Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall’articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l’espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
In sintesi
Il comitato dei creditori come organo rappresentativo
L’art. 138 CCII disciplina la nomina del comitato dei creditori, organo collegiale di controllo e di impulso che affianca il giudice delegato nella vigilanza sull’operato del curatore e nella tutela degli interessi collettivi della massa creditoria. Il CCII ha mantenuto e rafforzato questo organo rispetto alla legge fallimentare, valorizzandone il ruolo di contrappeso democratico all’autorità del giudice delegato. Il comitato esprime pareri vincolanti o obbligatori su atti fondamentali della procedura (art. 213 e ss. CCII) e può proporre la revoca del curatore ex art. 134.
Tempistica e criteri di nomina
Il comma 1 fissa un termine perentorio di trenta giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per la nomina del comitato. Il giudice delegato provvede sulla base delle risultanze documentali disponibili, in primo luogo l’elenco dei creditori allegato alla domanda di apertura, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità dei creditori stessa, eventualmente manifestata con la domanda di ammissione al passivo o in via anteriore. La norma introduce una certa flessibilità: la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato «in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo», consentendo aggiustamenti successivi all’evoluzione della platea creditoria, fermo restando quanto previsto dall’art. 139 CCII in materia di sostituzione dei singoli componenti.
Composizione e rappresentatività
Il comma 2 prevede che il comitato sia composto di tre o cinque membri, scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata «quantità e qualità dei crediti» e avuto riguardo alla «possibilità di soddisfacimento». Il criterio della quantità attiene all’entità nominale dei crediti vantati dai potenziali componenti; quello della qualità riguarda la natura giuridica del credito (privilegiato, chirografario, postergato) e la categoria economica del creditore (banche, fornitori, Erario, lavoratori). Il riferimento alla possibilità di soddisfacimento è un elemento di novità rispetto alla disciplina previgente: il giudice delegato deve valutare se i creditori nominandi abbiano concrete prospettive di recupero, incentivando così la partecipazione di soggetti genuinamente interessati all’esito della procedura e non di creditori con crediti praticamente inesigibili che potrebbero assumere comportamenti meramente ostruzionistici.
Costituzione ed elezione del presidente
I commi 3 e 5 disciplinano la costituzione formale del comitato: esso si considera costituito con l’accettazione della nomina da parte dei propri componenti, comunicata al curatore, che ne informa immediatamente il giudice delegato. Entro dieci giorni dalla nomina, su convocazione del curatore, il comitato elegge a maggioranza il proprio presidente, al quale spetta tipicamente la funzione di coordinamento dei lavori e di interfaccia con il curatore e il giudice delegato. L’assenza di una figura presidenziale potrebbe determinare inefficienze operative; per questo il termine di dieci giorni è da ritenersi acceleratorio e la sua violazione può giustificare un sollecito del giudice delegato.
Conflitto di interessi e delega
Il comma 6 impone al componente in conflitto di interessi di astenersi dalla votazione. Il conflitto può essere originario, e in tal caso avrebbe dovuto precludere la nomina, o sopravvenuto, ad esempio per il sorgere di un rapporto commerciale con il debitore o con potenziali acquirenti dei cespiti. Il comma 7 introduce infine la facoltà di delegare, a proprie spese, le funzioni a un avvocato o a un dottore commercialista, dandone comunicazione al giudice delegato. La delega può essere totale o parziale e consente ai creditori, specie quelli istituzionali o di piccole dimensioni, di esercitare le proprie prerogative senza disperdere risorse in attività non rientranti nel proprio core business. La delega non sposta la responsabilità formale, che resta in capo al componente delegante.
Domande frequenti
Entro quanto tempo dalla sentenza di apertura viene nominato il comitato dei creditori?
Il giudice delegato deve nominarlo entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali e sentito il curatore (art. 138, co. 1, CCII).
Quanti membri compone il comitato dei creditori?
Tre o cinque membri, scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e le prospettive di soddisfacimento (art. 138, co. 2, CCII).
Un componente del comitato dei creditori può farsi rappresentare da un professionista?
Sì. Il componente può delegare, a proprie spese, un avvocato o un dottore commercialista, in tutto o in parte, comunicandolo al giudice delegato (art. 138, co. 7, CCII).
Cosa deve fare un componente del comitato che si trova in conflitto di interessi?
Deve astenersi dalla votazione sul punto in conflitto, ai sensi dell’art. 138, co. 6, CCII.