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Art. 728 c.c. Conguagli in danaro
In vigore
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio di eguaglianza in valore
L'art. 728 c.c. completa la disciplina della formazione delle porzioni iniziata dall'art. 727 c.c. e fissa il principio dell'eguaglianza in valore: ciascuna porzione, alla fine delle operazioni divisionali, deve corrispondere economicamente alla quota astratta di ciascun coerede. La norma esprime un canone fondamentale della divisione: l'uguaglianza non è meramente nominalistica ma sostanziale, calcolata sul valore reale dei beni assegnati.
L'esigenza è chiara: poiché la composizione qualitativa delle porzioni può essere imperfetta (vedi art. 727 c.c. e i casi di beni indivisibili), occorre uno strumento che assicuri il rispetto della parità economica finale. Quello strumento è il conguaglio. Senza di esso, l'attribuzione di un bene indivisibile a un solo coerede creerebbe immediatamente uno squilibrio destinato a perpetuarsi: chi ha ricevuto di meno avrebbe titolo per chiedere la ripetizione o la rescissione (art. 763 c.c. su lesione oltre il quarto).
Il principio di eguaglianza in valore va inquadrato sistematicamente: esso rappresenta la traduzione tecnica del principio per cui ogni coerede ha diritto a una porzione economicamente proporzionata alla quota astratta. Si distingue dal mero principio di omogeneità qualitativa (art. 727 c.c.): si può rispettare l'omogeneità ma fallire sull'eguaglianza in valore (ad esempio se le porzioni qualitativamente equivalenti hanno valori di mercato diversi); viceversa, si può rispettare il valore mediante conguagli pur con porzioni qualitativamente eterogenee.
Il conguaglio in denaro
Il conguaglio è un'obbligazione pecuniaria che grava sul coerede assegnatario di beni di valore superiore alla propria quota, a favore del coerede che ha ricevuto beni di valore inferiore. Si tratta di un meccanismo perequativo che opera a chiusura della divisione, consentendo l'attribuzione concreta di beni anche quando non si possono spezzettare ulteriormente.
Tipici esempi: l'immobile indivisibile assegnato a un solo coerede; l'azienda attribuita per intero a chi intende continuarla; opere d'arte o oggetti unici. In tutti questi casi, l'assegnatario versa un conguaglio agli altri coeredi per ristabilire l'equilibrio economico. Il conguaglio può anche operare in via reciproca tra coeredi che si scambiano beni di valore diverso, all'interno di un disegno divisionale complessivo.
Il pagamento può essere immediato o dilazionato; può essere garantito da ipoteca legale ex art. 2817, n. 3, c.c. sull'immobile assegnato, che tutela il coerede creditore del conguaglio. Le parti possono pattuire interessi corrispettivi sulla somma dilazionata. Nella prassi notarile, il conguaglio dilazionato è frequente quando l'assegnatario dell'immobile non dispone di liquidità sufficiente: in tal caso si stabilisce un piano di rimborso pluriennale con interessi al tasso legale o convenzionale, e si conserva l'ipoteca legale a garanzia.
Natura giuridica del conguaglio
Sulla natura giuridica del conguaglio si confrontano in dottrina diverse ricostruzioni. La tesi prevalente lo qualifica come obbligazione divisionale, nascente direttamente dalla divisione e non da un contratto autonomo: ne consegue la sua trascrizione insieme all'atto divisionale, la sua sottoposizione alle regole della divisione per ciò che riguarda nullità, annullamento e rescissione, e il suo coordinamento con la garanzia per evizione (art. 758 c.c.).
Alcune ricostruzioni minoritarie inquadrano il conguaglio come obbligazione di natura compravenditia (assegnazione del bene contro corrispettivo) o come obbligazione di carattere indennitario. La differenza ha conseguenze pratiche sulla disciplina fiscale (l'inquadramento come obbligazione divisionale è fiscalmente più conveniente, perché evita l'imposta di registro proporzionale come per le compravendite, salvo il caso di conguagli superiori al 5% della quota di diritto, dove si applica l'art. 34 D.P.R. 131/1986).
Assegnazioni compensative
Oltre al conguaglio in denaro, l'art. 728 c.c. ammette assegnazioni compensative con beni di natura diversa. Se il valore delle porzioni non si pareggia con beni della stessa categoria, è possibile compensare con beni di altra natura: ad esempio, a chi riceve meno immobili si attribuisce in compensazione un maggior valore in titoli o crediti.
La compensazione in natura ha pregi e limiti. Pregi: evita esborsi liquidi, rispetta la struttura del patrimonio, riduce la conflittualità su beni «più desiderabili», facilita la chiusura amichevole della divisione. Limiti: i beni di natura diversa possono avere liquidabilità, fiscalità e rischi differenti, richiedendo una stima accurata e prudenziale. La parità in valore può essere meno «forte» rispetto a quella ottenuta con denaro, perché il valore di mercato può variare.
Una clausola spesso utilizzata è quella della garanzia di valore: il coerede che riceve beni potenzialmente rivalutabili o svalutabili (titoli, partecipazioni) ottiene l'impegno degli altri coeredi a compensare nel caso in cui il valore alla data di liquidazione effettiva risulti significativamente diverso. Tale clausola attenua il rischio di squilibrio sopravvenuto.
Momento di stima dei beni
La stima dei beni ai fini del conguaglio è effettuata, salvo diversa disposizione, al momento della divisione (orientamento consolidato e principio ricavabile dalle norme sulla comunione per analogia). Ciò significa che le oscillazioni di valore tra apertura della successione e divisione effettiva ricadono pro quota su tutti i coeredi e influiscono sulle compensazioni dovute.
Il testatore può tuttavia dettare regole diverse, prevedendo ad esempio che la stima sia effettuata al momento dell'apertura della successione o secondo criteri specifici (valutazione catastale, valore di mercato medio, perizia tecnica vincolata). Le clausole testamentarie in tal senso devono essere chiaramente formulate per evitare contenzioso.
Quando la divisione è particolarmente lunga (ad esempio per controversie tra coeredi), la stima al momento finale può comportare significative differenze rispetto al valore originario. Alcuni accorgimenti pratici: nomina del notaio o del CTU all'inizio della procedura per fissare i valori in modo neutro; clausole di rivalutazione periodica; eventuale ricorso ad arbitrato per accelerare la chiusura.
Tutela del coerede creditore del conguaglio
Il coerede che ha diritto a un conguaglio è creditore dell'assegnatario, e gode di alcune tutele specifiche. La principale è l'ipoteca legale ex art. 2817, n. 3, c.c., che grava sugli immobili assegnati al coerede debitore del conguaglio, a garanzia della somma dovuta. Tale ipoteca si iscrive d'ufficio nei pubblici registri al momento della trascrizione della divisione, e rimane fino al pagamento integrale del conguaglio.
Inoltre, in caso di evizione dei beni ricevuti, opera la garanzia per evizione tra coeredi ex art. 758 c.c.: il coerede evizionato può chiedere agli altri il pagamento pro quota del valore perduto. La garanzia ha funzione perequativa simmetrica a quella del conguaglio. La prescrizione dell'azione di garanzia segue le regole generali, ma il termine decorre dall'evento eviziante.
Ulteriori tutele possono essere previste contrattualmente: garanzia personale di terzo (fideiussione), garanzia bancaria, deposito fiduciario di una somma equivalente al conguaglio fino al pagamento. La scelta dipende dalla solvibilità del coerede debitore e dall'entità del conguaglio.
Rescissione per lesione e conguaglio
Se la divisione comporta una lesione del valore di una porzione superiore al quarto rispetto alla quota astratta, il coerede leso può chiedere la rescissione della divisione (art. 763 c.c.) entro due anni. Per evitare la rescissione, l'altro coerede può offrire il pagamento del supplemento monetario corrispondente alla lesione (art. 767 c.c.). Tale supplemento è giuridicamente un conguaglio, anche se ex post.
Il sistema mostra così come il conguaglio sia strumento di chiusura non solo iniziale ma anche correttiva della divisione: la legge preferisce mantenere intatta la divisione e riequilibrarla con compensazione monetaria, piuttosto che annullarla.
Caso pratico
Tizio muore lasciando i figli Caio, Sempronio e Mevia. Massa nettata: 1.200.000 euro, composta da un casale (700.000), un appartamento in città (300.000), un portafoglio titoli (200.000). Quota per ciascun figlio: 400.000 euro.
Il casale non è comodamente divisibile. Caio, che vi risiede ed esercita un'attività agrituristica, chiede l'attribuzione integrale del bene ex art. 720 c.c. Sempronio riceve l'appartamento (300.000); Mevia il portafoglio titoli (200.000). Caio si trova così assegnatario di 700.000 a fronte di una quota di 400.000: deve un conguaglio complessivo di 300.000 euro, da ripartire tra Sempronio (100.000 per pareggiare i 300.000 ricevuti al valore di 400.000) e Mevia (200.000 per pareggiare i 200.000 ricevuti al valore di 400.000).
Il conguaglio è garantito da ipoteca legale ex art. 2817 c.c. sul casale. Caio può proporre pagamento dilazionato in cinque anni con interessi al tasso legale, accordo da inserire nell'atto divisionale. Le parti potrebbero anche pattuire il conferimento di una fideiussione bancaria a garanzia ulteriore del conguaglio dilazionato. Se Caio non disponesse della liquidità necessaria, potrebbe accendere un mutuo sulla casa per pagare immediatamente i conguagli; ma in tal caso l'ipoteca della banca prevarrebbe sulla ipoteca legale per il conguaglio solo se i coeredi rinunziassero alla preferenza, scelta delicata da valutare. Se, dopo la divisione, il portafoglio titoli di Mevia subisse perdite significative, Mevia non potrebbe automaticamente chiedere ricalcolo: la stima al momento della divisione cristallizza i valori, salvo clausole specifiche pattuite tra le parti.
Domande frequenti
Cosa significa «eguaglianza in valore» delle porzioni?
Significa che ciascuna porzione deve corrispondere economicamente alla quota astratta di ciascun coerede. L'eguaglianza è in valore, non necessariamente in natura: i beni assegnati possono essere diversi, ma il valore complessivo deve essere uguale (proporzionalmente alla quota).
Quando si applica il conguaglio in denaro?
Quando i beni non possono essere divisi in natura in modo da rispettare l'eguaglianza. Tipicamente: immobili indivisibili attribuiti a un solo coerede, aziende, opere d'arte. L'assegnatario di maggior valore versa un conguaglio agli altri.
Il conguaglio può essere pagato a rate?
Sì, le parti possono pattuire pagamento dilazionato, eventualmente con interessi. La somma è comunque garantita da ipoteca legale ex art. 2817, n. 3, c.c. sugli immobili assegnati, a tutela del coerede creditore.
A che data si stimano i beni per calcolare il conguaglio?
Di regola al momento della divisione, salvo diversa disposizione testamentaria. Le oscillazioni di valore tra apertura della successione e divisione ricadono pro quota su tutti i coeredi e incidono sulle compensazioni.
Cosa succede se il bene ricevuto viene poi evitto?
Opera la garanzia per evizione tra coeredi ex art. 758 c.c.: il coerede evizionato può chiedere agli altri il pagamento pro quota del valore perduto. È una tutela simmetrica al conguaglio, anch'essa diretta a preservare l'eguaglianza economica.