Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 742 c.c. Spese non soggette a collazione
In vigore
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 742 c.c. completa la disciplina della collazione introdotta dagli artt. 737 ss. c.c., delimitando l'ambito oggettivo delle attribuzioni che il coerede donatario è tenuto a conferire alla massa ereditaria. La norma realizza un filtro qualitativo: distingue tra spese che il defunto ha sostenuto in adempimento di un dovere giuridico o morale verso i discendenti e attribuzioni patrimoniali che, per la loro natura propriamente liberale, devono concorrere alla formazione della massa da dividere tra i coeredi. La ratio sistematica è duplice: da un lato si evita di gravare il coerede beneficiato di apporti che rientravano nell'ordinaria gestione familiare; dall'altro si previene una distorsione della parità tra coeredi che la collazione mira proprio a ristabilire.
Le spese non collazionabili: mantenimento, educazione, malattia
Il primo comma esclude dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia. Si tratta di esborsi che rientrano nel novero dei doveri genitoriali ex artt. 147 e 315-bis c.c. (mantenimento, istruzione, assistenza morale e materiale dei figli), nonché dei doveri di solidarietà familiare in senso ampio. La norma non distingue tra figli minori e maggiorenni: anche le spese sostenute per il mantenimento del figlio adulto non economicamente autosufficiente, o per le cure mediche di un discendente, restano fuori dalla collazione perché esse non costituiscono donazione bensì adempimento di obblighi familiari. La stessa logica vale per le spese ordinarie per abbigliamento e per nozze: il vestiario corrente e gli oneri della celebrazione matrimoniale entrano nel quadro della ordinaria liberalità familiare, non in quella della donazione patrimoniale rilevante per la parità tra coeredi.
Corredo nuziale e istruzione artistica o professionale
Il secondo comma introduce una regola di proporzionalità: le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. La norma adotta dunque un criterio relativo: il giudice del merito valuta la proporzione tra entità della spesa e patrimonio del de cuius. Una somma destinata all'istruzione universitaria di un figlio in una famiglia di condizioni economiche elevate rientra normalmente nell'ordinario; lo stesso esborso, in un contesto economico modesto, può rivelarsi notevolmente eccedente e dunque collazionabile. La giurisprudenza richiede un giudizio caso per caso, basato su parametri obiettivi (reddito del defunto, patrimonio, tenore di vita familiare).
Liberalità d'uso e rinvio all'art. 770 c.c.
Il terzo comma esclude dalla collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 c.c., ossia le liberalità d'uso: attribuzioni patrimoniali fatte in occasione di servizi resi o conformi agli usi, purché di modico valore in relazione alle condizioni economiche del donante. Si tratta di una categoria distinta dalla donazione di modico valore ex art. 783 c.c.: nelle liberalità d'uso rileva la conformità all'uso sociale (regali per compleanni, anniversari, ricorrenze familiari) e la proporzione alle condizioni del donante. Il rinvio all'art. 770, comma 2 c.c. opera come vincolo di natura sistematica: ciò che non è propriamente donazione resta fuori dalla collazione.
Caso pratico
Alla morte di Tizio si apre la successione tra i tre figli Caio, Sempronio e Mevia. Durante la vita, Tizio aveva sostenuto: (a) le spese universitarie ordinarie di Caio per la laurea in giurisprudenza; (b) un corso post-laurea di specializzazione artistica all'estero per Sempronio dal costo di 80.000 euro, sostenuto quando il patrimonio di Tizio era modesto; (c) le spese mediche di una lunga malattia di Mevia. In sede di divisione, Caio e Mevia chiedono che Sempronio conferisca le somme ricevute per la specializzazione. Il giudice valuterà: le spese universitarie di Caio sono escluse dalla collazione ex art. 742, comma 1 c.c. (educazione); le spese mediche di Mevia sono escluse per identica ragione (malattia); il corso di Sempronio rientra invece nell'art. 742, comma 2 c.c.: trattandosi di istruzione artistica, sarà collazionabile solo per la parte eccedente notevolmente la misura ordinaria in rapporto alle condizioni economiche di Tizio. Se il giudice ritiene che 50.000 euro su 80.000 fossero notevolmente eccedenti, Sempronio dovrà conferire 50.000 euro alla massa.
Coordinamento con la dispensa dalla collazione
L'art. 742 c.c. opera ex lege: l'esclusione delle spese ivi elencate non richiede dispensa espressa del defunto ai sensi dell'art. 737 c.c. La dispensa serve invece per sottrarre alla collazione donazioni che vi sarebbero normalmente soggette, e opera nei limiti della quota disponibile (artt. 737, comma 2 e 564 c.c.). La differenza è significativa: l'art. 742 c.c. esclude a monte dal perimetro oggettivo della collazione; la dispensa è invece atto di volontà del defunto che neutralizza la collazione su attribuzioni che oggettivamente vi rientrerebbero. In sede contenziosa, la prova della natura non collazionabile della spesa grava sul coerede convenuto in collazione.
Domande frequenti
Le spese per la laurea di un figlio sono soggette a collazione?
Di regola no. L'art. 742 c.c. esclude dalla collazione le spese di educazione. Le spese per l'istruzione artistica o professionale rientrano nella collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, valutata in base alle condizioni economiche del defunto.
Le spese mediche sostenute dal defunto per un figlio si conferiscono alla massa?
No. Il primo comma dell'art. 742 c.c. esclude espressamente dalla collazione le spese sostenute per malattia. Si tratta di esborsi che rientrano nel dovere di assistenza familiare, non in attribuzioni a titolo di liberalità.
Cosa si intende per 'misura ordinaria' delle spese di corredo nuziale o di istruzione?
È un criterio relativo che il giudice valuta caso per caso, considerando il patrimonio del defunto, il suo tenore di vita e le sue condizioni economiche al momento delle spese. Una somma può essere ordinaria in un contesto economico elevato e notevolmente eccedente in uno modesto.
I regali fatti in occasioni di festività rientrano nella collazione?
No, se costituiscono liberalità d'uso ai sensi dell'art. 770, comma 2 c.c., richiamato dal terzo comma dell'art. 742 c.c.: regali proporzionati alle condizioni economiche del donante e conformi agli usi sociali restano fuori dalla collazione.
Serve una dichiarazione espressa del defunto per escludere queste spese dalla collazione?
No. L'art. 742 c.c. opera ex lege: l'esclusione è automatica per le ipotesi tipizzate. La dispensa dalla collazione ex art. 737 c.c. serve invece per sottrarre alla collazione donazioni che vi sarebbero normalmente soggette.