Art. 139 CCII – Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 138, commi 1 e 2.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 139 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, disciplina due distinti meccanismi: la sostituzione dei componenti del comitato dei creditori e il riconoscimento di un compenso per la loro attività. La disposizione si inserisce nella più ampia regolamentazione del comitato dei creditori contenuta nella Sezione I del Capo I, Titolo V, CCII, e va letta in coordinamento con l’art. 138 (composizione e nomina del comitato) e con l’art. 140 (funzioni e responsabilità dell’organo).
La sostituzione dei componenti
Il comma 1 attribuisce ai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi il potere di effettuare nuove designazioni in ordine alla composizione del comitato. La norma riprende, aggiornandola, la logica già presente nell’art. 40 della legge fallimentare (R.D. 267/1942, abrogato ex art. 389 CCII), ma la inserisce in un quadro più strutturato di garanzie. Il riferimento alla «maggioranza dei crediti ammessi», e non alla maggioranza dei creditori in numero, privilegia la rappresentatività economica: i creditori con maggiore esposizione, e dunque con maggiore interesse all’esito della procedura, controllano la composizione dell’organo di vigilanza. La designazione non è tuttavia automaticamente efficace: il giudice delegato deve verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 138, commi 1 e 2, relative tra l’altro all’assenza di cause di incompatibilità e al rispetto della rappresentatività delle diverse classi di creditori. Il filtro giurisdizionale è funzionale a garantire l’integrità dell’organo anche quando la maggioranza dei crediti sia concentrata in pochi soggetti.
L’esclusione dei crediti in conflitto di interessi
Il comma 2 introduce una regola di neutralizzazione procedurale: su istanza di uno o più creditori, i crediti che si trovino in conflitto di interessi sono esclusi dal computo ai fini della verifica della maggioranza. La disposizione presidia la correttezza del procedimento di sostituzione, evitando che un creditore, pur numericamente maggioritario, possa orientare la composizione del comitato per finalità estranee all’interesse comune della massa. Il «conflitto di interessi» non è ulteriormente definito dalla norma, sicché occorre fare riferimento ai principi generali in materia (artt. 1394 e 2391 c.c.) e all’elaborazione giurisprudenziale maturata in sede fallimentare. L’orientamento prevalente ritiene che il conflitto debba essere concreto e attuale, non meramente potenziale.
Il compenso dei componenti del comitato
Il comma 3 disciplina la remunerazione dei componenti del comitato dei creditori. La regola base è che l’attività svolta è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate. Tuttavia, su istanza del comitato stesso, il giudice delegato, acquisito il parere del curatore, può riconoscere un compenso aggiuntivo. Due sono i limiti normativi: (i) il compenso è discrezionale, non spettante di diritto; (ii) il suo ammontare non può superare il dieci per cento del compenso liquidato al curatore. Il parametro percentuale ancorato al compenso del curatore garantisce proporzionalità tra il lavoro dell’organo di gestione e quello dell’organo di controllo, evitando che il compenso del comitato divenga un onere sproporzionato per la procedura a scapito dei creditori stessi. La previsione del parere del curatore introduce un meccanismo di ponderazione: il curatore, come gestore della procedura, è nella posizione migliore per valutare l’effettivo contributo prestato dai componenti del comitato.
Coordinamento con la normativa previgente
La disposizione recepisce e razionalizza la disciplina contenuta negli artt. 37-bis e 40 l.fall., adeguandola al nuovo impianto del CCII e alle esigenze di efficienza della liquidazione giudiziale. Il legislatore del 2019, confermato dai correttivi di cui ai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024, ha inteso rafforzare il ruolo del comitato dei creditori come organo effettivo di vigilanza, dotandolo di strumenti che incentivino la partecipazione attiva dei creditori anche attraverso un riconoscimento economico proporzionato.
Domande frequenti
Chi può richiedere la sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale?
I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni; la nomina spetta poi al giudice delegato, che verifica i requisiti di legge.
Come si calcola la maggioranza dei crediti ai fini della sostituzione del comitato?
Si considerano i crediti ammessi al passivo; su istanza di creditori, quelli in conflitto di interessi vengono esclusi dal computo per garantire la correttezza della verifica.
I componenti del comitato dei creditori hanno diritto a un compenso?
Spetta sempre il rimborso delle spese. Un compenso aggiuntivo può essere disposto dal giudice delegato, su istanza del comitato e previo parere del curatore, fino al 10% del compenso del curatore.
Il giudice delegato può rifiutare la designazione di un nuovo componente indicato dalla maggioranza dei creditori?
Sì: il giudice verifica il rispetto delle condizioni di cui all’art. 138, commi 1 e 2 CCII (incompatibilità, rappresentatività), e può non procedere alla nomina se i requisiti non sono soddisfatti.