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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 TER c.c. [Cittadinanza della moglie] (1)
Articolo abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 143-bis - Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Cod. civ. art. 144 - Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi→Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti→Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice→Art. 141 Codice Civile: Competenza→Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare→Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di→Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 143-ter c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 143-ter c.c. è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) e successivamente abrogato nel quadro del complessivo riordino della disciplina matrimoniale e dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La norma si inseriva nel contesto delle disposizioni sui diritti e doveri reciproci dei coniugi, oggi rimodulato dal legislatore in senso più organico.Analisi
L'abrogazione dell'articolo comporta la cessazione di qualsiasi effetto giuridico riconducibile alla disposizione. In assenza del testo normativo originario, non è possibile ricostruire analiticamente il contenuto precettivo della norma; si può tuttavia affermare che la soppressione rientra in un processo di semplificazione e razionalizzazione del corpus normativo civilistico in materia familiare, avviato con le riforme degli anni Settanta e proseguito con interventi successivi, tra cui il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha uniformato la disciplina della filiazione.Quando si applica
L'articolo non è applicabile: non produce effetti giuridici e non può essere invocato in giudizio né in sede stragiudiziale. Le fattispecie rilevanti in materia di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dagli artt. 143, 144, 145 e seguenti del codice civile.Connessioni
Il riferimento sistematico va agli artt. 143, 144 e 145 c.c., che disciplinano i diritti e doveri reciproci dei coniugi e l'indirizzo della vita familiare. Rileva inoltre il d.lgs. n. 154/2013 in materia di filiazione.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 258/1982
Il Tribunale di Grosseto sollevo' questione di legittimità costituzionale sull'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della donna straniera che sposava un cittadino italiano, in relazione anche all'art. 143 ter c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. La Corte ritenne la questione rilevante e non manifestamente infondata, evidenziando la posizione di inferiorità della moglie rispetto al marito straniero, che non subiva analogo automatismo.
Domande frequenti
L'art. 143-ter c.c. è ancora in vigore?
No, l'articolo è stato abrogato e non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento vigente.
A quale norma bisogna fare riferimento al posto dell'art. 143-ter c.c.?
Occorre riferirsi alle disposizioni vigenti in materia di diritti e doveri dei coniugi, in particolare agli artt. 143, 144 e 145 c.c.
L'abrogazione di una norma ne cancella gli effetti già prodotti in passato?
In linea generale, l'abrogazione opera pro futuro: i rapporti giuridici sorti sotto la vigenza della norma abrogata restano regolati dalla disciplina previgente, salvo disposizione contraria del legislatore.
Dove si collocava sistematicamente l'art. 143-ter c.c.?
L'articolo era collocato nella sezione del codice civile dedicata ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, tra gli artt. 143 e 144 c.c.
L'abrogazione è esplicita o implicita?
L'articolo risulta formalmente abrogato, ossia eliminato con un atto legislativo che ne ha espressamente soppresso la vigenza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate