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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 142 CCII – Beni del debitore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

In sintesi

  • La sentenza che apre la liquidazione giudiziale produce dalla sua data lo spossessamento del debitore, privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti.
  • Rientrano nella massa attiva anche i beni sopravvenuti durante la procedura, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione.
  • Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare all’acquisizione di beni quando i costi superino il presumibile valore di realizzo.
  • Si tratta dello spossessamento attenuato di matrice fallimentare, conservato dal CCII con funzione di tutela della par condicio creditorum.
  • Sono esclusi dalla liquidazione i beni personalissimi, i diritti di natura strettamente personale e quanto previsto dall’art. 146 CCII.
Natura e funzione dello spossessamento

L’articolo 142 CCII disciplina uno degli effetti più caratterizzanti dell’apertura della liquidazione giudiziale: lo spossessamento del debitore, ossia la privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni. La disposizione riproduce sostanzialmente il previgente art. 42 L. fall., con l’adeguamento terminologico imposto dall’art. 349 CCII (sostituzione del termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale»). La funzione dell’istituto è duplice: da un lato, garantire la par condicio creditorum attraverso la sottrazione del patrimonio del debitore alla sua disponibilità individuale; dall’altro, consentire al curatore di gestire e liquidare la massa attiva secondo le regole della procedura concorsuale, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. L’orientamento prevalente qualifica lo spossessamento come effetto di natura non traslativa: il debitore conserva la titolarità formale dei beni, ma ne è privato dei poteri gestori e dispositivi, che si trasferiscono in capo al curatore quale gestore della massa.

Decorrenza e ambito oggettivo dello spossessamento

Il primo comma fissa con precisione il momento di decorrenza dello spossessamento: la data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di un effetto ipso iure, che non richiede ulteriori atti esecutivi e che opera sull’intero patrimonio del debitore esistente a quella data. Restano coinvolti tutti i beni - mobili, immobili, mobili registrati, partecipazioni sociali, crediti, diritti reali e di garanzia - salvo le esclusioni previste dall’art. 146 CCII (beni e diritti di natura strettamente personale, assegni alimentari, beni costituiti in fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c., crediti per stipendi e pensioni nei limiti del necessario al sostentamento del debitore e della famiglia). Tizio imprenditore individuale dichiarato in liquidazione giudiziale perde la disponibilità dell’azienda, degli immobili strumentali, dei conti correnti, ma conserva i beni di uso strettamente personale e l’assegno alimentare eventualmente disposto dal giudice delegato.

Beni sopravvenuti durante la procedura

Il secondo comma estende lo spossessamento ai beni che pervengono al debitore durante la procedura. La regola attua il principio di universalità della liquidazione giudiziale, secondo cui la massa attiva si arricchisce di tutto quanto entri nel patrimonio del debitore fino alla chiusura della procedura. Vi rientrano, secondo l’orientamento prevalente, i beni acquistati a titolo originario, le successioni, le donazioni, le liberalità, gli incrementi patrimoniali derivanti da rapporti pendenti, i frutti dei beni già appresi. La norma prevede tuttavia un correttivo equitativo: dal valore dei beni sopravvenuti si detraggono le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione. Si tratta di una previsione che evita arricchimenti ingiustificati della massa a danno del debitore o di terzi che abbiano sostenuto spese necessarie. Si pensi a Caio, dichiarato in liquidazione, che eredita un immobile gravato da ipoteca e da spese condominiali arretrate: la massa apprenderà il bene, ma dovrà tenere conto delle passività direttamente connesse.

Esclusione dei redditi da lavoro e dei diritti personalissimi

L’art. 142 va letto in coordinamento con l’art. 146 CCII, che individua i beni esclusi dallo spossessamento. La distinzione di maggiore rilievo riguarda i redditi da lavoro autonomo o dipendente: secondo l’orientamento prevalente, tali redditi sono sottratti alla liquidazione nei limiti del necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fermo restando il potere del giudice delegato di determinare in concreto il quantum disponibile per la massa. La giurisprudenza tende a interpretare in senso restrittivo le esclusioni, escludendo dalla massa solo quanto strettamente personale (vestiario, oggetti di uso quotidiano, documenti) e quanto espressamente sottratto dalla legge (assegni di mantenimento, indennità di natura risarcitoria di danno alla persona, polizze vita nei limiti dell'art. 1923 c.c.). Sempronio professionista in liquidazione conserva la titolarità dello studio quale bene aziendale, ma percepisce i compensi maturati per prestazioni successive all’apertura della procedura nei limiti delle esigenze familiari, salva diversa determinazione del giudice delegato.

La rinuncia all’acquisizione: ratio e disciplina

Il terzo comma introduce un istituto di razionalizzazione economica della procedura: la rinuncia all’acquisizione da parte del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, quando i costi di acquisto e conservazione del bene superino il presumibile valore di realizzo. La norma riprende e sviluppa il previgente art. 42, comma terzo, L. fall., conferendo dignità sistematica a una prassi già consolidata nella prassi fallimentare. La ratio è evidente: evitare che la massa si arricchisca di beni anti-economici, che richiederebbero esborsi prededucibili (custodia, assicurazione, manutenzione, oneri tributari) superiori al ricavato della loro liquidazione. Si pensi a immobili gravati da ipoteche capienti, partecipazioni in società decotte, automezzi obsoleti, magazzini di merci deperibili. Il curatore, valutati i costi e i benefici, può decidere di rinunciare all’apprensione, riconsegnando di fatto il bene alla disponibilità del debitore o dei terzi titolari di diritti reali di garanzia.

Procedura e effetti della rinuncia

La rinuncia richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori, in quanto atto di disposizione patrimoniale di rilevanza non secondaria. La dottrina maggioritaria ritiene che la decisione del comitato debba essere motivata, sulla base di una relazione del curatore che illustri il rapporto costi-benefici e le ragioni dell’antieconomicità. Una volta autorizzata, la rinuncia produce l’effetto di sottrarre il bene al regime di spossessamento: il debitore riprende l’amministrazione e la disponibilità, fermi restando i diritti dei creditori titolari di garanzie reali, che potranno procedere individualmente secondo le regole ordinarie dell’esecuzione forzata. La giurisprudenza si è interrogata sugli effetti della rinuncia rispetto ai creditori chirografari, escludendo che essa possa pregiudicare la par condicio nel caso in cui il bene riacquisti valore: in tale ipotesi, secondo l’orientamento prevalente, il curatore può revocare la rinuncia e procedere all’acquisizione, salvi i diritti dei terzi che abbiano fatto affidamento sulla riconsegna.

Coordinamento con la disciplina dell’esdebitazione

L’articolo 142 va infine coordinato con la disciplina dell’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), istituto di rilevante portata sistematica introdotto per consentire al debitore meritevole di ottenere la liberazione dai debiti residui al termine della procedura. Lo spossessamento, di per sé, non è preclusivo dell’esdebitazione: anzi, esso costituisce la premessa logica e fattuale dell’operazione liquidatoria che precede la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Il CCII, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, ha valorizzato la prospettiva del fresh start, favorendo l’esdebitazione anche dell’incapiente (art. 283 CCII) e riducendo i tempi del beneficio. In quest'ottica, lo spossessamento perde il connotato sanzionatorio che aveva nella legislazione previgente e si presenta come strumento neutro di gestione concorsuale del patrimonio, funzionale tanto alla tutela dei creditori quanto alla riabilitazione economica del debitore onesto e sfortunato.

Atti di disposizione del debitore e inefficacia ex art. 144 CCII

Lo spossessamento si completa, sul piano della tutela della massa, con la previsione dell’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 144 CCII. La regola si presenta come naturale corollario dello spossessamento: privato dei poteri gestori, il debitore non può validamente compiere atti che incidono sulla massa attiva, salva diversa autorizzazione del giudice delegato. L’orientamento prevalente qualifica tale inefficacia come relativa, operante esclusivamente nei confronti della massa dei creditori concorsuali: l’atto resta valido tra le parti, ma non è opponibile alla procedura. La giurisprudenza ha esteso la regola anche ai pagamenti ricevuti dal debitore, che il curatore può recuperare nei confronti del solvens, salva la tutela dell’affidamento di terzi in buona fede nei limiti dell’art. 145 CCII e delle norme sulla pubblicità della sentenza di apertura.

Coordinamento con la disciplina della procedura familiare

Una questione di particolare delicatezza riguarda lo spossessamento nelle ipotesi di liquidazione giudiziale di debitore coniugato in regime di comunione legale. La dottrina maggioritaria, in coerenza con la disciplina dell’art. 142, ritiene che la massa apprenda la quota del debitore sui beni della comunione, restando salva la posizione del coniuge non assoggettato a procedura, secondo i criteri di scioglimento previsti dagli artt. 191 ss. c.c. Analoga questione si pone per i beni costituiti in fondo patrimoniale, che restano esclusi dalla liquidazione nei limiti dell’art. 170 c.c. e fermo il rimedio dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare ove ne ricorrano i presupposti. Tizio imprenditore coniugato in regime di comunione che venga assoggettato a liquidazione giudiziale vede sottratta alla propria disponibilità soltanto la quota indivisa sui beni della comunione, mentre la posizione del coniuge resta tutelata secondo le regole civilistiche.

Domande frequenti

Quando inizia lo spossessamento del debitore?

Dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con effetto ipso iure: il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni esistenti a quella data, senza necessità di ulteriori atti.

I beni acquistati dopo l’apertura della procedura rientrano nella massa?

Sì. La liquidazione giudiziale apprende anche i beni sopravvenuti durante la procedura, dedotte però le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione, per evitare arricchimenti ingiustificati.

Il curatore deve sempre acquisire tutti i beni del debitore?

No. Previa autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore può rinunziare ad acquisire beni quando i costi di acquisto e conservazione superino il presumibile valore di realizzo.

Lo stipendio del debitore confluisce nella massa attiva?

Solo in parte. L’art. 146 CCII esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro nei limiti del necessario al mantenimento del debitore e della famiglia, secondo determinazione del giudice delegato.

Cosa succede ai beni oggetto di rinuncia da parte del curatore?

La rinuncia sottrae il bene al regime di spossessamento: il debitore riprende la disponibilità, salvi i diritti dei creditori titolari di garanzie reali che possono procedere con l’esecuzione individuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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