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Art. 146 c.c. Allontanamento dalla residenza familiare
In vigore
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il coniuge che si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta di rientrare perde il diritto all'assistenza morale e materiale.
Ratio
L'art. 146 c.c. svolge una funzione sanzionatoria nei confronti del coniuge che viola unilateralmente gli obblighi derivanti dal matrimonio, abbandonando la residenza familiare senza giustificazione e rifiutando di tornare. La norma bilancia la tutela dell'unità familiare con il riconoscimento delle giuste cause di allontanamento, evitando che la previsione si traduca in una coercizione indiretta a permanere in una situazione di crisi matrimoniale formalmente non ancora dichiarata.Analisi
Il primo comma individua due presupposti cumulativi per la sospensione del diritto all'assistenza: l'allontanamento senza giusta causa e il rifiuto di rientrare. La sospensione non è automatica ma richiede la sussistenza di entrambe le condizioni. Il secondo comma tipizza la giusta causa più rilevante nella pratica: la proposizione di una domanda giudiziale di crisi coniugale. Questa previsione impedisce che il coniuge che ha avviato un procedimento di separazione o divorzio venga privato dell'assistenza per il solo fatto di essersi allontanato. Il terzo comma introduce la misura cautelare del sequestro dei beni, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento ex art. 143, comma 3, e di quelli verso i figli ex art. 147 c.c.Quando si applica
La norma si applica in costanza di matrimonio, prima che sia intervenuta una pronuncia di separazione o di scioglimento del vincolo. La fattispecie richiede che la residenza familiare sia stata previamente fissata ai sensi dell'art. 144 c.c.Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 143 c.c. (obblighi reciproci dei coniugi), l'art. 144 c.c. (residenza familiare), l'art. 147 c.c. (doveri verso i figli) e le disposizioni sulla separazione personale (artt. 150 ss. c.c.). Rileva inoltre l'art. 670 c.p.c. in tema di sequestro giudiziario e conservativo.Domande frequenti
Il coniuge separato di fatto perde sempre il diritto all'assistenza?
No: la sospensione opera solo se l'allontanamento è avvenuto senza giusta causa e il coniuge rifiuta di rientrare. Se vi è una giusta causa, come la proposizione di una domanda di separazione, il diritto non è sospeso.
Cosa costituisce 'giusta causa' di allontanamento secondo l'art. 146 c.c.?
Il secondo comma tipizza espressamente come giusta causa la proposizione della domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La giurisprudenza riconosce giusta causa anche in altre situazioni gravi, come la violenza domestica.
Il sequestro dei beni previsto dall'art. 146 c.c. è automatico?
No, il giudice lo dispone discrezionalmente in base alle circostanze del caso concreto, valutando la necessità di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli.
L'art. 146 c.c. si applica anche dopo la separazione?
No, la norma opera in costanza di matrimonio. Dopo la separazione, i diritti e doveri tra coniugi sono regolati dalle disposizioni sulla separazione personale e dai provvedimenti del giudice o dagli accordi tra le parti.
Un coniuge può allontanarsi dalla casa familiare per sfuggire a situazioni di violenza?
Sì, la giurisprudenza riconosce che situazioni di violenza o di grave pregiudizio costituiscono giusta causa di allontanamento, escludendo la sospensione del diritto all'assistenza prevista dall'art. 146 c.c.
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