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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 145 CCII – Formalita’ eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

In sintesi

  • Le formalità pubblicitarie (trascrizioni, iscrizioni ipotecarie, annotazioni) eseguite dopo la data di apertura della liquidazione giudiziale sono prive di effetto nei confronti dei creditori.
  • La norma tutela la par condicio creditorum: nessun creditore può acquisire una posizione preferenziale attraverso atti pubblicitari tardivi.
  • Il riferimento alla «data di apertura» è quello della sentenza dichiarativa ex art. 49 CCII, indipendentemente dalla pubblicazione o notificazione ai terzi.
  • La regola si coordina con la disciplina del periodo sospetto e delle azioni revocatorie previste dagli artt. 163 ss. CCII per colpire atti anteriori.
Ratio e collocazione sistematica

L’art. 145 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina l’inefficacia delle formalità pubblicitarie eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. La disposizione si inserisce nella Sezione II del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti dell’apertura della procedura per il debitore, e costituisce un presidio fondamentale a tutela della massa dei creditori. La norma trova il suo precedente nell’art. 45 del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), abrogato dall’art. 389 CCII con decorrenza 15 luglio 2022, e ne riproduce sostanzialmente il contenuto, adeguando il lessico all’impianto riformato.

Il meccanismo dell’inefficacia relativa

Le formalità pubblicitarie cui si riferisce la norma sono tutti quegli atti che la legge richiede per rendere opponibili ai terzi situazioni giuridiche già perfezionatesi tra le parti: trascrizioni immobiliari, iscrizioni ipotecarie, annotazioni nei registri mobiliari (PRA, Registro delle imprese, registri aeronautici e navali), notificazioni di cessioni del credito ex art. 1264 c.c. e ogni altro adempimento analogo. La pubblicità ha funzione costitutiva dell’opponibilità ai terzi, non dell’atto in sé: un’ipoteca iscritta il giorno successivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale è valida tra le parti ma inopponibile alla massa.

L’inefficacia prevista dall’art. 145 CCII è di tipo relativo: l’atto rimane valido tra le parti e nei confronti dei terzi estranei alla procedura, ma non può essere fatto valere contro i creditori concorsuali. Si tratta di una forma di inefficacia legale automatica, che opera di diritto senza necessità di un’azione giudiziale del curatore, diversamente dalla revocatoria fallimentare (artt. 163 ss. CCII) che richiede l’esercizio di un’apposita azione.

Il discrimine temporale: la «data di apertura»

Il momento rilevante è la data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 CCII, non quella della sua pubblicazione nel Registro delle imprese né quella della notificazione ai creditori. L’orientamento prevalente in dottrina e nella prassi giurisprudenziale, formatosi già sotto la vigenza della legge fallimentare, ritiene che il dies a quo coincida con il deposito del provvedimento in cancelleria. Ciò può generare situazioni di apparente ingiustizia per il terzo che, non avendo conoscenza dell’apertura della procedura, esegue in buona fede la formalità pubblicitaria richiesta: tuttavia, la norma non contempla eccezioni soggettive, privilegiando la certezza dei rapporti concorsuali rispetto alla tutela dell’affidamento individuale.

Si pensi al caso di Tizio, creditore ipotecario, che il 16 luglio 2022 iscrive ipoteca su un immobile del debitore Caio, la cui liquidazione giudiziale era stata aperta il 14 luglio 2022: l’iscrizione è inopponibile alla massa, e Tizio non potrà vantare il privilegio ipotecario nella graduazione dei crediti, dovendo concorrere in via chirografaria.

Coordinamento con le azioni revocatorie

L’art. 145 CCII opera su un piano distinto rispetto alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 163 ss. CCII. Mentre la revocatoria colpisce atti compiuti nel periodo sospetto anteriore all’apertura della procedura (in linea generale entro l’anno o il semestre precedente, a seconda degli atti), l’art. 145 interviene automaticamente su formalità eseguite dopo l’apertura. Le due discipline possono tuttavia cumularsi: una formalità eseguita prima dell’apertura ma relativa ad un atto compiuto nel periodo sospetto potrà essere aggredita in via revocatoria, mentre quella eseguita dopo l’apertura sarà direttamente inefficace ai sensi dell’art. 145.

Profili pratici per il curatore

Il curatore ha l’onere di verificare, nel corso delle operazioni di inventario e di ricostruzione del patrimonio del debitore, se siano state eseguite formalità pubblicitarie successive all’apertura della procedura. In caso positivo, è suo compito far valere l’inefficacia di tali atti, richiedendo ove necessario la cancellazione delle trascrizioni o iscrizioni illegittimamente eseguite. L’art. 145 CCII funge dunque da strumento di protezione del patrimonio concorsuale nella sua consistenza al momento dell’apertura della procedura.

Domande frequenti

Cosa si intende per «formalità» ai sensi dell’art. 145 CCII?

Trascrizioni, iscrizioni ipotecarie, annotazioni nei registri pubblici e ogni altro adempimento richiesto dalla legge per rendere opponibili atti o diritti ai terzi.

Un’ipoteca iscritta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale è nulla?

No, è valida tra le parti ma inopponibile alla massa dei creditori: il creditore ipotecario non può vantare il privilegio nella procedura concorsuale.

Da quando decorre la «data di apertura» rilevante per l’art. 145 CCII?

Dall’orientamento prevalente, dal deposito in cancelleria della sentenza ex art. 49 CCII, indipendentemente dalla successiva pubblicazione o notificazione.

Il curatore deve agire in giudizio per far valere l’inefficacia ex art. 145 CCII?

No: l’inefficacia opera automaticamente per legge, senza necessità di un’apposita azione revocatoria, anche se il curatore può richiedere la cancellazione delle formalità irregolari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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