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Art. 149 c.c. Scioglimento del matrimonio
In vigore
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il matrimonio si scioglie con la morte di un coniuge o per divorzio: anche le nozze religiose trascritte cessano i loro effetti civili nelle stesse ipotesi.
Ratio
L’art. 149 c.c. pone le fondamenta della disciplina dello scioglimento del vincolo matrimoniale nell’ordinamento italiano, distinguendo nettamente tra cause naturali (morte) e cause legali (divorzio). La norma riflette il principio di laicità dello Stato: anche il matrimonio religioso trascritto produce effetti civili che cessano secondo le regole dell’ordinamento statale, indipendentemente dal diritto canonico.
Analisi
Il riferimento agli «altri casi previsti dalla legge» rimanda principalmente alla L. 898/1970 (legge sul divorzio), introdotta in Italia con referendum del 1974. La norma distingue: (a) matrimonio civile (art. 82 c.c.); (b) matrimonio concordatario (art. 83 c.c., Concordato Lateranense come modificato nel 1984). In entrambi i casi la cessazione degli effetti civili avviene per le stesse cause. La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico può essere delibata dalla Corte d’Appello con effetti civili, ma si tratta di un istituto diverso dallo scioglimento.
Quando si applica
La norma opera ogni volta che si pone la questione dell’esistenza o meno del vincolo coniugale: apertura della successione, diritto a contrarre nuovo matrimonio, cessazione degli obblighi reciproci tra i coniugi. Si applica anche per determinare il momento a partire dal quale le parti possono risposarsi.
Connessioni
Art. 65 c.c. (morte presunta), art. 82-83 c.c. (matrimonio civile e concordatario), L. 898/1970 (divorzio), art. 191 c.c. (scioglimento della comunione), art. 585 c.c. (successione del coniuge).
Domande frequenti
In quali casi si scioglie il matrimonio secondo l’art. 149 c.c.?
Il matrimonio si scioglie con la morte (o dichiarazione di morte presunta) di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge, principalmente il divorzio disciplinato dalla L. 898/1970.
La separazione scioglie il matrimonio?
No. La separazione sospende alcuni effetti del matrimonio ma non scioglie il vincolo coniugale. Solo la sentenza di divorzio o la morte di un coniuge sciolgono il matrimonio ai sensi dell’art. 149 c.c.
Il matrimonio religioso trascritto segue le stesse regole di scioglimento?
Sì. L’art. 149, comma 2, stabilisce che anche gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto cessano nelle stesse ipotesi previste per il matrimonio civile.
Dopo lo scioglimento del matrimonio si può contrarre un nuovo matrimonio?
Sì, una volta sciolto il matrimonio per morte o divorzio, entrambi gli ex coniugi sono liberi di contrarre nuove nozze, nel rispetto dei termini e delle condizioni di legge.
La nullità del matrimonio è la stessa cosa dello scioglimento?
No. La nullità (civile o canonica delibata) rimuove retroattivamente il vincolo come se non fosse mai esistito; lo scioglimento ex art. 149 presuppone un matrimonio valido e ne fa cessare gli effetti da quel momento in avanti.
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