Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo
In vigore
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Ratio della norma
L'art. 5 c.c. esprime una scelta di fondo del legislatore del 1942: il corpo umano non è nella piena disponibilità del singolo, perché l'integrità fisica è considerata anche un interesse della collettività. La norma non nega la libertà individuale, ma la delimita: il consenso del soggetto è condizione necessaria ma non sufficiente per la liceità dell'atto. Ciò riflette una concezione del corpo come bene giuridico che trascende la sfera puramente privata, collocandosi all'incrocio tra diritto privato, ordine pubblico e principi etici codificati.
Analisi del testo
Il testo individua due distinte cause di illiceità. La prima è oggettiva: la diminuzione permanente dell'integrità fisica. Il requisito della permanenza è decisivo: un'alterazione temporanea — come un prelievo di sangue o un tatuaggio rimovibile — non rientra nel divieto. La permanenza va intesa come irreversibilità o difficilmente reversibilità dell'effetto sull'organismo. La seconda causa è più ampia e residuale: la contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Quest'ultima clausola ha natura aperta e consente all'interprete di adeguare la norma all'evoluzione dei costumi e dei valori sociali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un soggetto acconsenta a un atto che incide sul proprio corpo. In linea generale, sono considerati leciti: il tatuaggio (salvo menomazioni), il piercing, gli interventi di chirurgia estetica che non comportino perdita definitiva di funzionalità, il prelievo di sangue. Sono invece tipicamente problematici gli atti che producano l'ablazione o la compromissione permanente di organi o funzioni corporee senza giustificazione terapeutica. La donazione di organi da vivente è ammessa in via eccezionale da leggi speciali che stabiliscono presupposti e controlli stringenti.
Connessioni con altre norme
L'art. 5 c.c. va letto in collegamento con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Si connette inoltre all'art. 13 Cost. (libertà personale) e, sul versante penale, agli artt. 582 e ss. c.p. in materia di lesioni personali: il consenso del soggetto può escludere l'antigiuridicità penale solo nei limiti in cui l'atto sia civilmente lecito ai sensi dell'art. 5. Rilevano altresì la legge sul trapianto di organi e tessuti e la normativa sulla donazione del sangue.
Domande frequenti
Cosa vieta esattamente l'art. 5 del Codice Civile?
La norma vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, oppure che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Il consenso del soggetto non è sufficiente da solo a rendere lecito l'atto.
Il tatuaggio è vietato dall'art. 5 c.c.?
In linea generale no. Il tatuaggio non è considerato una diminuzione permanente dell'integrità fisica nel senso rilevante per la norma, poiché non pregiudica funzioni organiche. Salvo casi particolari, è ritenuto un atto lecito di disposizione del proprio corpo.
La chirurgia estetica è lecita secondo l'art. 5 c.c.?
Tipicamente sì, se l'intervento non compromette funzioni corporee essenziali e viene eseguito con il consenso informato del paziente nel rispetto delle regole dell'arte medica. La modifica estetica permanente, da sola, non integra il divieto della norma secondo l'orientamento prevalente.
La donazione di organi da vivente è vietata dall'art. 5 c.c.?
In linea di principio, la donazione di un organo comporterebbe una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Tuttavia, leggi speciali derogano espressamente all'art. 5 c.c., consentendo la donazione a determinate condizioni e con specifici controlli.
Cosa significa 'diminuzione permanente dell'integrità fisica'?
Si intende tipicamente un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'organismo, come la perdita di un organo o di una funzione corporea. Le modifiche temporanee o reversibili — come un prelievo di sangue — non rientrano nel divieto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.