del coerede, il pagamento di una multa o di un risarcimento. Tutte queste attribuzioni concorrono alla massa collazionabile per il valore effettivamente erogato dal de cuius.
Coordinamento con l'art. 742 c.c.
L'art. 741 c.c. va letto in stretto coordinamento con il successivo art. 742 c.c., che individua espressamente le spese escluse dalla collazione: spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, vitto e alloggio; spese per nozze ordinarie e non straordinarie; regalie d'uso conformi alle condizioni del donante. La lettura coordinata delle due disposizioni consente di delineare con precisione il perimetro della collazione delle attribuzioni non donative.
Caso pratico
Tizio, vedovo, ha tre figli: Caio, Sempronio e Mevia. In vita, Tizio ha sostenuto le seguenti spese: (a) ha pagato a Caio un master MBA internazionale del costo di 80.000 euro (Caio era già maggiorenne e occupato come dipendente al momento del master); (b) ha acquistato per Sempronio uno studio dentistico avviato del valore di 200.000 euro per consentirgli di iniziare la professione; (c) ha estinto un debito bancario di Mevia per 50.000 euro, contratto da quest'ultima per esigenze personali. Alla morte di Tizio, il patrimonio relitto è pari a 600.000 euro.
In applicazione dell'art. 741 c.c., tutte e tre le attribuzioni vanno equiparate a donazioni e conferite alla massa ereditaria: il master MBA come spesa di istruzione straordinaria; lo studio dentistico come avviamento alla professione; il pagamento del debito come liberalità indiretta. La massa ereditaria ai fini divisori sarà 600.000 + 80.000 + 200.000 + 50.000 = 930.000 euro, da dividere in tre quote di 310.000 euro ciascuna. Avendo già ricevuto: Caio 80.000 (riceverà dal relitto 230.000); Sempronio 200.000 (riceverà 110.000); Mevia 50.000 (riceverà 260.000). Se Tizio avesse dispensato ciascun figlio dalla collazione delle rispettive attribuzioni, la divisione si sarebbe svolta sul solo relitto di 600.000 euro, salvo l'eventuale azione di riduzione in caso di lesione delle legittime. Restano invece escluse dalla collazione, ex art. 742 c.c., le spese ordinarie di mantenimento sostenute da Tizio per i figli minori, le rette scolastiche di livello standard e le spese mediche di routine.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 741 c.c. sulle attribuzioni equiparate a donazioni?
L'art. 741 c.c. equipara a donazioni ai fini della collazione una serie di attribuzioni gratuite del de cuius a favore dei discendenti o del coniuge: spese straordinarie di mantenimento e istruzione, spese per il corredo nuziale, avviamento a un'arte o professione, pagamento di debiti del coerede. Tutte sono soggette a conferimento alla massa, salvo dispensa entro la disponibile.
Le spese universitarie sono soggette a collazione?
Dipende. Le rette di un'università di livello ordinario rientrano negli obblighi di istruzione ex art. 147 c.c. e sono escluse dalla collazione ex art. 742 c.c. Le spese per master di alto livello, MBA internazionali, scuole di specializzazione private particolarmente onerose, sostenute per discendenti già autonomi, possono essere qualificate come spese straordinarie e collazionabili.
Il pagamento di un debito del figlio è sempre collazionabile?
Quando il de cuius ha estinto in vita un debito proprio del coerede, l'attribuzione configura una liberalità indiretta soggetta a collazione ex art. 741 c.c. Sono escluse solo le piccole somme corrispondenti a ordinari aiuti familiari conformi al tenore di vita, mentre il pagamento di debiti consistenti (mutui, debiti fiscali, obbligazioni risarcitorie) configura attribuzione collazionabile.
L'acquisto di uno studio professionale per il figlio è soggetto a collazione?
Sì. Il finanziamento per l'avviamento a un'arte o professione è espressamente menzionato dall'art. 741 c.c. tra le attribuzioni equiparate a donazioni. Rientrano l'acquisto di studi professionali, l'apporto del capitale iniziale per costituire una società, l'acquisto di aziende artigianali e tutte le dotazioni di rilevante consistenza economica.
Quali spese sono escluse dalla collazione?
Ex art. 742 c.c., sono escluse le spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, vitto e alloggio; le spese ordinarie per nozze (non il corredo straordinario); le regalie d'uso conformi alle condizioni del donante. Tutto ciò che rientra nei normali obblighi familiari ex artt. 143 e 147 c.c. non è collazionabile.