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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 c.c. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 146 - Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare→Cod. civ. art. 148 - Articolo 148 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice→Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio→Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen→Art. 150 Codice Civile: Separazione personale→Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie→Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il matrimonio obbliga entrambi i coniugi a mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità e aspirazioni.
Ratio
L'art. 147 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi gli obblighi fondamentali verso la prole, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 30 Cost., che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma, nel testo vigente a seguito della riforma operata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, coordina la disciplina del matrimonio con quella della filiazione, unificando la condizione giuridica dei figli nati nel matrimonio e fuori di esso.Analisi
La norma individua quattro obblighi distinti ma interconnessi: il mantenimento (obbligo economico di provvedere ai bisogni materiali del figlio), l'istruzione (garantire l'accesso all'educazione formale), l'educazione (trasmissione di valori e formazione della personalità) e l'assistenza morale (sostegno affettivo e psicologico). Il parametro del rispetto delle «capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni» del figlio introduce un elemento personalistico che limita la discrezionalità genitoriale. Il rinvio all'art. 315-bis c.c. integra la disposizione con i diritti del figlio, creando un sistema bilaterale di diritti e doveri. L'obbligo di mantenimento persiste oltre la maggiore età del figlio finché questi non raggiunga l'indipendenza economica, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.Quando si applica
La norma si applica ai coniugi in costanza di matrimonio e anche in caso di separazione, divorzio o cessazione dell'unione civile, poiché gli obblighi verso i figli sono indipendenti dalle vicende del rapporto coniugale. Gli obblighi permangono fino all'autosufficienza economica del figlio.Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 30 Cost. (obbligo dei genitori verso i figli), l'art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio), l'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), l'art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione), l'art. 143, comma 3, c.c. (contributo al mantenimento della famiglia) e l'art. 146, comma 3, c.c. (sequestro dei beni a garanzia degli obblighi di cui all'art. 147).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 145/2020
La Corte costituzionale ribadisce che il mantenimento dei figli minori rientra nel dovere di assistenza materiale imposto dagli artt. 30 Cost. e 147 cod. civ. ed è indispensabile per lo sviluppo della personalità del minore. La pronuncia, esaminando l'art. 709-ter c.p.c., conferma che le sanzioni amministrative ivi previste non colpiscono il mero inadempimento dell'obbligo di mantenimento (già sanzionato penalmente), ma le condotte pregiudizievoli infungibili in materia di responsabilità genitoriale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio, coniugi, hanno tre figli
Entrambi sono tenuti a mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli secondo le loro capacità e le aspirazioni dei minori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 315-bis c.c. (diritti del fanciullo).
Caso 2: Caso 2
Sempronio desiderebbe avviare il figlio all'università, mentre Filano ritiene opportuna una scuola professionale. L'obbligo di istruzione va assolto secondo le capacità e inclinazioni del minore, non secondo il solo desiderio di un genitore.
Caso 3: Mevio è artigiano con redditi modesti
Nonostante le limitazioni economiche, Mevio è comunque obbligato a concorrere al mantenimento, istruzione e assistenza morale dei figli nella misura proporzionale alle sue possibilità lavorative, come sancito dall'art. 143 c.c.
Domande frequenti
L'obbligo di mantenimento dei figli cessa con la maggiore età?
No, secondo la giurisprudenza costante l'obbligo di mantenimento persiste fino a quando il figlio non raggiunge l'autosufficienza economica, indipendentemente dal compimento dei diciotto anni.
I genitori separati o divorziati sono ancora soggetti agli obblighi dell'art. 147 c.c.?
Sì, gli obblighi verso i figli sorgono dalla filiazione e sono indipendenti dalle vicende del rapporto coniugale. Separazione e divorzio incidono sulle modalità di adempimento, non sulla sussistenza degli obblighi.
Un genitore può scegliere liberamente il percorso educativo del figlio?
La discrezionalità genitoriale è limitata dal rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, come espressamente previsto dall'art. 147 c.c. e dall'art. 315-bis c.c.
L'obbligo di assistenza morale ex art. 147 c.c. ha rilevanza giuridica autonoma?
Sì, l'assistenza morale è un obbligo distinto dal mantenimento economico e dall'istruzione. La sua violazione sistematica può rilevare nell'ambito dei procedimenti di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'art. 147 c.c. si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì, a seguito della riforma della filiazione del 2013 (d.lgs. n. 154/2013), la condizione giuridica dei figli è unificata: gli obblighi dei genitori sono identici indipendentemente dal fatto che i figli siano nati nel matrimonio o fuori di esso.
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