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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 467 c.c. Nozione

In vigore

La rappresentazione fa subentrare i discendenti […] (1) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

In sintesi

  • Definizione: la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
  • Casi di applicazione: premorienza, rinuncia, indegnità, commorienza o qualsiasi altra causa per cui l'ascendente non acquista.
  • Successione testamentaria: opera anche per testamento, ma solo se il testatore non ha provveduto per il caso di mancata accettazione (sostituzione) e non riguarda i legati personali.
  • Non si applica: ai legati di usufrutto e agli altri diritti di natura strettamente personale.

La rappresentazione è il meccanismo successorio per cui i discendenti di chi non può o non vuole accettare un'eredità o un legato subentrano al suo posto, mantenendo la quota che sarebbe spettata al loro ascendente.

Ratio e funzione

Senza la rappresentazione, la premorienza o la rinuncia di un erede porterebbero a una redistribuzione della sua quota tra gli altri coeredi, privando i discendenti del premorto di qualsiasi diritto sull'eredità del comune ascendente. La rappresentazione evita questo risultato ritenuto iniquo: i figli di chi è morto o ha rinunciato subentrano al posto del genitore, conservando la quota che sarebbe stata sua. È un principio di equità intergenerazionale che caratterizza il sistema successorio romano-germanico.

Ambito di applicazione nella successione legittima

Nella successione ab intestato la rappresentazione opera sempre: quando un erede che avrebbe dovuto ricevere una quota «non può o non vuole accettare», i suoi discendenti subentrano in tutti i casi. Le cause di inapplicabilità dell'ascendente includono: premorienza rispetto al de cuius, indegnità (art. 463 c.c.), incapacità di succedere (art. 462 c.c.), rinuncia (art. 519 c.c.), commorienza (art. 4 c.c.). La rappresentazione opera in infinito per linea discendente: se anche il figlio del premorto è a sua volta premorto, subentrano i nipoti, e così via (art. 469 c.c.).

Ambito di applicazione nella successione testamentaria

Nella successione testamentaria la rappresentazione opera in modo più limitato. Opera solo se il testatore non ha previsto un sostituto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare. Se il testatore ha nominato un sostituto (sostituzione volgare, art. 688 c.c.), quest'ultimo prevale sulla rappresentazione. Inoltre, nella successione testamentaria la rappresentazione non si applica ai legati di usufrutto e agli altri diritti di natura strettamente personale: questi si estinguono con la morte del beneficiario e non si trasmettono ai suoi discendenti per rappresentazione.

Rappresentazione e accrescimento

La rappresentazione si distingue dall'accrescimento (art. 674 c.c.). Con l'accrescimento, la quota del rinunciante si aggiunge a quella dei coeredi. Con la rappresentazione, la quota del rinunciante (o premorto) passa ai suoi discendenti. I due istituti si escludono a vicenda: se opera la rappresentazione, non opera l'accrescimento, e viceversa.

Connessioni con altre norme

L'art. 467 va letto con l'art. 468 (soggetti della rappresentazione), l'art. 469 (estensione e divisione per stirpi), l'art. 674 (accrescimento) e l'art. 688 (sostituzione testamentaria).

Domande frequenti

Mio padre è morto prima del nonno: posso ereditare al suo posto?

Sì. La rappresentazione (art. 467 c.c.) fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente premorto. Se tuo padre sarebbe stato erede del nonno, tu (e i tuoi fratelli, se ci sono) subentrate al suo posto e ricevete la quota che sarebbe spettata a lui.

La rappresentazione funziona anche se mio padre ha rinunciato all'eredità del nonno?

Sì. La rappresentazione opera sia in caso di premorienza sia in caso di rinuncia. I figli possono subentrare al genitore che ha rinunciato, salvo che abbiano a loro volta rinunciato. L'art. 468 c.c. lo conferma espressamente: i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano.

Se ricevo per rappresentazione, quanto prendo?

Prendi la quota che sarebbe spettata al tuo ascendente, divisa tra tutti i rappresentanti dello stesso grado (divisione per stirpi). Se tuo padre avrebbe avuto diritto a 1/3 dell'eredità del nonno, tu e tuo fratello vi dividete quel terzo, prendendo 1/6 ciascuno.

La rappresentazione vale anche per i legati testamentari?

Solo parzialmente. Non si applica ai legati di usufrutto e agli altri diritti di natura strettamente personale, che si estinguono con la morte del beneficiario. Per i legati di beni determinati o di somme di denaro, la rappresentazione può operare se il testatore non ha previsto un sostituto.

Qual è la differenza tra rappresentazione e accrescimento?

Nella rappresentazione, la quota del mancante passa ai suoi discendenti (quota conservata nella stirpe). Nell'accrescimento (art. 674 c.c.), la quota si aggiunge a quella degli altri coeredi. I due istituti si escludono: dove opera la rappresentazione, non opera l'accrescimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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