Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

In sintesi

  • La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito: il cognome personale non viene sostituito ma integrato.
  • Il cognome maritale si conserva durante lo stato vedovile.
  • Con il passaggio a nuove nozze il cognome del marito defunto viene perso, sostituendosi quello del nuovo coniuge.
  • La norma, introdotta nel 1942, riflette un'impostazione tradizionale del cognome coniugale oggi in parte superata dalla giurisprudenza costituzionale.
  • La Corte Costituzionale (sent. n. 131/2022) ha aperto a un ripensamento sistematico del cognome familiare, anche se l'art. 143-bis c.c. rimane formalmente vigente.
Indice dei contenuti

Stabilisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, conservandolo durante la vedovanza fino a nuove nozze.

Ratio

L'art. 143-bis c.c. risponde alla tradizionale concezione del matrimonio come istituto che unifica la famiglia sotto un'identità cognominale comune, facente capo al marito. La moglie non perde il proprio cognome ma lo integra con quello del marito, a testimonianza dell'appartenenza alla nuova famiglia. La conservazione del cognome maritale durante la vedovanza tutela l'identità acquisita dalla donna e la continuità del nucleo familiare anche dopo la morte del coniuge.

Analisi

La norma configura un effetto automatico del matrimonio, non dipendente dalla volontà dei coniugi: la moglie aggiunge (non sceglie di aggiungere) il cognome del marito. Questa automaticità è stata progressivamente messa in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, ha dichiarato incostituzionale la norma sull'attribuzione automatica del cognome paterno ai figli (artt. 262 e 299 c.c.), affermando il principio della scelta consensuale. Il legislatore, con la legge 5 maggio 2022 n. 55 e il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha riformato il regime del cognome dei figli ma non ha ancora novellato l'art. 143-bis c.c., che rimane formalmente vigente.

Quando si applica

La norma si applica: (i) al momento della celebrazione del matrimonio, determinando l'automatica aggiunta del cognome del marito a quello della moglie; (ii) durante la vedovanza, consentendo la conservazione del cognome acquisito; (iii) al momento di nuove nozze, determinando la sostituzione del cognome del precedente marito con quello del nuovo coniuge.

Connessioni

Art. 143 c.c. (diritti e doveri dei coniugi); art. 156-bis c.c. (cognome in caso di separazione); art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898 (cognome dopo il divorzio); artt. 262 e 299 c.c. (cognome dei figli, riformati dal d.lgs. n. 149/2022); Corte Cost. sent. n. 131/2022; d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (anagrafe della popolazione residente).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 61/2006

INAMMISSIBILITÀ

Pur riconoscendo che l'automatica attribuzione del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più coerente con il principio di uguaglianza fra i coniugi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 143-bis, 236, 237, 262, 299 c.c. perché l'intervento richiesto avrebbe imposto scelte di sistema riservate al legislatore. La riforma è poi giunta con la sentenza 131/2022.

Casi pratici

Caso 1: Tizio sposa Caio

Caio assume il cognome di Tizio e continua a usarlo durante tutto il matrimonio e anche dopo la vedovanza, fintantoché non si risposa.

Caso 2: Sempronio moglie aggiunge al suo cognome quello di Filano marito

Se Sempronio rimane vedova, conserva il doppio cognome Sempronio-Filano indefinitamente, a meno che non contragga nuove nozze.

Caso 3: Mevio moglie acquisisce il cognome marital di Tizio

Se si risposa con Caio, cessa di usare il cognome di Tizio e aggiunge quello di Caio, abbandonando l'uso del precedente cognome coniugale.

Domande frequenti

La moglie perde il proprio cognome con il matrimonio?

No. L'art. 143-bis c.c. prevede che la moglie aggiunga il cognome del marito al proprio, che rimane invariato. Si tratta di un'integrazione, non di una sostituzione.

La moglie può scegliere di non usare il cognome del marito?

La norma non prevede una facoltà di rinuncia espressa. Nella pratica molte donne non usano il cognome maritale nei documenti informali, ma sul piano anagrafico l'aggiunta è automatica ai sensi dell'art. 143-bis c.c.

Cosa succede al cognome maritale in caso di separazione?

In caso di separazione legale la moglie conserva il cognome del marito, salvo che il tribunale, su istanza di quest'ultimo, ne disponga la revoca per gravi motivi (art. 156-bis c.c.).

E in caso di divorzio?

Con il divorzio la moglie perde il cognome del marito. Il tribunale può tuttavia autorizzarne la conservazione, su richiesta della donna, quando vi sia un interesse apprezzabile della stessa o dei figli (art. 5 l. n. 898/1970).

L'art. 143-bis c.c. è ancora in vigore dopo le riforme del 2022?

Sì, è formalmente vigente. Le riforme del 2022 hanno modificato il regime del cognome dei figli ma non hanno novellato l'art. 143-bis c.c., che rimane soggetto al dibattito dottrinale e giurisprudenziale in corso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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