Art. 736 c.c. Consegna dei documenti
In vigore
Consegna dei documenti Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l’obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace (1) del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
In sintesi
La divisione operata dall'ascendente con atto tra vivi
L'art. 736 del codice civile chiude la sezione dedicata alla divisione operata dal testatore introducendo, accanto alla classica divisione testamentaria disciplinata dagli articoli precedenti, una figura peculiare e di grande interesse pratico: la divisione fatta dall'ascendente con atto tra vivi. La norma stabilisce, in modo apparentemente laconico, che l'ascendente può dividere i propri beni tra i discendenti anche con atto inter vivos, rinviando per il resto alle regole già dettate in materia di divisione testamentaria. Si tratta di una previsione che riconosce, all'interno della pianificazione successoria, la possibilità di anticipare il momento divisorio rispetto all'apertura della successione, evitando i futuri conflitti tra coeredi e cristallizzando da subito gli assetti patrimoniali familiari.
La ratio della disposizione è duplice. Da un lato, si vuole favorire la composizione preventiva degli interessi patrimoniali tra i futuri eredi, riducendo il contenzioso che notoriamente si concentra al momento dell'apertura della successione. Dall'altro, si tutela la libertà dispositiva dell'ascendente, che può gestire in modo razionale il proprio patrimonio assegnando direttamente ai discendenti i singoli cespiti secondo logiche di opportunità economica, familiare e gestionale.
Natura giuridica: contratto divisorio plurilaterale
La dottrina prevalente qualifica la divisione inter vivos come un vero e proprio contratto plurilaterale, riconducibile al tipo della divisione contrattuale disciplinata dall'art. 1111 c.c. con riferimento alla comunione ordinaria, sia pure con peculiarità legate alla materia successoria. Il consenso di tutti i futuri coeredi necessari è elemento essenziale: l'art. 735 c.c., richiamato dall'art. 736 c.c., commina la nullità della divisione nella quale il testatore (o, in questo caso, l'ascendente) non abbia compreso tutti i legittimari o gli eredi istituiti. La pretermissione anche di un solo soggetto chiamato alla successione necessaria invalida l'intera operazione divisoria.
Da ciò discende un primo profilo applicativo di rilievo: l'ascendente che intenda procedere alla divisione inter vivos deve identificare con precisione tutti i futuri legittimari presumibilmente esistenti al momento dell'apertura della successione, comprendendo non solo i figli viventi ma anche, ove previsto dalle norme sulla rappresentazione, i discendenti dei figli premorti. La sopravvenienza di un legittimario non considerato (ad esempio, la nascita di un nuovo figlio successivamente all'atto) determina la rescindibilità o la nullità parziale dell'operazione secondo le regole generali.
Requisiti di forma e pubblicità
Quanto alla forma, l'art. 736 c.c. non detta una disciplina autonoma: si applicano dunque le regole generali in materia di contratti. Per i beni mobili, la divisione può risultare anche da scrittura privata o, secondo parte della dottrina, addirittura da forma orale, sebbene quest'ultima sia sconsigliata per evidenti ragioni probatorie. Per gli immobili e per i diritti reali immobiliari, è invece imposta la forma scritta ad substantiam ex art. 1350, n. 1 e n. 11 c.c.: pena la nullità assoluta dell'atto, occorre l'atto pubblico o la scrittura privata, normalmente autenticata per consentire la successiva trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2643 c.c.
La trascrizione, pur non avendo natura costitutiva, riveste un ruolo centrale per rendere la divisione opponibile ai terzi e per garantire la circolazione successiva dei beni assegnati a ciascun discendente. Senza trascrizione, gli atti di disposizione successivi potrebbero essere insidiati dalla pubblicità di acquisti contrastanti.
Efficacia dichiarativa e retroattiva: il rinvio all'art. 757 c.c.
Il punto sistematicamente più delicato riguarda l'efficacia della divisione inter vivos. La tesi assolutamente prevalente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, riconosce a tale atto natura dichiarativa e non costitutiva, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, in applicazione del principio sancito dall'art. 757 c.c. Significa che, nonostante l'atto sia stipulato in vita dell'ascendente, ciascun discendente assegnatario sarà considerato proprietario esclusivo dei beni ricevuti sin dal momento dell'apertura della successione, come se non vi fosse mai stato uno stato di comunione ereditaria.
Questo profilo ha riflessi pratici notevoli: i frutti percepiti medio tempore, le azioni di garanzia per evizione (art. 758 c.c.) e le regole sulla rescissione per lesione ultra quartum (art. 763 c.c.) si applicano integralmente. La divisione inter vivos, in altre parole, non è una semplice donazione mascherata, ma conserva il regime tipico della divisione ereditaria.
Tutela dei legittimari e azione di riduzione
La divisione inter vivos non vince la tutela dei legittimari. Se uno dei discendenti riceve beni di valore inferiore alla quota di legittima a lui spettante, potrà esperire l'azione di riduzione ex artt. 553 ss. c.c. nei confronti dei beneficiari di porzioni eccedenti la quota disponibile. Allo stesso modo, le donazioni effettuate dall'ascendente prima dell'atto divisorio dovranno essere considerate ai fini della riunione fittizia (art. 556 c.c.) per verificare il rispetto delle quote di riserva. Particolarmente delicata è l'interazione con la successiva sezione dedicata alla collazione (artt. 737 ss. c.c.): i beni oggetto della divisione inter vivos, in quanto attribuiti a titolo di anticipata divisione successoria, non sono di regola soggetti a collazione, ma la questione richiede un esame caso per caso.
Profili fiscali e di pianificazione patrimoniale
Sul piano fiscale, la divisione inter vivos sconta l'imposta di registro nella misura prevista per gli atti divisori (1% sul valore della massa, con possibili conguagli tassati come trasferimenti) ed è soggetta alle imposte ipotecarie e catastali per la trascrizione e la voltura. Quando, invece, vi siano conguagli in denaro o assegnazioni eccedenti la quota teorica, il fisco riqualifica la parte eccedente come trasferimento oneroso o, secondo i casi, come donazione, con applicazione delle relative imposte.
Sul piano della pianificazione patrimoniale, lo strumento è particolarmente utile per le aziende familiari: l'ascendente imprenditore può trasferire l'azienda o le quote sociali a uno dei figli destinato a proseguire l'attività, compensando gli altri con beni di pari valore (immobili, liquidità, titoli), evitando così di lasciare la comunione ereditaria su un complesso aziendale, situazione che tipicamente paralizza la gestione e moltiplica i contenziosi.
Caso pratico
Tizio, imprenditore individuale, è titolare di un'azienda metalmeccanica, di tre immobili (la villa di famiglia, un appartamento in città e un capannone industriale strumentale all'azienda) e di un portafoglio titoli. Ha tre figli: Caio, ingegnere che lavora già in azienda da dieci anni; Sempronio, medico che esercita autonomamente; Mevia, architetto trasferita all'estero. Per evitare conflitti futuri e garantire la continuità aziendale, Tizio decide di procedere a una divisione inter vivos ex art. 736 c.c.
Con atto pubblico notarile, Tizio assegna a Caio l'azienda e il capannone industriale (valore complessivo 600.000 euro), a Sempronio la villa di famiglia (valore 600.000 euro) e a Mevia l'appartamento in città insieme al portafoglio titoli (valore complessivo 600.000 euro). L'atto, sottoscritto da tutti e tre i figli, viene trascritto presso i registri immobiliari. Alla morte di Tizio, in virtù dell'effetto dichiarativo retroattivo, ciascun figlio sarà considerato proprietario esclusivo dei beni assegnatigli sin dal giorno dell'apertura della successione, senza che si determini alcuna comunione ereditaria sui cespiti già divisi. L'operazione avrà così conseguito l'obiettivo di assicurare la continuità aziendale e di prevenire le tipiche liti tra eredi.
Domande frequenti