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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 143 CCII – Rapporti processuali

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

In sintesi

  • Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al curatore.
  • Il debitore può intervenire in giudizio solo per questioni dalle quali possa dipendere una imputazione di bancarotta a suo carico, o nei casi previsti dalla legge.
  • L’apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione automatica del processo in corso; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice.
Inquadramento sistematico

L’art. 143 CCII regola la posizione processuale del curatore e del debitore nei giudizi civili pendenti o instaurabili in relazione a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale. La norma si colloca nella Sezione II del Capo I, Titolo V CCII, dedicata agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore, e costituisce la trasposizione sistematica, con alcune precisazioni innovative, dell’art. 43 della legge fallimentare (R.D. 267/1942, abrogato ex art. 389 CCII).

La sostituzione processuale del curatore

Il comma 1 stabilisce il principio cardine: nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, sta in giudizio il curatore. Si realizza una sostituzione processuale necessaria: il curatore agisce in nome proprio per conto della massa dei creditori, quale titolare di una legittimazione straordinaria riconosciuta ex lege. Il presupposto applicativo è duplice: (i) la controversia deve riguardare un rapporto di diritto patrimoniale; (ii) tale rapporto deve essere compreso nella liquidazione giudiziale, e dunque non deve rientrare tra i beni e i diritti esclusi dalla massa attiva ai sensi dell’art. 142 CCII. La locuzione «anche in corso» precisa che la sostituzione opera non solo nei giudizi da instaurare, ma anche in quelli già pendenti al momento dell’apertura della procedura, con le modalità di interruzione e riassunzione disciplinate dal comma 3.

L’intervento residuale del debitore

Il comma 2 ammette l’intervento del debitore nel giudizio, in deroga alla regola generale della sostituzione integrale, in due sole ipotesi tassative: (i) per le questioni «dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta» a suo carico; (ii) nei casi in cui l’intervento sia «previsto dalla legge». La prima ipotesi tutela il diritto di difesa del debitore in relazione a conseguenze di natura penale: sarebbe irragionevole privarlo di ogni voce nel giudizio civile da cui potrebbero discendere accertamenti rilevanti ai fini della bancarotta. La seconda ipotesi rinvia a previsioni normative specifiche, tra cui si segnalano quelle in materia di diritti personalissimi e di rapporti esclusi dalla liquidazione. L’intervento del debitore è facoltativo: il debitore può intervenire, non è obbligato.

L’interruzione del processo e il termine di riassunzione

Il comma 3 disciplina l’effetto processuale dell’apertura della liquidazione giudiziale sui giudizi in corso: il processo si interrompe automaticamente. Il meccanismo ricalca quello previsto dall’art. 43, terzo comma, l.fall. come riformato nel 2006, con una precisazione rilevante sul dies a quo del termine di riassunzione: il termine decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice del processo interrotto, non dall’apertura della liquidazione giudiziale. L’orientamento prevalente, già formatosi sull’analoga previsione dell’art. 43 l.fall., ritiene che l’interruzione sia automatica per effetto dell’apertura della procedura, ma che il termine per la riassunzione inizi a decorrere solo dalla dichiarazione giudiziale, in applicazione del principio per cui il decorso di un termine processuale presuppone la conoscibilità legale dell’evento che lo origina. La riassunzione compete al curatore per le controversie attive, o alle controparti del debitore per quelle passive.

Coordinamento con l’art. 142 CCII e questioni di legittimazione

La disposizione va coordinata con l’art. 142 CCII, che definisce l’oggetto della liquidazione giudiziale e individua i beni esclusi dalla massa attiva. Per i rapporti esclusi ex art. 142, comma 2 (beni e diritti di natura strettamente personale, assegni aventi carattere alimentare, ecc.), il debitore conserva la propria legittimazione processuale ordinaria, senza necessità di intervento del curatore. La verifica caso per caso dell’ambito di applicazione dell’art. 143 è pertanto essenziale per individuare correttamente il soggetto legittimato a stare in giudizio.

Domande frequenti

Chi rappresenta il debitore in giudizio dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?

Il curatore subentra nella legittimazione processuale per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale (art. 143, comma 1 CCII).

Il debitore può partecipare ai giudizi civili durante la liquidazione giudiziale?

Solo in via eccezionale: per questioni da cui possa dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico, o nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 143, comma 2 CCII).

Cosa succede ai processi civili in corso quando si apre la liquidazione giudiziale?

Il processo si interrompe automaticamente. Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione del giudice, non dall’apertura della procedura.

L’interruzione del processo per apertura della liquidazione giudiziale è automatica o deve essere dichiarata?

L’interruzione è automatica all’apertura della procedura, ma il termine per riassumere decorre solo dalla dichiarazione del giudice del processo interrotto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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