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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 c.c. Separazione giudiziale
In vigore
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 150 - Art. 150 Codice Civile: Separazione personale→Cod. civ. art. 152 - Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio→Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza→Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri→Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La separazione giudiziale si chiede quando la convivenza è intollerabile o dannosa per i figli; il giudice può dichiarare l’addebito al coniuge che ha violato i doveri matrimoniali.
Ratio
L’art. 151 c.c. bilancia due principi fondamentali: da un lato il diritto di ciascun coniuge a separarsi quando la convivenza è divenuta insostenibile (principio oggettivo, indipendente dalla colpa); dall’altro la responsabilizzazione del coniuge che, con comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ha determinato o aggravato la crisi (principio soggettivo dell’addebito). La norma evita che la separazione sia usata strumentalmente e tutela il coniuge «innocente».
Analisi
Il primo comma introduce un criterio oggettivo: è sufficiente che fatti, quali conflitti irrimediabili, incompatibilità di carattere, malattia, condanne penali, rendano intollerabile la convivenza, anche senza che nessuno dei coniugi abbia colpa. Il secondo comma introduce l’addebito, istituto di natura sanzionatoria-riparativa: il giudice lo pronuncia solo se richiesto da una parte e se sussiste un nesso causale tra la condotta del coniuge (violazione degli artt. 143-146 c.c.: fedeltà, assistenza, coabitazione, collaborazione) e l’intollerabilità della convivenza. La giurisprudenza ha precisato che non ogni infedeltà determina automaticamente l’addebito, ma solo quella che abbia concretamente causato la crisi.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che uno dei coniugi ricorre al tribunale per la separazione in assenza di accordo. Il giudice valuta d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la separazione; l’addebito, invece, richiede specifica domanda di parte. Particolarmente rilevante nei casi di tradimento, violenza domestica, abbandono del tetto coniugale.
Connessioni
Artt. 143-146 c.c. (doveri coniugali), art. 150 c.c. (tipi di separazione), art. 156 c.c. (effetti patrimoniali dell’addebito), art. 548 c.c. (diritti successori del coniuge separato), L. 898/1970 art. 5 (rilevanza dell’addebito nel divorzio).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 127/1968
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del codice civile (vecchio testo) nella parte in cui escludeva l'ammissibilità dell'azione di separazione per adulterio del marito, salvo che da specifiche circostanze derivasse grave ingiuria per la moglie. La norma creava una disparità di trattamento tra i coniugi rispetto al medesimo dovere di fedeltà, in contrasto con il principio di parità morale e giuridica dei coniugi tutelato dall'art. 29 della Costituzione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ricerca la separazione giudiziale da Caio sostenendo che la convivenza è diventata intollerabile per comportamenti violenti. Il giudice, accertato il fatto, pronuncia la separazione e dichiara che l'addebitabilità sussiste a carico di Caio.
Caso 2: Sempronio e Filano hanno figli
La convivenza è resa intollerabile da conflitti continui circa l'educazione della prole. La separazione può essere pronunciata quando tale conflitto reca grave pregiudizio all'educazione dei minori, indipendentemente dalla volontà di uno dei coniugi.
Caso 3: Mevio abbandona la famiglia e cessa ogni assistenza morale e materiale
Tizio chiede separazione. Il giudice la pronuncia e addebitabile a Mevio il comportamento contrario ai doveri matrimoniali, secondo l'art. 151 c.c.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la separazione giudiziale?
Quando fatti, anche indipendenti dalla volontà dei coniugi, rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrecano grave pregiudizio all’educazione dei figli. Non è necessaria la colpa di nessuno dei due.
Cos'è l'addebito della separazione?
È la dichiarazione del giudice con cui si imputa a uno dei coniugi la responsabilità della crisi coniugale, in ragione di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali (infedeltà, abbandono, violenza). Produce effetti patrimoniali rilevanti.
Quali conseguenze ha l'addebito?
Il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento (conserva solo il diritto agli alimenti in stato di bisogno) e perde i diritti successori previsti per il coniuge separato senza addebito.
Il tradimento comporta sempre l'addebito?
No. La giurisprudenza richiede che l’infedeltà abbia causato, e non semplicemente accompagnato, l’intollerabilità della convivenza. Se la crisi era già in atto prima del tradimento, l’addebito può essere negato.
Il giudice può pronunciare l’addebito d’ufficio?
No. L’addebito richiede una specifica domanda di parte. Se nessun coniuge la chiede, il giudice pronuncia la separazione senza valutare le responsabilità, con conseguenze patrimoniali diverse.
Fonti consultate: 1 fonte verificate