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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 141 c.c. – Competenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 140 - Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di→Cod. civ. art. 142 - Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi→Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi→Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie→Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni→Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen→Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Attribuisce al tribunale la competenza per i reati previsti nella sezione penale del Libro I del Codice Civile in materia matrimoniale.
Ratio
La scelta di attribuire la competenza al tribunale riflette la volontà del legislatore del 1942 di riservare a un organo collegiale professionale la cognizione di illeciti che, pur sanzionati con pene relativamente lievi, investono interessi fondamentali dell'ordinamento matrimoniale e dello stato civile delle persone.Analisi
L'art. 141 c.c. costituisce una norma processuale atipica, inserita nel corpo del Codice Civile ma destinata a disciplinare la competenza in sede penale. Con l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989 e delle successive riforme ordinamentali, la disposizione deve essere interpretata in coordinamento sistematico con gli artt. 6 ss. c.p.p., che regolano la competenza per materia. Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, come quella di cui all'art. 140 c.c., la competenza sarebbe in astratto del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 274/2000; tuttavia la norma speciale del codice civile depone per la competenza del tribunale, ferma restando la prevalenza delle norme processuali generali sopravvenute.Quando si applica
La norma si applica ogni volta che venga promossa un'azione penale per uno dei reati previsti dagli artt. 134-140 c.c., determinando la competenza del tribunale come giudice naturale precostituito.Connessioni
Artt. 134-140 c.c. (fattispecie penali matrimoniali); art. 142 c.c. (clausola di sussidiarietà); artt. 6 ss. c.p.p. (competenza per materia); art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (competenza penale del giudice di pace).Casi pratici
Caso 1: Tizio contesta il matrimonio di Caio per omissione di pubblicazione
La denuncia ai carabinieri viene trasmessa al tribunale civile (non penale), poiché il tribunale ha competenza esclusiva per i reati matrimoniali.
Caso 2: Caso 2
Sempronio denuncia all'autorità che Filano ha celebrato matrimonio con lei nonostante bigamia. Solo il tribunale (non la questura o la procura) può decidere in merito, nel procedimento penale davanti ai giudici civili.
Caso 3: Caso 3
Mevio ricorre al tribunale per sanzionare l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato matrimonio senza testimoni, secondo le competenze previste dall'art. 141 c.c.
Domande frequenti
Quale giudice è competente per i reati matrimoniali del Codice Civile?
L'art. 141 c.c. attribuisce la competenza al tribunale ordinario, escludendo quella di organi giurisdizionali diversi.
Quali reati rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 141 c.c.?
I reati previsti dagli artt. 134-140 c.c., ossia le fattispecie penali relative alla celebrazione di matrimoni in presenza di impedimenti o in violazione di divieti previsti dal Libro I del Codice Civile.
La norma è ancora attuale dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989?
La norma è formalmente vigente, ma deve essere coordinata con le disposizioni processuali sopravvenute. In caso di contrasto, le norme processuali generali prevalgono, salvo che l'art. 141 c.c. sia qualificato come norma speciale.
Il tribunale giudica in composizione monocratica o collegiale?
Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, come quella ex art. 140 c.c., il tribunale giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 33-ter c.p.p.
L'art. 141 c.c. disciplina anche la competenza territoriale?
No. La norma si limita a fissare la competenza per materia (tribunale); la competenza territoriale è determinata secondo le regole generali del codice di procedura penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate