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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 758 c.c. Garanzie tra coeredi

In vigore

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

In sintesi

  • L'art. 758 c.c. impone ai coeredi una garanzia reciproca contro le molestie e le evizioni derivanti da cause anteriori alla divisione, anche se manifestatesi successivamente.
  • La garanzia è di fonte legale e non richiede apposita pattuizione; essa opera vicendevolmente tra tutti i coeredi della comunione ereditaria.
  • La garanzia non opera quando: (a) sia stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione; (b) il coerede subisca l'evizione per propria colpa.
  • L'evizione e le molestie da causa anteriore alla divisione ledono l'equilibrio divisionale, che la garanzia mira a ripristinare in proporzione tra i coeredi.
  • La norma tutela la parità di trattamento tra coeredi, in coerenza con l'effetto dichiarativo retroattivo dell'art. 757 c.c.
  • L'art. 759 c.c. completa il quadro disciplinando le modalità di ripartizione del valore del bene evitto e l'ipotesi dell'insolvenza di un coerede.

La garanzia reciproca tra coeredi: ratio e fondamento

L'art. 758 c.c. introduce il principio della garanzia reciproca tra coeredi per le molestie e le evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La norma dispone che «i coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione», salvo le eccezioni espressamente previste. Si tratta di una garanzia di natura legale, automaticamente operante in virtù della divisione ereditaria, senza necessità di apposita previsione contrattuale.

La ratio della disposizione è di chiara evidenza: la divisione ereditaria, pur operando con effetto dichiarativo retroattivo ex art. 757 c.c., presuppone che ciascun coerede riceva una porzione integra e libera da contestazioni preesistenti. Se uno dei beni assegnati a un coerede si rivela viziato da un diritto altrui preesistente alla divisione (un'usucapione completata, un usufrutto non cancellato, un'ipoteca per debiti del defunto non considerati), si determina un evidente squilibrio tra le porzioni: il coerede leso riceve meno di quanto pattuito, mentre gli altri conservano per intero la loro quota.

La garanzia tra coeredi risponde a tale squilibrio mutualizzando il rischio: il valore del bene evitto è ridistribuito tra tutti i coeredi in proporzione alle rispettive quote (art. 759 c.c.). In tal modo, si ripristina l'equilibrio divisionale che la divisione aveva inteso realizzare. Il sistema realizza così un'autentica solidarietà patrimoniale tra coeredi, ancorata al momento dell'apertura della successione.

Ambito oggettivo: molestie ed evizioni da causa anteriore

L'oggetto della garanzia è duplice: le molestie e le evizioni. Le molestie consistono in turbative del godimento del bene, anche non comportanti perdita della proprietà (ad esempio, contestazioni di servitù, di confini, di diritti di passaggio). Le evizioni si articolano in evizioni totali (perdita integrale del bene) e parziali (perdita di una porzione, di un diritto reale parziario o di una facoltà specifica). La norma comprende entrambe le ipotesi, in coerenza con la disciplina generale della garanzia per evizione ex artt. 1483-1486 c.c.

Il presupposto fondamentale è che la causa della molestia o dell'evizione sia anteriore alla divisione. Il momento di riferimento è quello della divisione stessa, ma la causa può ricadere anche in epoca antecedente all'apertura della successione: ad esempio, un'azione di rivendicazione esercitata da un terzo che vanti la proprietà del bene per usucapione iniziata vent'anni prima del decesso. La causa è anteriore alla divisione anche se la sua manifestazione (l'azione giudiziaria, il pronunciamento del giudice) è successiva.

La garanzia non opera, invece, per cause posteriori alla divisione: se l'evizione deriva da un fatto avvenuto dopo la divisione (es. un nuovo provvedimento amministrativo che colpisce il bene, o un'azione esecutiva per debiti contratti dal coerede assegnatario dopo la divisione), il coerede assegnatario subisce il pregiudizio individualmente, senza diritto di garanzia verso gli altri coeredi. Tale limitazione è coerente con la logica della garanzia: essa risarcisce squilibri originari nella divisione, non sopravvenienze incidenti sulla sola sfera del coerede assegnatario.

Le esclusioni della garanzia: clausola espressa e colpa del coerede

L'art. 758, comma 2, c.c. prevede due cause di esclusione della garanzia: «se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa». La prima esclusione richiede una clausola espressa, ossia una previsione testuale, chiara e inequivoca, nell'atto di divisione. Non è sufficiente un comportamento tacito o concludente: la clausola deve risultare in modo formale dal documento divisionale.

La clausola di esclusione è ammessa in virtù del principio di autonomia contrattuale e della natura tendenzialmente disponibile della garanzia tra coeredi. Tuttavia, la giurisprudenza ne richiede un'interpretazione restrittiva: la clausola deve essere specifica e non meramente generica, e deve indicare con chiarezza quali rischi sono esclusi. Una clausola eccessivamente ampia, che escluda qualsiasi garanzia per qualsiasi causa, potrebbe essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto o per contrarietà al principio di buona fede.

La seconda esclusione opera quando l'evizione è dovuta a colpa del coerede. La nozione di colpa è ampia e ricomprende sia la negligenza nella difesa giudiziaria del bene (ad esempio, mancata costituzione in giudizio nell'azione di rivendicazione del terzo) sia la condotta omissiva che ha favorito l'evizione (ad esempio, mancata interruzione del termine di usucapione iniziato dal terzo). In tali casi, il coerede subisce le conseguenze del proprio comportamento, senza poter chiedere garanzia agli altri coeredi.

Distinzione dalla garanzia per evizione del compratore

La garanzia tra coeredi ex art. 758 c.c. presenta affinità con la garanzia per evizione del compratore ex artt. 1483-1486 c.c., ma se ne distingue per importanti aspetti strutturali. Anzitutto, la garanzia tra coeredi opera tra tutti i compartecipi alla divisione, e non solo tra venditore e compratore: è una garanzia mutuale, ciascuno dovendola agli altri in proporzione alle quote.

In secondo luogo, l'evizione tra coeredi è valutata secondo criteri propri della divisione: il valore del bene evitto è ripartito in proporzione alle quote di ciascun coerede al tempo dell'evizione, considerando lo stato dei beni al tempo della divisione (art. 759 c.c.). Si tratta di una disciplina specifica che differisce da quella generale della vendita, in cui il compratore ha diritto al rimborso del prezzo e al risarcimento del danno secondo regole differenti.

In terzo luogo, la garanzia tra coeredi si fonda sul presupposto del rapporto successorio e non su un atto traslativo a titolo oneroso. Si giustifica con l'esigenza di assicurare l'equità della divisione, non con la causa onerosa del contratto di vendita. Tale differente fondamento spiega anche la diversa portata delle esclusioni e dei rimedi.

Modalità di attivazione e onere della prova

Per attivare la garanzia ex art. 758 c.c., il coerede leso deve provare: (a) l'evizione o la molestia subita; (b) il carattere anteriore della causa rispetto alla divisione; (c) l'assenza di colpa propria; (d) l'eventuale insussistenza di clausola di esclusione (oneri probatori a carico di chi invoca tali esclusioni). L'azione di garanzia è esperita verso gli altri coeredi, ciascuno in proporzione alla rispettiva quota, secondo le modalità dell'art. 759 c.c.

Sul piano processuale, è opportuno che il coerede convenuto in giudizio dal terzo per la rivendicazione del bene chiami in causa gli altri coeredi (mediante intervento o garanzia chiamata in causa ex art. 269 c.p.c.), in modo da consentire una pronuncia che coinvolga tutti gli interessati e che statuisca anche sui rapporti interni di garanzia. La mancata chiamata in causa, peraltro, non preclude l'azione successiva di garanzia, ma può influire sui costi processuali e sulla complessiva strategia difensiva.

La prescrizione dell'azione di garanzia tra coeredi segue la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento dell'evizione effettiva o dall'accertamento della molestia. Tale termine è particolarmente rilevante per evitare la decadenza, soprattutto in casi complessi in cui l'evizione si manifesta a distanza di tempo dalla divisione.

Coordinamento con l'art. 757 c.c. e con l'art. 759 c.c.

L'art. 758 c.c. si coordina con l'art. 757 c.c. e con l'art. 759 c.c. in un sistema unitario di tutela degli equilibri divisionali. L'art. 757 c.c. realizza la finzione dichiarativa della titolarità retroattiva; l'art. 758 c.c. introduce la garanzia mutuale contro le perturbazioni esterne; l'art. 759 c.c. ne disciplina le modalità di attuazione concreta.

Il sistema mostra come il legislatore abbia voluto creare un doppio livello di tutela per il coerede: da un lato, l'attribuzione esclusiva retroattiva dei beni assegnati (art. 757 c.c.); dall'altro, la solidarietà patrimoniale tra coeredi contro le perturbazioni esterne preesistenti (artt. 758-759 c.c.). Si tratta di un equilibrio raffinato, che evita di lasciare il singolo coerede esposto al rischio di evizione e che ripristina l'equità divisionale anche in caso di sopravvenienze giuridiche.

Caso pratico

Tizio muore lasciando tre figli, Caio, Sempronio e Mevia, con quote uguali. Tra i beni ereditari vi è un terreno agricolo del valore di 90.000 euro, assegnato in sede divisionale a Sempronio. L'atto di divisione, stipulato per atto notarile il 15 marzo 2024, non contiene clausole di esclusione della garanzia. Sempronio prende possesso del terreno e procede a coltivarlo regolarmente.

Nel marzo 2026, un terzo confinante propone azione di rivendicazione, sostenendo di aver usucapito una porzione del terreno per possesso ultraventennale iniziato nel 2003 (quindi causa anteriore sia alla divisione che alla successione). Il giudizio si conclude nel febbraio 2027 con sentenza che accerta l'usucapione del terzo per una porzione del terreno del valore di 30.000 euro. Sempronio subisce così evizione parziale per una causa anteriore alla divisione.

Per effetto dell'art. 758 c.c., Sempronio può chiedere garanzia a Caio e Mevia. La quota del danno (30.000 euro) viene ripartita tra tutti e tre i coeredi in proporzione alle rispettive quote (un terzo ciascuno): ciascuno sopporta 10.000 euro. Sempronio, che ha subito il danno integrale, ha diritto al rimborso di 20.000 euro complessivamente (10.000 da Caio e 10.000 da Mevia), in modo da equilibrare il pregiudizio. Tale ripartizione viene effettuata secondo le modalità dell'art. 759 c.c., calcolando il valore del bene al tempo dell'evizione e tenendo conto dello stato al tempo della divisione.

Si supponga invece che l'atto di divisione contenesse una clausola espressa di esclusione della garanzia, specificamente riferita ai possibili contenziosi con confinanti. In tal caso, Sempronio non potrebbe invocare l'art. 758 c.c. e dovrebbe sopportare integralmente il danno. Analogamente, se Sempronio non si fosse difeso adeguatamente nel giudizio di rivendicazione (ad esempio, omettendo di costituirsi in giudizio o di produrre prove rilevanti), gli altri coeredi potrebbero eccepire la sua colpa per liberarsi dalla garanzia.

Domande frequenti

Cos'è la garanzia reciproca tra coeredi ex art. 758 c.c.?

È una garanzia di fonte legale che opera tra tutti i coeredi a tutela del singolo che subisca molestie o evizioni su beni assegnati nella divisione, purché la causa sia anteriore alla divisione. Il danno viene ripartito tra tutti i coeredi in proporzione alle rispettive quote, ripristinando l'equilibrio divisionale.

Quali sono le cause che escludono la garanzia?

L'art. 758, comma 2, c.c. prevede due esclusioni: (a) presenza di una clausola espressa nell'atto di divisione; (b) evizione subita per colpa del coerede (es. negligenza nella difesa giudiziaria del bene). L'onere della prova delle esclusioni grava sui coeredi che le invocano.

La garanzia opera anche per cause emerse dopo la divisione?

No, salvo che la causa sia anteriore alla divisione. È la causa, non la manifestazione, che deve precedere temporalmente la divisione. Ad esempio, un'azione di usucapione esercitata dopo la divisione, ma fondata su un possesso iniziato anni prima, è coperta dalla garanzia.

Cosa si intende per «molestia» nell'art. 758 c.c.?

Per molestia si intende ogni turbativa del godimento del bene assegnato, anche non comportante perdita della proprietà: contestazioni di servitù, di diritti di passaggio, di confini, di limiti di edificabilità. La nozione è più ampia di quella di evizione e comprende perturbazioni giuridiche di varia natura.

Come si attiva concretamente l'azione di garanzia?

Il coerede leso agisce verso gli altri coeredi, ciascuno per la sua quota proporzionale, secondo le modalità dell'art. 759 c.c. È opportuno chiamare in causa gli altri coeredi nel giudizio promosso dal terzo (art. 269 c.p.c.), ma è ammessa anche un'azione autonoma successiva, soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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