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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 464 c.c. Restituzione dei frutti

In vigore

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo restitutorio: l'indegno è obbligato a restituire i frutti dei beni ereditari pervenuti dopo l'apertura della successione.
  • Decorrenza: l'obbligo decorre dall'apertura della successione, non dalla pronuncia di indegnità.
  • Frutti naturali e civili: sono da restituire sia i frutti naturali (raccolti, produzioni) sia quelli civili (canoni di locazione, interessi).
  • Conseguenza dell'indegnità: la norma è corollario dell'art. 463, che esclude l'indegno dalla successione come se non fosse mai stato chiamato.

L'indegno che abbia percepito frutti dai beni ereditari è obbligato a restituirli all'asse, con decorrenza dall'apertura della successione: la sanzione dell'indegnità travolge retroattivamente anche i frutti già percepiti.

Ratio della norma

L'articolo 464 c.c. è il corollario logico dell'indegnità. Se l'indegno è escluso dalla successione come se non fosse mai stato chiamato (art. 463 c.c.), è coerente che non possa trattenere i frutti dei beni ereditari di cui ha goduto nelle more tra l'apertura della successione e la dichiarazione giudiziale di indegnità. La norma impedisce che l'indegno si avvantaggi del periodo di incertezza precedente alla sentenza, durante il quale ha di fatto posseduto i beni.

Frutti restituibili

L'art. 464 parla genericamente di «frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione». Rientrano nella nozione sia i frutti naturali (art. 820 c.c.): produzioni agricole, raccolti, parti di animali, ecc.; sia i frutti civili (art. 821 c.c.): canoni di locazione e affitto, interessi su crediti ereditari, dividendi su partecipazioni societarie, ecc. Non rientrano, invece, i frutti percepiti prima dell'apertura della successione (su beni che il defunto aveva donato all'indegno mentre era in vita): quelli non riguardano il patrimonio ereditario.

Decorrenza e retroattività

L'obbligo restitutorio decorre dall'apertura della successione (morte del de cuius), non dalla pronuncia di indegnità. Questo significa che l'indegno deve restituire tutti i frutti percepiti fin dall'inizio, anche quelli goduti anni prima della sentenza. La retroattività è la conseguenza tecnica del principio che l'indegno è considerato come se non fosse mai stato chiamato: non ha mai avuto titolo sui beni, quindi non aveva titolo neanche sui loro frutti. In caso di mancata restituzione, gli aventi diritto possono agire con azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) o con azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Connessioni con le altre norme sull'indegnità

L'art. 464 va letto in sequenza con l'art. 463 (cause di indegnità), l'art. 465 (perdita dei diritti genitoriali dell'indegno sui beni devoluti ai figli), l'art. 466 (riabilitazione) e con le norme generali sui frutti (artt. 820-821 c.c.).

Domande frequenti

L'indegno deve restituire gli affitti riscossi dall'appartamento del defunto prima che fosse dichiarata l'indegnità?

Sì. L'obbligo di restituzione dei frutti decorre dall'apertura della successione (morte del de cuius), non dalla sentenza di indegnità. I canoni di locazione riscossi dall'indegno nel periodo precedente alla sentenza devono essere restituiti all'asse ereditario.

Se l'indegno ha speso i frutti prima della sentenza, deve comunque restituirli?

Sì. L'obbligo restitutorio è indipendente dall'esistenza materiale dei frutti. Chi ha percepito frutti senza averne titolo è tenuto alla restituzione del loro valore; se la restituzione in natura è impossibile, dovrà restituire il controvalore monetario.

Sono esclusi dall'obbligo di restituzione i frutti di beni donati dal defunto all'indegno quando era ancora in vita?

Sì. L'art. 464 riguarda solo i frutti dei beni ereditari, cioè i beni che facevano parte del patrimonio del de cuius al momento della morte. I frutti di beni che il defunto aveva già trasferito in vita (donazione, vendita) non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggetti all'obbligo restitutorio.

Chi beneficia della restituzione dei frutti?

I frutti restituiti rientrano nell'asse ereditario e vengono distribuiti agli altri coeredi o ai legatari aventi diritto. Se la quota dell'indegno era destinata a passare per rappresentazione ai suoi discendenti (art. 467 c.c.), i frutti spettano a loro.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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