Testo dell'articoloAbrogato
Art. 155-ter c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo]
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 155-bis - Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Cod. civ. art. 155-quater - Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155-quinquies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (abrogato)→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 155-sexies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore (abrogato)→Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 155-ter c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013; disciplinava la revisione in ogni tempo delle disposizioni sull'affidamento dei figli.
Ratio
L'art. 155-ter c.c. rispondeva all'esigenza di adeguare i provvedimenti sull'affidamento e il mantenimento alle mutevoli circostanze della vita familiare. Il principio della revisione in ogni tempo riflette la natura non definitiva dei provvedimenti in materia di figli.
Analisi
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-ter c.c., trasferendo il contenuto precettivo nell'art. 337-quinquies c.c., il quale prevede che i genitori possano richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le modalità del contributo al mantenimento.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per le istanze di revisione occorre fare riferimento all'art. 337-quinquies c.c.
Connessioni
Art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni, norma vigente); art. 337-ter c.c.; art. 337-quater c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Domande frequenti
L'art. 155-ter c.c. è ancora in vigore?
No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
Quale norma disciplina oggi la revisione dell'affidamento?
L'art. 337-quinquies c.c., che attribuisce a ciascun genitore il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli.
Quali circostanze giustificano la richiesta di revisione dell'affidamento?
Circostanze sopravvenute rilevanti per l'interesse del minore, come il trasferimento di residenza, significative variazioni della situazione economica, o mutamenti nelle esigenze del figlio.
La revisione si può chiedere anche per il contributo al mantenimento?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. consente di richiedere la revisione sia delle condizioni di affidamento sia delle disposizioni relative al mantenimento dei figli.
I procedimenti di revisione avviati prima del 2014 come vengono trattati?
I provvedimenti già definitivi conservano la loro efficacia fino a eventuale revisione chiesta ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate