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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 725 c.c. Prelevamenti

In vigore

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 725 c.c. consente a ciascun coerede di prelevare dalla massa ereditaria, prima della divisione, ciò che gli spetta per ragioni specifiche.
  • I prelevamenti riguardano: (a) le donazioni ricevute con dispensa dalla collazione, entro i limiti della quota disponibile; (b) i crediti del coerede verso il defunto.
  • I prelevamenti precedono la formazione delle porzioni e operano sulla massa già integrata dai conferimenti ex art. 724 c.c.
  • Funzione del prelevamento dispensato: garantire al donatario il valore della liberalità ricevuta, senza doverla conferire.
  • Funzione del prelevamento per crediti: evitare la duplicazione tra credito singolare e quota astratta di divisione.
  • I prelevamenti vanno fatti per quanto possibile in beni della stessa natura e qualità di quelli oggetto del credito o della donazione (art. 725, comma 2, c.c.).

I prelevamenti come strumento divisionale

L'art. 725 c.c. disciplina i prelevamenti, ossia le operazioni con cui ciascun coerede, prima della formazione delle porzioni e dell'attribuzione, sottrae dalla massa ereditaria taluni valori che gli competono in via singolare. Si tratta di una operazione preliminare alla divisione vera e propria, finalizzata a evitare che il coerede creditore o donatario debba ricevere solo la propria quota astratta e poi agire separatamente per il resto. Il prelevamento è quindi un preprelievo sulla massa, una sottrazione mirata che precede la suddivisione paritaria.

I prelevamenti operano dopo l'integrazione della massa tramite la collazione (art. 724 c.c.) e la detrazione dei debiti ereditari (art. 726 c.c.), e prima della formazione delle porzioni (art. 727 c.c.). L'ordine logico è essenziale per comprendere la meccanica delle operazioni divisionali: la massa di divisione è dapprima integrata (collazione), poi nettizzata (debiti), poi parzialmente attribuita ai prelevanti (prelevamenti), infine divisa in porzioni e attribuita (artt. 727-729 c.c.).

La natura giuridica dei prelevamenti è dibattuta in dottrina: secondo l'orientamento prevalente, si tratta di operazioni divisionali in senso tecnico, integrate nella sequenza della divisione e non di atti negoziali autonomi. Ne deriva l'applicabilità delle regole sulla divisione (es. effetto dichiarativo retroattivo ex art. 757 c.c., garanzia per evizione tra coeredi ex art. 758 c.c.).

Prelevamento delle donazioni con dispensa

Il primo caso di prelevamento riguarda il coerede donatario dispensato dalla collazione. Quando il defunto ha disposto espressamente la dispensa ex art. 737, comma 1, c.c., la donazione non rientra nella massa di divisione, ma rimane di esclusiva spettanza del donatario. Tecnicamente, il bene donato è già fuori dalla massa: il prelevamento di cui all'art. 725 c.c. ha così un significato sistematico — chiarire che la dispensa non è sterilizzata dalla collazione ed è effettivamente attribuita al coerede beneficiario.

Va detto che, in concreto, il bene donato con dispensa è ordinariamente già nelle mani del donatario al momento dell'apertura della successione: il prelevamento opera quindi sul piano contabile e divisionale piuttosto che materiale. L'effetto pratico è che, nella formazione delle porzioni, si tiene conto del valore della donazione come quota già attribuita al coerede donatario, evitando che gli si dia anche un'ulteriore porzione corrispondente all'intera quota astratta.

Il prelevamento dispensato incontra il limite della quota disponibile: se la liberalità eccede tale quota, la parte eccedente è soggetta a riduzione a istanza dei legittimari (artt. 553 e 555 c.c.) e quindi rientra parzialmente nella massa ai fini della tutela della legittima. La dispensa, in altre parole, non è uno scudo assoluto: il legittimario leso conserva il diritto di chiedere la reintegrazione della propria quota di riserva.

Prelevamento per crediti verso il defunto

Il secondo caso di prelevamento riguarda il coerede creditore del de cuius. Se uno dei coeredi vantava un credito nei confronti del defunto — ad esempio per somme prestate, prestazioni lavorative non retribuite, anticipazioni effettuate, finanziamenti a una società di famiglia gestita dal defunto — egli ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria una porzione di beni pari all'importo del credito, prima di partecipare alla divisione proporzionale.

La ratio è evidente: il coerede non deve essere costretto a una doppia operazione (pagamento del credito singolare e poi divisione del residuo), ma ottiene direttamente, in sede divisionale, la soddisfazione del credito. Si tratta in sostanza di una compensazione divisionale simmetrica all'imputazione dei debiti prevista dall'art. 724, comma 2, c.c. Da un lato il coerede-debitore vede ridotta la propria porzione del debito che aveva; dall'altro il coerede-creditore vede aumentata la propria mediante il prelevamento.

Il credito prelevabile deve essere certo, liquido ed esigibile al momento dell'apertura della successione. Se il credito è contestato o di importo controverso, può rendersi necessario un previo accertamento giudiziario, oppure un accordo tra i coeredi sulla quantificazione. Sono prelevabili anche gli interessi maturati e gli accessori, nei termini di legge. Il credito prescritto, invece, non è prelevabile: l'estinzione del rapporto creditorio precede l'apertura della successione e non rivive con la divisione.

Modalità del prelevamento

Il secondo comma dell'art. 725 c.c. stabilisce che i prelevamenti vanno fatti, per quanto possibile, in beni della stessa natura e qualità di quelli oggetto della donazione o del credito. Ciò significa che, se la donazione dispensata riguardava un immobile, il prelevamento dovrebbe avvenire — ove possibile — in altri immobili della massa; se il credito era pecuniario, il prelevamento dovrebbe consistere in denaro o crediti.

La regola persegue obiettivi di equità divisionale: evita che il coerede prelevante riceva categorie di beni eterogenee rispetto al suo titolo, e tutela gli altri coeredi nella formazione delle porzioni residue. Si pensi al caso in cui un coerede creditore pecuniario, se prelevasse direttamente immobili, drenerebbe risorse di natura diversa, ostacolando la formazione di porzioni omogenee per gli altri.

Quando il principio non è praticabile (ad es. la massa è composta solo da immobili e il credito era pecuniario), si fa ricorso a beni di altra natura compensati nel valore. In tali casi, il coerede prelevante può chiedere la vendita di alcuni beni della massa per ottenere liquidità, oppure accettare beni di natura diversa con eventuale conguaglio.

Coordinamento con la collazione e i debiti

I prelevamenti ex art. 725 c.c. si coordinano con la collazione (art. 724 c.c.) e con la detrazione dei debiti del defunto (art. 726 c.c.). L'ordine corretto delle operazioni è: (1) integrazione della massa con i conferimenti collazionati; (2) detrazione dei debiti ereditari; (3) prelevamenti per donazioni dispensate e crediti dei coeredi; (4) formazione delle porzioni; (5) attribuzione. Solo rispettando questa sequenza si ottiene una divisione equilibrata e tutelante per tutti gli interessati.

Il rispetto della sequenza non è soltanto un'esigenza didattica: invertire l'ordine produrrebbe risultati economicamente diversi. Ad esempio, se i prelevamenti precedessero la collazione, la massa di calcolo sarebbe minore e i valori delle quote astratte diversi. Analogamente, se i debiti fossero detratti dopo i prelevamenti, si potrebbe verificare un'incapienza della massa rispetto alle passività e ai prelevamenti dovuti.

Distinzione dai legati e dai diritti dei creditori esterni

I prelevamenti dei coeredi vanno distinti dai legati (artt. 649 ss. c.c.): il legato è disposto dal testatore, il prelevamento opera per legge a favore del coerede creditore o donatario dispensato. I legati a carico dell'asse riducono la massa divisibile e sono detratti come «pesi ereditari» ex art. 726 c.c. Solo dopo l'adempimento dei legati e la detrazione dei debiti si procede ai prelevamenti dei coeredi.

Vanno inoltre tenuti distinti dai diritti dei creditori esterni del defunto (banche, fornitori, fisco): questi non «prelevano» nel senso tecnico, ma vedono i loro crediti soddisfatti tramite l'operazione di detrazione di cui all'art. 726 c.c. La loro tutela è ulteriormente assicurata dalla solidarietà passiva (in alcuni casi) e dalla responsabilità pro quota dei coeredi (art. 752 c.c.).

Caso pratico

Tizio muore lasciando i figli Caio, Sempronio e Mevia. Il patrimonio relitto è di 900.000 euro (un immobile da 500.000, titoli per 250.000, liquidità per 150.000). In vita, Tizio aveva donato a Caio un immobile del valore di 200.000 euro con espressa dispensa dalla collazione contenuta nell'atto pubblico di donazione. Sempronio vantava verso il padre un credito di 50.000 euro per somme prestate documentate da scrittura privata, mai restituite. Mevia non ha né donazioni né crediti.

Operazioni: la donazione a Caio resta fuori massa per effetto della dispensa (rientra nella disponibile, che è di 600.000 sui 1.100.000 di asse ereditario complessivo riunito fittiziamente). Sempronio preleva 50.000 euro dalla massa per soddisfare il suo credito. La massa divisibile residua è 900.000 - 50.000 = 850.000 euro. Quota per ciascun figlio: 283.333 euro. Caio riceve 283.333 euro più conserva la donazione di 200.000 euro (totale economico 483.333 euro). Sempronio riceve 283.333 euro più i 50.000 prelevati (totale 333.333 euro). Mevia riceve 283.333 euro.

I prelevamenti, in concreto, vengono effettuati prioritariamente in beni omogenei: poiché il credito di Sempronio era pecuniario, gli viene attribuita liquidità dalla cassa per 50.000 euro. Resta da formare porzioni dal residuo di 850.000 euro, suddiviso tra immobile (500.000), titoli (250.000) e liquidità residua (100.000). Le tre porzioni saranno formate con criterio di omogeneità ex art. 727 c.c., eventualmente con conguagli ex art. 728 c.c. per pareggiare i valori. Se Sempronio è anche legittimario leso (perché complessivamente riceve meno della legittima), può attivare l'azione di riduzione ex art. 553 c.c. nei confronti della donazione dispensata a Caio.

Domande frequenti

Cosa sono i prelevamenti ex art. 725 c.c.?

Sono operazioni con cui un coerede sottrae dalla massa ereditaria, prima della divisione, ciò che gli spetta per donazione ricevuta con dispensa dalla collazione (entro la disponibile) o per crediti vantati verso il defunto.

La donazione con dispensa va comunque conferita?

No. La dispensa esclude la collazione, e il bene rimane al donatario. Il prelevamento dell'art. 725 c.c. ha la funzione di chiarire che la dispensa non viene sterilizzata. Resta il limite della quota disponibile: l'eccedenza è soggetta a riduzione (art. 553 c.c.).

Come viene soddisfatto il credito di un coerede verso il defunto?

Tramite prelevamento: il coerede creditore preleva dalla massa beni di valore pari al credito prima della divisione proporzionale. È una forma di compensazione divisionale, simmetrica all'imputazione dei debiti del coerede (art. 724, comma 2, c.c.).

In quali beni va effettuato il prelevamento?

Per quanto possibile, in beni della stessa natura e qualità di quelli oggetto della donazione o del credito (art. 725, comma 2, c.c.): se il credito era pecuniario, in denaro; se la donazione era immobiliare, in immobili. Quando non praticabile, si compensa nel valore.

I prelevamenti precedono o seguono la formazione delle porzioni?

La precedono. L'ordine corretto è: integrazione della massa con i conferimenti, detrazione dei debiti, prelevamenti, formazione delle porzioni (art. 727 c.c.), attribuzione.

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