← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 c.c. Altre infrazioni

In vigore

È punito con l’ammenda stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

In sintesi

  • L'art. 138 c.c. funge da clausola generale residuale per le infrazioni dell'ufficiale dello stato civile in materia matrimoniale non previste dagli artt. 135-137 c.c.
  • La sanzione applicabile è la medesima ammenda dell'art. 135 c.c. (L. 40.000-200.000, rivalutata).
  • Le violazioni tipizzate espressamente richiamate sono quelle agli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 c.c.
  • La clausola «qualsiasi altra infrazione» rende la norma applicabile anche a condotte non espressamente elencate, purché non sanzionate da una norma speciale della stessa sezione.

Norma di chiusura che sanziona l'ufficiale dello stato civile per ogni violazione delle disposizioni matrimoniali non espressamente punita da norme specifiche.

Ratio
Il legislatore del 1942 ha inteso garantire la completezza del sistema sanzionatorio a presidio delle formalità matrimoniali. L'art. 138 c.c. evita che violazioni procedurali, pur significative per la regolarità degli atti di stato civile, restino prive di conseguenze solo perché non espressamente tipizzate. La norma risponde a un'esigenza di effettività della tutela dell'ordine pubblico matrimoniale.
Analisi
La disposizione opera su due livelli. Il primo è un rinvio esplicito a una serie di articoli del codice civile (93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110, 112), che disciplinano rispettivamente: la pubblicazione (93, 95), i documenti e le verifiche preliminari (98, 99), la competenza e i testimoni (106, 107), la celebrazione (108, 109, 110) e la trascrizione (112). Il secondo è una clausola aperta («qualsiasi altra infrazione») che copre ogni comportamento dell'ufficiale non espressamente sanzionato da norme speciali della sezione. Il criterio di residualità è chiaro: la norma speciale (artt. 135, 136, 137) prevale; in assenza di norma speciale, si applica l'art. 138.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta l'ufficiale dello stato civile violi una delle disposizioni richiamate o commetta una qualsiasi altra irregolarità procedimentale in materia matrimoniale, purché non sia già prevista una sanzione ad hoc nella medesima sezione (artt. 135-137 c.c.).
Connessioni
La norma dialoga con l'intero arco delle disposizioni sulla celebrazione del matrimonio civile (artt. 93-112 c.c.) e con il d.P.R. 396/2000. In sede applicativa, l'identificazione della norma speciale prevalente richiede un'analisi sistematica delle fattispecie già tipizzate negli artt. 135-137 c.c.

Domande frequenti

Quali sono le disposizioni sulla celebrazione citate nell'articolo 138?

L'art. 138 rimanda agli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112, che disciplinano pubblicazioni, revoca, iscrizione, redazione atto e comunicazioni.

Quale ammenda si applica per contravvenzione?

La stessa ammenda dell'articolo 135, ossia euro 20 a euro 103, salvo non sia prevista una pena speciale per l'infrazione specifica.

L'infrazione invalida il matrimonio?

Generalmente no, se il matrimonio è stato celebrato in sostanza. La sanzione colpisce l'irregolarità procedimentale, non la validità sostanziale del vincolo.

Chi è obbligato a denunciare l'infrazione?

Gli interessati possono denunciare, oppure l'autorità pubblica procede d'ufficio se a conoscenza della contravvenzione durante controlli ispettivi.

Qual è il termine di prescrizione per questa sanzione?

Le sanzioni amministrative hanno generalmente termine di prescrizione biennale dalla data della violazione, salvo diverse disposizioni di legge speciale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.