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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 c.c. – Riconciliazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 153 - Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza→Cod. civ. art. 155 - Articolo 155 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale→Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riconciliazione tra i coniugi determina l'abbandono automatico della domanda di separazione personale già proposta in giudizio.
Ratio
L'art. 154 c.c. esprime la scelta dell'ordinamento di favorire la conservazione del vincolo matrimoniale ogniqualvolta i coniugi manifestino la volontà concorde di superare la crisi coniugale. La riconciliazione, quale atto bilaterale di ripristino della convivenza e dell'affectio coniugalis, travolge il procedimento di separazione in corso, rendendo privo di oggetto il giudizio avviato. La norma si raccorda con il principio costituzionale di tutela della famiglia di cui all'art. 29 Cost.
Analisi
La riconciliazione non richiede forme sacramentali né dichiarazioni processuali esplicite: la giurisprudenza ritiene sufficiente la ripresa effettiva della convivenza coniugale accompagnata dall'intenzione di ripristinare il rapporto matrimoniale. L'abbandono della domanda è una conseguenza legale automatica, non un atto dispositivo rimesso alla discrezionalità delle parti. Sul piano processuale, il giudice prende atto della riconciliazione e dichiara cessata la materia del contendere. Occorre distinguere la riconciliazione dalla mera sospensione del procedimento: soltanto la prima produce l'effetto estintivo previsto dall'art. 154 c.c.
Quando si applica
La norma trova applicazione quando, nel corso del procedimento di separazione personale giudiziale (art. 151 c.c.), i coniugi si riconcilino prima che la sentenza di separazione passi in giudicato.
Connessioni
Art. 150 c.c. (separazione personale); art. 151 c.c. (separazione giudiziale); art. 157 c.c. (effetti della riconciliazione sulla separazione omologata); art. 29 Cost.; artt. 708 e ss. c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio avevano proposto domanda di separazione giudiziale
Successivamente si riconciliano e rifiutano di proseguire il procedimento. La riconciliazione comporta automaticamente l'abbandono della domanda di separazione.
Caso 2: Sempronio e Filano litigavano in separazione
Durante il procedimento giudiziale, trovano un compromesso e decidono di tornare insieme. La riconciliazione estingue il procedimento di separazione senza necessità di ulteriori atti.
Caso 3: Caso 3
Mevio ha richiesto separazione da Tizio, ma durante i mesi di negoziazione decidono di riprovare il matrimonio. La riconciliazione automaticamente comporta l'abbandono della domanda già proposta al tribunale.
Domande frequenti
La riconciliazione deve avvenire con un atto scritto?
No. La riconciliazione non richiede forme particolari; è sufficiente la ripresa effettiva della convivenza coniugale con intenzione di ripristinare il rapporto matrimoniale.
Cosa succede al procedimento di separazione dopo la riconciliazione?
Il procedimento si estingue: il giudice, preso atto della riconciliazione, dichiara cessata la materia del contendere e non pronuncia la separazione.
Se dopo la riconciliazione la coppia entra di nuovo in crisi, i vecchi fatti possono essere usati in un nuovo giudizio?
Sì. I fatti verificatisi prima della riconciliazione possono essere addotti a sostegno di una nuova domanda di separazione.
La riconciliazione si applica anche alla separazione consensuale già omologata?
No. L'art. 154 c.c. riguarda la separazione giudiziale in corso. La riconciliazione successiva all'omologazione è disciplinata dall'art. 157 c.c.
La riconciliazione fa venir meno anche gli accordi economici raggiunti in sede di separazione?
In linea generale sì, in quanto la riconciliazione determina il venir meno del procedimento di separazione; per accordi già eseguiti occorre valutare caso per caso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate