Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 464 c.c. – Restituzione dei frutti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

In sintesi

  • Disciplina gli effetti restitutori a carico dell'indegno a succedere.
  • L'indegno deve restituire i frutti percepiti dopo l'apertura della successione.
  • La decorrenza e fissata all'apertura della successione, cioe alla morte del de cuius.
  • La regola riflette la natura dell'indegnita come causa di esclusione dalla successione.
  • Si coordina con la disciplina generale dei frutti e del possesso.
Indice dei contenuti

L'art. 464 del codice civile completa la disciplina dell'indegnita a succedere regolando uno dei suoi effetti patrimoniali: l'obbligo dell'indegno di restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione. La norma presuppone che l'indegnita sia stata dichiarata e ne trae la conseguenza sul piano dei rapporti restitutori, individuando il momento da cui decorre l'obbligo di rendere i frutti percepiti. Si tratta di una disposizione che, pur breve, esprime con coerenza la logica dell'istituto dell'indegnita.

L'indegnita a succedere come premessa

L'indegnita e una causa di esclusione dalla successione che colpisce chi si e reso autore di gravi condotte nei confronti del de cuius o dei suoi prossimi congiunti. L'indegno e capace di succedere, ma puo essere escluso dalla successione in ragione di tali condotte. Una volta operante l'esclusione, occorre regolare la sorte dei beni e dei frutti eventualmente acquisiti dall'indegno nel frattempo: e a questo profilo che provvede l'art. 464.

L'obbligo di restituzione dei frutti

La norma stabilisce che l'indegno e obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione. L'oggetto dell'obbligo non e soltanto il bene ereditario in se, ma anche i frutti che esso ha prodotto. Per frutti si intendono sia quelli naturali sia quelli civili, secondo la nozione generale del codice. L'indegno, che ha goduto del bene pur non avendone diritto, deve dunque restituire anche le utilita che ne ha tratto, in coerenza con il venir meno del titolo della sua acquisizione.

La decorrenza dall'apertura della successione

Il momento individuato dalla norma e l'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius. Da quel momento i frutti percepiti dall'indegno devono essere restituiti. La scelta e coerente con il principio per cui la successione si apre al momento della morte e con la natura dell'indegnita, che, una volta dichiarata, retroagisce nei suoi effetti escludendo l'indegno fin dall'apertura. L'indegno non puo dunque trattenere le utilita maturate sui beni ereditari nel periodo in cui ne ha avuto la disponibilita.

La funzione restitutoria e la sua coerenza sistematica

L'obbligo di restituzione dei frutti realizza l'esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale come se l'indegno non avesse mai potuto succedere. Esso si raccorda con la disciplina generale del possesso e dei frutti, dalla quale mutua le nozioni di base, ma se ne distingue per il fondamento specifico, che e la dichiarazione di indegnita. La norma assicura che l'esclusione dalla successione non resti un effetto meramente formale, ma si traduca in un effettivo ripristino patrimoniale a favore di chi ha diritto ai beni e ai loro frutti.

I rapporti con i terzi e con gli altri chiamati

L'obbligo restitutorio dell'indegno si colloca all'interno della piu ampia regolazione dei rapporti tra l'indegno escluso e coloro che subentrano nella successione. La restituzione dei frutti si aggiunge alla restituzione dei beni, e va coordinata con le regole sulla rappresentazione e sulla devoluzione dell'eredita a favore degli altri aventi diritto. La disposizione, pur focalizzata sui frutti, presuppone questo quadro complessivo e ne costituisce un tassello.

Rilievo pratico

Sul piano applicativo la norma assume rilievo nelle controversie successorie in cui, accertata l'indegnita, si pone il problema di liquidare non solo i beni ma anche le utilita che l'indegno ne ha tratto. Chi agisce per l'esclusione dell'indegno e per il recupero dell'eredita potra pretendere anche i frutti percepiti dall'apertura della successione, secondo la regola dettata dall'art. 464. La disposizione fornisce cosi il fondamento per una restituzione integrale che comprenda anche il rendimento dei beni ereditari.

Domande frequenti

Che cosa deve restituire l'indegno secondo l'art. 464 c.c.?

Deve restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione, in aggiunta alla restituzione dei beni ereditari.

Da quale momento decorre l'obbligo di restituzione dei frutti?

Dall'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius. I frutti percepiti da tale momento devono essere restituiti.

Quali frutti devono essere restituiti?

Sia i frutti naturali sia quelli civili prodotti dai beni ereditari, secondo la nozione generale di frutti del codice civile.

Perche l'indegno deve restituire anche i frutti?

Perche l'esclusione dalla successione comporta il venir meno del titolo in base al quale l'indegno ha goduto dei beni; la restituzione dei frutti ripristina la situazione patrimoniale a favore degli aventi diritto.

L'art. 464 c.c. presuppone la dichiarazione di indegnita?

Si. La norma regola gli effetti restitutori a carico di chi sia escluso dalla successione per indegnita, traendone la conseguenza sul piano della restituzione dei frutti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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